CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis, cod.proc.pen. avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, che aveva rigettato l'istanza di dissequestro delle somme versate sul conto deposito a risparmio n. 23292694 intestato all'odierno ricorrente, ma confiscato nel procedimento penale definitivamente conclusosi a carico del padre, [OSCURATO:PERSONA]. Deduce: 1.1. "Mancanza motivazionale e violazione di legge, in relazione agli artt.125, 321 c.p.p. e 12-sexies d.l. n. 306/1992. Annullamento ordinanza impugnata. Il ricorrente premette che il Tribunale di Catanzaro ha espressamente riconosciuto la provenienza lecita di una somma di denaro complessivamente pari a C 32.402,68. Precisa, però, che il giudice di merito non ha restituito le •-a somme di denaro evidenziando che il 17/08/2012 dal conto era stata prelevata una somma pari a C 50.000,00, così che -scrive il tribunale- «essendo il prelievo effettuato (...) di importo superiore alla somma di cui è stata dimostrata la lecita provenienza e considerata la natura fungibile del denaro, non può disporsi il dissequestro della somma di euro 32.402,68». La difesa evidenzia che il prelievo di 50.000,00 euro preso in considerazione dal Tribunale consisteva -in realtà- nel trasferimento di tale importo presso il [OSCURATO:PERSONA], visto che il provvedimento di sequestro in via d'urgenza era stato emesso il 12/08/2015, ossia cinque giorni prima la data del prelievo in questione. 1.2. Si aggiunge che secondo la decisione impugnata risulta comunque indimostrata la provenienza lecita di una somma pari a C 17.597,32, ossia della differenza tra gli importi riconosciuti pacificamente di provenienza lecita e la somma prelevata di cui si è già detto. Si evidenzia -dunque- che il tribunale ha delimitato tra il 2002 e il 2010 il perimetro di pericolosità del padre del ricorrente e, al contempo, ha rilevato come gli estratti conto allegati alla richiesta di dissequestro fossero del tutto parziali, in quanto riferiti a un periodo compreso tra il 2010 e il 2020, successivo alla già indicata perimetrazione temporale. A tal proposito la difesa osserva che il tribunale omette di considerare che il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro preventivo e poi confiscati è pari a euro 114.358,00 così che esso supera il valore del profitto del reato, quantificabile complessivamente in 48.000,00 euro. Il ricorrente sostiene -dunque- che il Tribunale ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], ha assolto all'onere probatorio ricadente sul terzo che rivendichi la restituzione del bene sequestrato, ossia quello di dimostrare la titolarità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito al soggetto passivo dell'abiezione. Si aggiunge che manca ogni rapporto di pertinenzialità tra i reati per cui vi è stata condanna e le somme confiscate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La direttrice da seguire per giungere alla soluzione delle questioni sollevate con ricorso viene data dal principio di diritto -fissato in fattispecie affatto analoga a quella in esame- che -tra l'altro- ha chiarito che «in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, L.] è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato A'S01-^A1- senza rinvio il sequestro di un libretto di deposito postale nominativo cointestato con i genitori dell'indagato, alimentato esclusivamente dai ratei pensionistici di questi ultimi, dai proventi della vendita di un immobile privo di alcun collegamento con la condotta criminosa, nonché dagli investimenti rivenienti dalla medesima provvista lecita)», (Sez. 6 - , Sentenza n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278 - 01). E' stato altresì spiegato che «in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato», (Sez. 6 - , Sentenza n. 19766 del 11/12/2019 Cc., dep. il 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279277 - 01). I principi di diritto ora richiamati, fissati per le ipotesi in cui il conto corrente sia cointestato all'indagato e al terzo, diventa necessariamente più stringente in casi, come quello in esame, in cui il conto corrente è intestato esclusivamente al terzo, ossia all'odierno ricorrente. Già questa preliminare notazione avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a chiarire in forza di quali elementi le somme versate in un conto corrente di un soggetto totalmente estraneo ai fatti di reato, potessero ritenersi profitto del reato del condannato. Una prova siffatta -già richiesta in ipotesi di conto corrente cointestato all'imputato e al terzo- diventa ineliminabile quando -come nel caso in esame- il conto sia esclusivamente intestato al terzo. Questa preliminare notazione poneva il giudice di fronte a un dato obiettivo con cui doveva necessariamente confrontarsi, costituito dall'assenza di elementi di collegamento tra il profitto del reato e le somme versate nel conto di deposito a risparmio in esame, attesa l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti per i quali è stato condannato il padre. Tale netta separazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo conto corrente -da una parte- e il padre [OSCURATO:PERSONA] e il profitto del reato per cui questi ha riportato condanna -dall'altra parte- può essere superata soltanto in presenza di elementi concreti da cui poter ritenere che quel conto sia stato alimentato in tutto o in parte da [OSCURATO:PERSONA], ovvero che ci si trovi di fronte a un'intestazione fittizia di un conto corrente che, in realtà, è nella disponibilità del padre e non del figlio. A tal proposito va ricordato che «in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi (Sez. 3, Sentenza n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova, Rv. 270798) ./4ktfi - 01). Infatti, con riguardo alla applicabilità della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni solo formalmente o fittiziamente intestati a persona estranea al reato, va ricordato che il giudice è gravato di uno specifico onere di motivazione in ordine al fatto che detti beni siano nella disponibilità effettiva del soggetto indagato atteso che i beni in ordine ai quali deve intervenire la misura devono porsi, laddove non sia possibile fare ricorso al sequestro in via diretta, in rapporto di equivalenza rispetto al valore rappresentato pur sempre dal profitto del reato che rappresenta il parametro primario cui rapportare la misura (tra le altre, Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014, dep. 06/05/2014, Giacchetto, Rv. 259131; Sez. 2, n. 5657 del 28/01/2014, dep. 05/02/2014, RM. in proc. Scozzaro, Rv. 258210). Questa Corte ha -altresì- precisato che non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo alla persona estranea, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del P.M., della disponibilità degli stessi da parte dell'indagato (Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, Oksanych, Rv. 264763). 1.2. Il tribunale ha del tutto disatteso un così pregnante obbligo di motivazione, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione. Infatti, a fronte della dimostrazione della provenienza lecita del denaro versato nel conto corrente e della certa riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha confermato il sequestro senza argomentare circa la disponibilità effettiva del conto corrente in testa a [OSCURATO:PERSONA] e in relazione alla derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato, ossia se e in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato. Il Tribunale -invero- riconosce che sul conto corrente sono refluiti soltanto denari di provenienza lecita, di [OSCURATO:PERSONA], per un importo complessivo pari a euro 32.402,00 euro, perché provenienti da accrediti da stipendi o da pensioni ovvero dalla liquidazione di un risarcimento ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito a un sinistro. Ciononostante, però, ha negato il dissequestro delle somme osservando che "pochi giorni prima dell'apposizione del vincolo ablativo sul libretto di risparmio (avvenuta il 20.08.2015) sia stata prelevata la somma di euro 50.000,00. Per tale ragione, sebbene sia stata dimostrata la liceità della complessiva somma di euro 32.402,68, tuttavia, essendo il prelievo effettuato il 17.08.2015 di importo superiore alla somma di cui è stata dimostrata la lecita provenienza e considerata la natura fungibile del denaro, non può disporsi il dissequestro della somma di euro 32.402,68". Tale brano di motivazione, però, e il provvedimento impugnato nel suo complesso, sono del tutto estranei ai temi che il tribunale era tenuto ad affrontare, siccome sopra rappresentati. Va rimarcato -peraltro- che la difesa ha evidenziato che il prelievo di 50.000,00 euro stigmatizzato dal tribunale era -in realtà- il trasferimento al [OSCURATO:PERSONA] della somma giacente sul conto corrente. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al tribunale, cui si rimette il compito di ovviare al vizio di omessa motivazione. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.. Così deciso il 9/1