CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18315/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SALVI-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dalle avvocateRAFFAELLA CHIUMMIENTO e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentale-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaTOSCANA n. 2123/2018 depositata il 29/11/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il 2/4/2009 la società oggi controricorrente propose istanza di rimborsodell’imposta ICI pagata al Comune di Castelfiorentino (FI) per gli anni dal2004 al 2008, atteso che:- aveva formulato richiesta d’attribuzione delle rendite catastali sin dal1982;- solo il 25/9/2008 l’Agenzia delle Entrate aveva notificato gli importi- tali rendite risultavano inferiori a quanto pagato, per cui si evidenziavanoversamenti per maggiori importi, rispetto a quelli dovuti, per € 55.049,56.Sull’istanza si formò il silenzio-rifiuto che la società impugnò avanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Firenze notificando il ricorso il18/1/2017. Il primo giudice, nel contraddittorio con l’ente locale e consentenza 1252/17, accolse il ricorso disponendo il rimborso dell’imposta ecompensando le spese.Su appello dell’ente locale e sull’appello incidentale della contribuente chelamentava la mancata condanna del Comune alle spese del giudizio di Igrado, con la sentenza 2123/18 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’appello principale condannando l’ente localeappellante alla rifusione delle spese di giudizio. Secondo il giudiced’appello il ricorso originario era tempestivo (art. 21, comma 2, d.lgs.546/92) e il diritto al rimborso non era prescritto in quanto da parte dellacontribuente vi erano stati atti interruttivi il 20/11/12 e il 7/10/15. LaCorte di merito ha altresì richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite diquesta Corte n. 3160/11 secondo cui, nei casi quali il presente, il rimborsoè dovuto.Ricorre per cassazione il Comune di Castelfiorentino con quattro motivi diricorso integrati da successiva memoria.Resiste la società con controricorso proponendo altresì ricorso incidentalesulla base di un unico motivo, anch’esso integrato da memoria.Numero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale prospetta la violazione efalsa applicazione degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. 546/92, 1, comma164, legge 296/06 e 2948 cc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. Sostiene sia pacifico che la richiesta di rimborso fu presentata il2/4/09 sicché il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nel tempo tra il 1°luglio 2009, data di formazione del silenzio-rifiuto (90 gg) e il termine diprescrizione quinquennale previsto dalla disposizione citata (art. 1, comma164 legge 296/06) ovvero, a tutto concedere, dal giorno in cui era statao il 23/9/13 (vv. infra). La disposizione di cui all’art. 21, comma 2, deld.lgs. 546/92 prevede infatti che il ricorso avverso il rifiuto tacito direstituzione (art. 19, comma 1, lett. g) d.lgs. 546/92) possa essereproposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzionepresentata entro i termini di ciascuna legge d’imposta e fino a quando ildiritto alla restituzione non è prescritto. Rimarca il ricorrente come iltermine in questione dovrebbe essere ritenuto di natura processuale e nonsostanziale, come invece ritenuto dalla Corte di merito, riguardandol’ammissibilità del ricorso, escludendo quindi la possibilità di applicare lenorme in tema di prescrizione. Il citato comma 164 dell’art. 1 legge296/06 prevede infatti che la richiesta debba avvenire entro cinque annidal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato ildiritto alla restituzione. Richiama giurisprudenza di questa Corte secondocui le norme afferenti al termine per il rimborso delle somme versate enon dovute hanno natura speciale rispetto alle norme sulla prescrizione(Cass. 15440/2010 e altre). Analogo termine è previsto, sia pure in temadi prescrizione, dall’art. 2948 cc per tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi. Censura che la Corte dimerito si sia limitata a sancire la tempestività del ricorso in considerazionedegli atti interruttivi, atteso che il termine per ricorrere, quanto all’ultimaNumero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/2026annualità (2008), doveva identificarsi nel 16/6/2013 (secondo la normaapplicabile ratione temporis che prevedeva due rate annuali entro il 16/6 eil 16/12 di ogni anno o in unica soluzione il 16/6). Il ricorrente evidenziapoi come, anche ove si volesse far decorrere il termine dall’attribuzionedella nuova rendita (23/9/08) o dalla presentazione dell’istanza([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il termine quinquennale sarebbe spirato il 23/9/2013 o il2/4/2014 mentre il ricorso è stato proposto nel 2017. Sostiene che ilriferimento al termine di prescrizione contenuto nell’art. 21, comma 2,d.lgs. 546/92, fissi in realtà un termine di decadenza, pertanto, nonprocrastinabile sine die con atti interruttivi, né è applicabile in ambitotributario l’istituto di cui all’art. 2033 c.c.1.1 Il motivo è infondato.Non può affermarsi la tardività dell’eccezione di prescrizione e decadenzasollevata nel giudizio di primo grado, attesa la tardiva costituzione delComune in quel procedimento e come rilevato dalla contribuente nella suamemoria illustrativa 2/11/2017 trascritta nel controricorso (pagg. 8 e 9),Va ricordato, a tal fine, come l’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/92 prevedache il ricorso avverso il silenzio-rifiuto vada proposto nel terminedecorrente dopo il 90° giorno dall’istanza di rimborso e sino a che il dirittonon si sia prescritto, ancorando così il termine per la proposizione delricorso a quello di prescrizione del diritto al rimborso.La tardiva costituzione del Comune consentirebbe la rilevabilità d’ufficiodella tardività del ricorso solo ove il termine succitato, che la disposizionevincola a quello di prescrizione, fosse qualificabile in termini di decadenza.1.2 La giurisprudenza più recente ritiene che il termine applicabile allafattispecie e conseguentemente, a mente dell’art. 21, comma 2, del d.lgs.246/92, a quello per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, siainfatti di prescrizione e di durata decennale, vincolando a sé quello per laproposizione del ricorso, che in quanto tale non può che essere didecadenza.Numero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/2026Come ha precisato questa Corte (più recentemente ord. N. 21782 del24/7/2025, nella specifica materia ICI), alla domanda di rimborso orestituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanzadi una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, lanorma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazionedell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto,la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se equando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospesodurante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la richiesta al fisco di un rimborsos'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si siapronunciato (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018).1.3 Non può a tal fine condividersi la tesi del ricorrente secondo cui ilrimborso investirebbe i singoli versamenti cui dovrebbe applicarsi iltermine di prescrizione quinquennale, vincolando in egual misura iltermine decadenziale succitato. Tal causa estintiva, di cui all'art. 2948, n.4 c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dalfatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorsodel tempo, ma non è applicabile all'obbligazione, relativa al rimborso diquanto pagato in eccedenza, posta a carico dell'ente impositore, in quantola natura periodica del credito deve essere originaria e non "derivata", nonpotendosi ipotizzare una trasmissibilità della periodicità, anche ai fini dellaprescrizione, dall'obbligazione principale ad altro credito da essa derivante(Cass., Sez. L, Sentenza n. 6877 del 03/04/2015 e la già richiamataordinanza n 21782 del 29/7/2025).1.4 Non appare pertinente il richiamo all’art. 1, comma 164 della legge296/06 (a mente del quale «Il rimborso delle somme versate e non dovuteNumero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/2026deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dalgiorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il dirittoalla restituzione...») applicabile ai tributi locali, in quanto riguarda iltermine, pur rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27552, Rv.672760 – 01), entro il quale il rimborso va richiesto e non quello per laproposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso il rifiuto.1.5 Non può inoltre condividersi la prospettazione operata dall’ente localenella memoria illustrativa secondo cui, in un rapporto tributariostrutturalmente unitario, la pretesa restitutoria non potrebbe considerarsidel tutto separata dalla comune causa funzionale e dal medesimo assettodi dare-avere originariamente intercorrente tra le parti, essendol’attribuzione patrimoniale in eccesso un’alterazione quantitativa delrapporto tributario seriale e temporalmente scandito, non operando comeobbligazione altra e distinta da quella originaria, con conseguenteapplicazione del termine quinquennale anche all’azione ripetitoria.Tale argomento è già stato respinto, al di fuori della materia tributaria, inipotesi analoghe di ripetizione d’indebito a fronte di prestazioni periodiche,in cui del pari vi era comune causa funzionale, stesso assetto di dare-avere tra le parti, attribuzione patrimoniale in eccesso con alterazionequantitativa (vv. in tema di ripetizione d’interessi illegittimamenteaddebitati Cass. Sez. 3, 11/11/2015, n. 22978, Rv. 637777 – 01, Sez. U,n. 24418/2010 ex plurimis).1.6 Neppure incide sulla conclusione cui si è pervenuti l’orientamentoconsolidato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 23/02/2010; Cass., Sez.5, Sentenza n. 26013 del 10/12/2014), secondo cui: La TARSU, laTOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano comeprestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di unacausa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto alpagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, dellaprestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso,Numero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/2026senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, unriesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vannoconsiderati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti allaprescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. , atteso chelo stesso si riferisce alla prescrizione del credito tributario dell'enteimpositore (ex art. 2948 n. 4 c.c.) e non a quella delle ripetizionidell'indebito (di cui all’art. 2946 c.c.).In definitiva, la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenzaperiodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens ètenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenzache il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine diprescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinariotermine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti (Cass.,Sez. L, Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025).Tale principio va coordinato, in materia tributaria, con la disposizione piùvolte richiamata dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/92 che fa decorrereil termine dal momento della formazione del silenzio-rifiuto sull’istanza dirimborso (vv. la già citata ordinanza n. 21782/2025).1.7 Va quindi ribadito il principio secondo cui il termine per la proposizionedel ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzionipecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, di cui agli artt. 19,comma 1, lett. g) e 21, comma 2 del d.lgs. 546/92, è quello decennaleche decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto.1.8 Posto che nel caso specifico è incontestato come il silenzio-rifiuto inmerito alla domanda del 2 aprile 2009 si sia verificato il 1° luglio 2009, datale data decorre il termine decennale di prescrizione che, ancheprescindendo dai solleciti ricevuti dal Comune ricorrente, non era scadutoal momento della proposizione del ricorso giurisdizionale che, pertanto,deve ritenersi tempestivo ai sensi del più volte citato art. 21, comma 2,d.lgs. 546/92.Numero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/20262. Con il secondo motivo il Comune censura la violazione e falsaapplicazione del medesimo art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/92prospettando l’inammissibilità del ricorso per tardività rispetto al terminefissato dalla citata disposizione, quanto alle annualità dal 2004 al 2006, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Evidenzia come inrelazione a tali annualità il termine sarebbe decorso anche ove si ritenesseapplicabile un termine decennale, scadente al più al 17/12/2016 epertanto prima della proposizione del ricorso originario, sicché la Corte dimerito avrebbe dovuto ritenere illegittima la pretesa per le annate menorecenti.2.1 Il motivo si presta ai medesimi rilievi d’infondatezza di cui alla censuraprecedente atteso che:- è irrilevante che i pagamenti siano avvenuti in più soluzioni, essendorilevante, per l’istanza di rimborso, solo il momento in cui si è accertato ildiritto alla restituzione;- il termine per richiedere il rimborso decorre dal momento in cui il dirittoè stato accertato, ossia si è verificato il presupposto per la restituzione(nel caso specifico la comunicazione della rendita avvenuta il 25/9/2008);- il ricorso è stato ritualmente proposto entro i dieci anni dalla formazionedel silenzio-rifiuto e comunque anche dalla succitata comunicazione.3. Con il terzo motivo di ricorso principale prospetta l’erroneità dellasentenza per non aver considerato la legittimità del diniego tacito delladomanda di rimborso serbato “illo tempore” dal Comune, in violazione delprincipio “tempus regit actum” in relazione all’art. 360, comma primo n. 3c.p.c. Evidenzia come la giurisprudenza prevalente all’epoca (questioneesaminata dalle citate SSUU 3160/11) ravvisasse l’efficaciadell’attribuzione della rendita come “costitutiva” e pertanto efficace exnunc, dall’anno successivo a essa. Ne deriva come fosse del tutto legittimoper il Comune rifiutare la restituzione di quanto pagato prima dellapredetta attribuzione. Solo la predetta pronuncia a Sezioni Unite risolvevaNumero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/2026il contrasto attribuendo efficacia “dichiarativa” a tale attribuzione, ecomunque “nei limiti della prescrizione”. Ne deriva che era inibito all’entelocale aderire alla richiesta della contribuente, essendo le normeriguardanti il rimborso ufficioso, di stretta interpretazione (Cass.15840/2006). La Corte di merito avrebbe pertanto dovuto coordinare lanormativa tributaria con quella inerente la responsabilità erariale e iprincipi ispiratori dell’azione amministrativa.3.1 Il motivo è infondato.3.2 È infatti irrilevante che vi fosse un contrasto giurisprudenziale attesoche i principi generali d’interpretazione della legge vanno applicati soltantoa questa e agli atti ad essa equiparati, non certo a principi di matricegiurisprudenziale. Un mutamento di indirizzo verificatosi nellagiurisprudenza di legittimità, in ordine ai principi già affermati dalla stessaSuprema Corte in precedenti decisioni, non è assimilabile allo iussuperveniens, onde non soggiace al principio di irretroattività, fissato, perla legge in generale dall'articolo 11, comma primo, delle disposizionipreliminari al codice civile e, per le leggi penali in particolare, dall'articolo25, secondo comma, della Costituzione (cfr. Cass. Sez. L. n. 6225 del 18Marzo 2014). Si insegna altresì che il mutamento imprevisto di unorientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling)legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusionesoltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e nonquando investa princìpi di diritto sostanziale (Cass. Sez. 3, 06/05/2025, n.11882, Rv. 674668 – 01 e Cass. Sez. 3, 17/09/2025, n. 25481, Rv.676351 - 02).3.3 Nel caso specifico lo stesso ricorrente evidenzia come vi fosse al piùun contrasto giurisprudenziale, e non un orientamento consolidato, con ilche non può dirsi che l’ente locale fosse impossibilitato ad accoglierel’istanza. A ciò si aggiunga come l’inadempimento si sia protratto ben oltreNumero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’asserito mutamento giurisprudenziale del 2011, non provvedendo l’entené ad accogliere l’istanza né a respingerla con provvedimento espresso.4. Con il quarto motivo di ricorso principale lamenta l’erronea ripartizionedelle spese di lite nel giudizio di secondo grado. Evidenzia comel’accoglimento delle censure d’inammissibilità del ricorso originarioavrebbe determinato la vittoria delle spese.4.1 Il motivo è assorbito dalla reiezione dei precedenti.5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società censura la violazionedell'art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.evidenziando come la sentenza impugnata non abbia provveduto in ordineal proprio appello incidentale e, in particolare, quanto alla condannadell’ente locale alla rifusione delle spese di I grado.5.1 Il motivo è fondato.5.2 La sentenza impugnata si limita infatti a respingere l’appello principaledel Comune senza in nulla provvedere su quello incidentale dellacontribuente. La domanda di rifusione delle spese nel giudizio di I gradoera stata respinta compensando le spese, nonostante la totalesoccombenza del Comune, motivando con la complessità della questione.5.3 Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdottedal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualitàdi assoluta novità della questione trattata o di mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi disopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza chepresentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazionitipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6,18/02/2020, n. 3977, Rv. 656993 – 01). Nel caso specifico non risulta chericorresse alcuna delle suindicate ipotesi a giustificare la compensazionedelle spese.Numero registro generale 6803/2019Numero sezionale 4711/2026Numero di raccolta generale 18315/2026Data pubblicazione 06/06/20266. Il ricorso principale va pertanto respinto e accolto il ricorso incidentaledella contribuente, e la sentenza va cassata limitatamente a quest’ultimo.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nelmerito provvedendo, ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c., sullespese del primo grado di giudizio e di quelle della fase di legittimità, daliquidarsi come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.Mrespinge il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa lasentenza impugnata limitatamente alle spese del giudizio di I grado e,decidendo nel merito, condanna il Comune ricorrente al pagamento, afavore della società controricorrente, delle spese:- del giudizio di I grado, che liquida in € 7.000,00 per compensi;- della fase di legittimità, che liquida in € 5.880,00 per compensi;oltre spese forfettarie 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026 tenutasi daremoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]