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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 luglio 2023

Cassazione n. 38978/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Genova applicava al ricorrente la pena concordata per i reati previsti dall'art. 648 e dall'art. 493-ter cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 129 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione delle ragioni poste alla base dell'accertamento di responsabilità e della commisurazione della pena.

Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 19 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova applicava al ricorrente la pena concordata per i reati previsti dall'art. 648 e dall'art. 493-ter cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 129 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata espressione delle ragioni poste alla base dell'accertamento di responsabilità e della commisurazione della pena. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 19 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 38978/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris