CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di 1gri_di . appello di Catanka ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., commesso il 20 ottobre 2012; 2. Il ricorso non è inammissibile in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sicché, in assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 20 aprile 2020 è decorso il termine di prescrizione del reato, tenuto conto della assenza di cause di sospensione. 3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] '1.1E1R1A 2 •