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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 39746/2025

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. 274...», potendo quindi il G.i.p. operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale.

Sicché, a maggior ragione, tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell'imputato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione.

È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove prevede che la sostituzione della pena è subordinata alla «non opposizione» da parte dell'imputato.

In tal senso, l'istanza espressa proveniente dall'imputato (di accedere ai lavori di pubblica utilità) poteva essere letta come una esplicita «non opposizione» in via principale, idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del G.i.p. della pena sostitutiva in luogo di quella pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna (non opposto).

Una diversa interpretazione, come argomentato nella motivazione della citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), essendo pregiudicato il diritto dell'imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblica utilità.

In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio i lavori di pubblica utilità, è anche vero che in questo modo la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe inevitabilmente più alta rispetto a quella - certamente più favorevole (v. art. 459, comma 2, cod. proc. pen.) - irrogata con il decreto penale.

Ne conseguirebbe un sicuro e concreto interesse dell'imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel decreto penale e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all'opposizione.

Sul punto la Suprema Corte ha poi concluso nel senso per cui non si deve dimenticare, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva un subprocedimento che può essere considerato, in senso lato, un «rito alternativo», da cui F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 discende, in caso di esito positivo - come per l'istituto della messa alla prova - l'estinzione del reato. 1.3 Il G.i.p. nel caso di specie non ha rilevato, come già sopra evidenziato la radicale differenza tra il lavoro di pubblica utilità sostitutivo regolamentato dall'art. 56-bis

I. n. 689 del 1981, cui fa esplicito riferimento il comma 1-ter dell’art. 459 cod. proc. pen. come novellato (oltre che il precedente comma 1-bis), e la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, oggetto della richiesta concretamente rivolta in via principale dopo l'emanazione del decreto penale e disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Di contro, il giudice procedente ha invece disposto la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dall’art.56- bis, l. n.689/1981, cui conseguono ex lege le specifiche prescrizioni imposte dall’art.56-ter tra cui, quella specifica del ritiro del passaporto.

Da tali considerazioni, ne consegue che il giudice procedente ha applicato all’imputato una specifica sanzione sostitutiva in assenza del previo consenso da parte dello stesso (da manifestare personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale), la cui necessità è attualmente ed espressamente sancita dall’art.58, comma 3, l.n.689/1981, nel testo modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n.31.

In definitiva il giudice ha applicato una pena sostitutiva diversa rispetto a quella richiesta dall’imputato e senza acquisirne il necessario consenso.

1.4. Va rilevato, infine, che laddove non avesse ritenuto accoglibile l’istanza di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186 comma 9 bis CDS per difetto dei presupposti avrebbe dovuto in ogni caso, sulla base di quanto previsto dal comma 1-ter dell'art. 459 cod. proc. pen., modificato, a decorrere dal 4 aprile 2024 dall'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, respingere la richiesta e, stante la proposta tempestiva opposizione, sia pure in via subordinata, non dichiarare esecutivo il decreto ( cfr Sez. 4 - , n. 43729 del 08/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024 ) Rv. 287127 – 02).

Va evidenziato, infatti, che la esecutorietà del decreto penale di condanna è stata sospesa solo successivamente con provvedimento del GIP del 9-10/06/2025, a seguito della presentazione del presente ricorso per cassazione,

2. In conclusione, quindi, anziché l’applicazione di una pena principale – quale quella prevista dall’art.186, comma 9-bis, C.d.s. in riferimento all’art.54 del d.lgs. n.274/2000 e in ordine alla quale era stata presentata specifica istanza tempestiva - è stata invece disposta, in assenza del consenso medesimo, una sanzione di natura e specie diversa, in quanto meramente sostitutiva di una pena principale, quale è quella regolata dall'art. 56-bis l. n. 689 del 1981.F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 Ne è scaturita, all'evidenza, la concreta applicazione di una sanzione sostitutiva in assenza dei necessari presupposti.

Ne deriva, pertanto,

. 274...», potendo quindi il G.i.p. operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale. Sicché, a maggior ragione, tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell'imputato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove prevede che la sostituzione della pena è subordinata alla «non opposizione» da parte dell'imputato. In tal senso, l'istanza espressa proveniente dall'imputato (di accedere ai lavori di pubblica utilità) poteva essere letta come una esplicita «non opposizione» in via principale, idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del G.i.p. della pena sostitutiva in luogo di quella pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna (non opposto). Una diversa interpretazione, come argomentato nella motivazione della citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), essendo pregiudicato il diritto dell'imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblica utilità. In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio i lavori di pubblica utilità, è anche vero che in questo modo la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe inevitabilmente più alta rispetto a quella - certamente più favorevole (v. art. 459, comma 2, cod. proc. pen.) - irrogata con il decreto penale. Ne conseguirebbe un sicuro e concreto interesse dell'imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel decreto penale e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all'opposizione. Sul punto la Suprema Corte ha poi concluso nel senso per cui non si deve dimenticare, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva un subprocedimento che può essere considerato, in senso lato, un «rito alternativo», da cui F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 discende, in caso di esito positivo - come per l'istituto della messa alla prova - l'estinzione del reato. 1.3 Il G.i.p. nel caso di specie non ha rilevato, come già sopra evidenziato la radicale differenza tra il lavoro di pubblica utilità sostitutivo regolamentato dall'art. 56-bis I. n. 689 del 1981, cui fa esplicito riferimento il comma 1-ter dell’art. 459 cod. proc. pen. come novellato (oltre che il precedente comma 1-bis), e la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, oggetto della richiesta concretamente rivolta in via principale dopo l'emanazione del decreto penale e disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Di contro, il giudice procedente ha invece disposto la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dall’art.56- bis, l. n.689/1981, cui conseguono ex lege le specifiche prescrizioni imposte dall’art.56-ter tra cui, quella specifica del ritiro del passaporto. Da tali considerazioni, ne consegue che il giudice procedente ha applicato all’imputato una specifica sanzione sostitutiva in assenza del previo consenso da parte dello stesso (da manifestare personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale), la cui necessità è attualmente ed espressamente sancita dall’art.58, comma 3, l.n.689/1981, nel testo modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n.31. In definitiva il giudice ha applicato una pena sostitutiva diversa rispetto a quella richiesta dall’imputato e senza acquisirne il necessario consenso. 1.4. Va rilevato, infine, che laddove non avesse ritenuto accoglibile l’istanza di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186 comma 9 bis CDS per difetto dei presupposti avrebbe dovuto in ogni caso, sulla base di quanto previsto dal comma 1-ter dell'art. 459 cod. proc. pen., modificato, a decorrere dal 4 aprile 2024 dall'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, respingere la richiesta e, stante la proposta tempestiva opposizione, sia pure in via subordinata, non dichiarare esecutivo il decreto ( cfr Sez. 4 - , n. 43729 del 08/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024 ) Rv. 287127 – 02). Va evidenziato, infatti, che la esecutorietà del decreto penale di condanna è stata sospesa solo successivamente con provvedimento del GIP del 9-10/06/2025, a seguito della presentazione del presente ricorso per cassazione, 2. In conclusione, quindi, anziché l’applicazione di una pena principale – quale quella prevista dall’art.186, comma 9-bis, C.d.s. in riferimento all’art.54 del d.lgs. n.274/2000 e in ordine alla quale era stata presentata specifica istanza tempestiva - è stata invece disposta, in assenza del consenso medesimo, una sanzione di natura e specie diversa, in quanto meramente sostitutiva di una pena principale, quale è quella regolata dall'art. 56-bis l. n. 689 del 1981.F i r m a t o D a : D O N A T E L L A F E R R A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 c 2 b 6 4 c 9 2 0 b d 4 2 2 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : A N D R E A M O N T A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 e e 5 d d e 0 b a a 7 e 8 5 Ne è scaturita, all'evidenza, la concreta applicazione di una sanzione sostitutiva in assenza dei necessari presupposti. Ne deriva, pertanto,
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