Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09805/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 36841-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 660/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 36841 sez.

S2 -ud. 15-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso exart.702 bis c.p.c. depositato il 16/07/2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro rispettiva qualità di proprietaria e di titolare del diritto di abitazione su un immobile sito in Messina, Vill. [OSCURATO:PERSONA], con connesso diritto di servitù per lo smaltimento delle acque piovane, dopo aver richiesto ed ottenuto un accertamento tecnico preventivo sulle opere e impianti realizzati dai convenuti nel fondo di loro proprietà, convenivano avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del terreno contiguo al loro fabbricato, chiedendo che i predetti fossero condannati a demolire la rampa carrabile eseguita in violazione delle distanze legali, con creazione di illegittime servitù, ad eliminare ogni opera e tubazione di convogliamento di acque bianche nel cunettone in cui essi Lavina avevano diritto di scarico e a rimediare alle otturazioni dei fori presenti nel loro muro, nonchè a manutenere il cunettone medesimo.

2. Con ordinanza n. 28/2017 il Tribunale , nella dichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] avanzata da [OSCURATO:PERSONA] all'atto della sua costituzione in giudizio, ordinava la demolizione della rampa perché realizzata a distanza di meno di tre metri dall'edificio dei ricorrenti, ritenendo così assorbita la questione della veduta esercitabile della stessa struttura e condannava parte resistente all'esecuzione delle altre opere individuate dal nominato consulente.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoappello avverso tale pronuncia,chiedendo di essere autorizzati a portare la rampa in aderenza al fabbricato dei Lavina o in subordine a demolirne la sola porzione posta a distanza inferiore ai tre metri, di riconoscere il loro diritto ad utilizzare la canaletta di scolo Ric. 2019 n. 36841 sez.

S2 -ud. 15-03-2023 -3- revocando la condanna all'eliminazione dei tubi provenienti dal condominio adiacente e di affermare l'obbligo d e i L avina a partecipare alle spese per la manutenzione pulizia della canaletta.

4. Si costituivano in giudizio gli appellatiFrancesco Lavina e [OSCURATO:PERSONA] L avina chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza del gravame.

5. Con sentenza n. 660/2019, la Corte di Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello, in riforma della decisione appellata, condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a demolire la parte di rampa posta a distanza inferiore a metri tre dal fabbricato Lavina ovvero a portare la costruzione in aderenza al fabbricato e, nel secondo caso, a collocare una pannellatura fino all'altezza di metri due dal piano di calpestio; revocava la condanna dei [OSCURATO:PERSONA] all'esecuzione di quanto previsto al punto 3 n.3 del dispositivo dell'ordinanza gravata, fatta eccezione che per la ricostruzione delle parti di canaletta mancanti; revocava la condanna dei predetti T ortorella all'esecuzione di quanto previsto dall’ordinanza gravata (punto 3 n. 4 del dispositivo) e dichiarava gli stessi obbligati insolido a partecipare al 50% delle spese di manutenzione e pulizia del cunettone eseguite dai Lavina.

6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame Ric. 2019 n. 36841 sez.

S2 -ud. 15-03-2023 -4- sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Dispone l’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. che insieme co n i l ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.

Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, come previsto dal comma 1dello stesso articolo.

La formulazione della norma processuale è chiara nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso.

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 2.10.2019(v. pag. 1 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncia , infatti, è presente solo l’attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico).

È vero che le Sezioni Unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass.

S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione “consultati gli atti del fascicolo del ricorrente e del controricorrente”.

Né soccorre la pronuncia delle S ezioni U nite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è proprio il deposito - che deve essere tempestivo - della copia della relazione di notificazione Ric. 2019 n. 36841 sez.

S2 -ud. 15-03-2023 -5- della sentenza e dei relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.), come risulterebbe, stando alle dichiarazioni del ricorrente (v. sempre pag. 1 del ricorso (”notificata il 2.10.201” -all. 1).

Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6 -3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza di appello pubblicata il 19 . 09 .201 9 e ricorso notificato il 29.11.2019).

La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (cfr. tra le varie, Sez.

L - , Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019).

Non vi è ragione di decidere sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati.

Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quaterD.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso.

Sussistono a carico dei ricorrenti i presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 36841-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 660/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 36841 sez. S2 -ud. 15-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso exart.702 bis c.p.c. depositato il 16/07/2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro rispettiva qualità di proprietaria e di titolare del diritto di abitazione su un immobile sito in Messina, Vill. [OSCURATO:PERSONA], con connesso diritto di servitù per lo smaltimento delle acque piovane, dopo aver richiesto ed ottenuto un accertamento tecnico preventivo sulle opere e impianti realizzati dai convenuti nel fondo di loro proprietà, convenivano avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del terreno contiguo al loro fabbricato, chiedendo che i predetti fossero condannati a demolire la rampa carrabile eseguita in violazione delle distanze legali, con creazione di illegittime servitù, ad eliminare ogni opera e tubazione di convogliamento di acque bianche nel cunettone in cui essi Lavina avevano diritto di scarico e a rimediare alle otturazioni dei fori presenti nel loro muro, nonchè a manutenere il cunettone medesimo. 2. Con ordinanza n. 28/2017 il Tribunale , nella dichiarata contumacia di [OSCURATO:PERSONA], rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] avanzata da [OSCURATO:PERSONA] all'atto della sua costituzione in giudizio, ordinava la demolizione della rampa perché realizzata a distanza di meno di tre metri dall'edificio dei ricorrenti, ritenendo così assorbita la questione della veduta esercitabile della stessa struttura e condannava parte resistente all'esecuzione delle altre opere individuate dal nominato consulente. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoappello avverso tale pronuncia,chiedendo di essere autorizzati a portare la rampa in aderenza al fabbricato dei Lavina o in subordine a demolirne la sola porzione posta a distanza inferiore ai tre metri, di riconoscere il loro diritto ad utilizzare la canaletta di scolo Ric. 2019 n. 36841 sez. S2 -ud. 15-03-2023 -3- revocando la condanna all'eliminazione dei tubi provenienti dal condominio adiacente e di affermare l'obbligo d e i L avina a partecipare alle spese per la manutenzione pulizia della canaletta. 4. Si costituivano in giudizio gli appellatiFrancesco Lavina e [OSCURATO:PERSONA] L avina chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza del gravame. 5. Con sentenza n. 660/2019, la Corte di Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello, in riforma della decisione appellata, condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a demolire la parte di rampa posta a distanza inferiore a metri tre dal fabbricato Lavina ovvero a portare la costruzione in aderenza al fabbricato e, nel secondo caso, a collocare una pannellatura fino all'altezza di metri due dal piano di calpestio; revocava la condanna dei [OSCURATO:PERSONA] all'esecuzione di quanto previsto al punto 3 n.3 del dispositivo dell'ordinanza gravata, fatta eccezione che per la ricostruzione delle parti di canaletta mancanti; revocava la condanna dei predetti T ortorella all'esecuzione di quanto previsto dall’ordinanza gravata (punto 3 n. 4 del dispositivo) e dichiarava gli stessi obbligati insolido a partecipare al 50% delle spese di manutenzione e pulizia del cunettone eseguite dai Lavina. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame Ric. 2019 n. 36841 sez. S2 -ud. 15-03-2023 -4- sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. Dispone l’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. che insieme co n i l ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”. Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, come previsto dal comma 1dello stesso articolo. La formulazione della norma processuale è chiara nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso. Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 2.10.2019(v. pag. 1 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncia , infatti, è presente solo l’attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico). È vero che le Sezioni Unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione “consultati gli atti del fascicolo del ricorrente e del controricorrente”. Né soccorre la pronuncia delle S ezioni U nite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è proprio il deposito - che deve essere tempestivo - della copia della relazione di notificazione Ric. 2019 n. 36841 sez. S2 -ud. 15-03-2023 -5- della sentenza e dei relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.), come risulterebbe, stando alle dichiarazioni del ricorrente (v. sempre pag. 1 del ricorso (”notificata il 2.10.201” -all. 1). Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6 -3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza di appello pubblicata il 19 . 09 .201 9 e ricorso notificato il 29.11.2019). La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (cfr. tra le varie, Sez. L - , Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019). Non vi è ragione di decidere sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati. Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quaterD.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Sussistono a carico dei ricorrenti i presupposti processu
Sentenza Cassazione n. 09805/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris