CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia,Sez. distaccata di Palermo n. 1288/2019 depositata il 01/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30366/2019Numero sezionale 3678/2026Numero di raccolta generale 16783/2026Data pubblicazione 28/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla C.T.P. di Agrigento un avvisodi accertamento n. 319 TARSU/TIA del Comune di Canicattì, riferito aglianni d’imposta 2005-2011, per l’importo complessivo di euro 1.658,73.Il giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso in relazione allaannualità 2005, non dovuta perché prescritta.La decisione fu impugnata dal contribuente, ma l’appello fu disatteso.Il giudice di merito respinse tutte le eccezioni formulate.Circa l’illegittimità della pretesa tributaria, la C.T.R. osservò che erano noncontroverse due circostanze, ossia che il contribuente aveva presentatouna dichiarazione non rispondente alla reale situazione dell’immobile e chela presentazione della denuncia TARSU, e la relativa tassazione, non fossestrettamente collegata all’iscrizione in catasto dell’unità immobiliare, inquanto il presupposto impositivo discendeva dall’occupazione o detenzionedi aree scoperte, a prescindere dall’iscrizione in catasto.In relazione alla decadenza dal potere accertativo, si osservò che, nonessendo stata presentata la denuncia di variazione, il termine eracostituito dal quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazioneavrebbe dovuto essere effettuata. Pertanto, il Comune era nei termini pernotificare l’avviso di accertamento.contribuente era stato reso edotto di tutti i presupposti in fatto e in dirittoriguardanti la pretesa tributaria. Fu evidenziato che la notifica dell’avviso,ancorché sul plico non vi fosse apposta la relazione prevista dall’art. 3della legge n. 890 del 1982, era comunque, al più, nulla, ma noninesistente, e che pertanto operava l’art. 156 c.p.c.; sicché l’avvenutoraggiungimento dello scopo dell’atto aveva sanato eventuali irregolaritàdello stesso.dell’art.96 c.p.c. da parte del Comune.Avverso la predetta decisione ricorre il contribuente con quattro motivi.Numero registro generale 30366/2019Numero sezionale 3678/2026Numero di raccolta generale 16783/2026Data pubblicazione 28/05/2026Il Comune è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360,comma 1, c.p.c., per difetto di motivazione, con specifico riferimento agliaccertamenti effettuati dalla società concessionaria Maggioli, posti afondamento della contestata maggiore superficie dell’immobile, accertatain 126 mq in luogo dei 40 dichiarati.2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 7 della leggen. 212 del 2000 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.Il ricorrente contesta l’aver ritenuto legittimo l’accertamento in mancanzadell’allegazione degli accertamenti effettuati dalla ditta Maggioli, mainotificati al contribuente.3. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sonofondati.L'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,conformemente all'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,impone l'allegazione all'atto impositivo degli atti ai quali la motivazionefaccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente esempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale (ex multis Cass.,Sez. T, n. 33327/2021; Cass., Sez. T., 13 marzo 2024, n. 6767/2024;Cass., Sez. T, n. 7657/2025). Com’è noto poiché l’avviso di accertamentocostituisce l'atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possonopartecipare anche organi amministrativi diversi, può esserelegittimamente motivato per relationem, anche mediante rinviopedissequo alle conclusioni contenute in un atto senza che ciò arrechialcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in tal sensodell'amministrazione finanziaria non può essere di per sé censurata dalNumero registro generale 30366/2019Numero sezionale 3678/2026Numero di raccolta generale 16783/2026Data pubblicazione 28/05/2026giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dalrichiamo globale all'atto strumentale, sia derivata un'inadeguatezza oun'insufficienza della motivazione dell'atto finale. In sede di legittimità,pertanto, il contribuente che intenda contestare l'accertamentodell'adeguatezza della motivazione per relationem dovrà specificamenteindicare, nei motivi di ricorso, le cause della sua inadeguatezza (tra letante: Cass. Sez. T, n. 2907/2010; Cass. Sez. T, n. 21119/2011; Cass.Sez. T, n. 30560/2017; Cass. Sez. T, n. 32957/2018; Cass., Sez. T, n.25906/2022; Cass. Sez. T, n. 11718/2023).L'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, che si riferisce solo agliconsente invero di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributarianche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato,quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme diquelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documentonecessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimentoadottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sededi eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specificidell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano glielementi della motivazione del provvedimento (Cass. Sez. T, n.9323/2017).Laddove la motivazione per relationem si realizzi mediante un genericorinvio ad atti o verifiche senza specificare quali essi siano in concreto, sitraduce in un sostanziale formula di stile, priva dell’identificazione delleconcrete attività istruttorie svolte di modo che, in tal caso, risulta carentel’oggetto stesso della relatio con conseguente violazione del diritto didifesa del contribuente atteso che in tal caso non è posto in condizioni dicomprendere le ragioni della pretesa.Tanto è quanto verificatosi nel caso che ci occupa.Numero registro generale 30366/2019Numero sezionale 3678/2026Numero di raccolta generale 16783/2026Data pubblicazione 28/05/2026Nella motivazione dell’avviso riprodotta nel ricorso si legge: “AccertatiMetri q 126 Abitazione e locali annessi Tarsi 2005/2011 a seguito acc.Maggioli”.Gli atti impositivi impugnati non specificano quali accertamenti siano statieffettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dalcontribuente circa l’estensione dell’immobile; perciò è carente lo stessooggetto della relatio, con conseguente preclusione dell’esercizio del dirittodi difesa del contribuente in sede di impugnazione dinanzi al giudicetributario.4. Con il terzo motivo è denunciata la violazione del citato art. 7 dellalegge n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. pernon essere indicata la modalità di calcolo degli interessi con specificoriferimento al tempo preso in considerazione per la loro determinazione.5.Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 70, comma 1, deld.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento delle prime due censure proposte.In conclusione, devono accogliersi il primo ed il secondo motivo di ricorso,assorbiti i restanti, e per l’effetto la decisione deve essere cassata e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti, deve accogliersi l’originarioricorso del contribuente.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MAccoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti,cassa la decisione impugnata, e decidendo nel merito, accoglie l’originarioricorso del contribuente.Condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali cheliquida per il primo grado di giudizio in Euro 1600,00, oltre speseforfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge; EuroNumero registro generale 30366/2019Numero sezionale 3678/2026Numero di raccolta generale 16783/2026Data pubblicazione 28/05/20261700,00 per il secondo grado di giudizio, oltre spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, ed accessori di legge; Euro 1486,00 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi,liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29 aprile 2026Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]