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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 14204/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso 16152/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché PIETRUCCI M. PAOLA; - intimata - avverso la SENTENZA n. 270/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 5/4/2022; rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente ha, a sua volta, dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio nano Gindiziarni 7.NER, liEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] Roma, O 5 1446 N22 n .4r) Giadiziariek ICJER R i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso 16152/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché PIETRUCCI M. PAOLA; - intimata - avverso la SENTENZA n. 270/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 5/4/2022; rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente ha, a sua volta, dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio nano Gindiziarni 7.NER, liEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] Roma, O 5 1446 N22 n .4r) Giadiziariek ICJER R i
Sentenza Cassazione n. 14204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris