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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19294/2026

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legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;-resistente-avverso il decreto n. 69/2024 del 1° ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOAndrea [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d’ufficio, ha posto in essere leprocedure di recupero credito previste per legge nei confronti della personaassistita nel giudizio penale, ottenendo un decreto ingiuntivo, divenutoesecutivo.Dopo una prima istanza di liquidazione ex art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002respinta perché non sarebbero state esperite adeguatamente le dette procedureNumero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/2026e adottate le necessarie iniziative, ha avanzato una seconda istanza diData pubblicazione 11/06/2026liquidazione, di nuovo respinta.In seguito ad ulteriore attività, ha presentato una terza richiesta diliquidazione che, pur accolta, aveva escluso, ai fini della liquidazione delcompenso, l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. e le ulteriori procedure giudiziarie direcupero credito.Contro questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizioneche il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun motivo.Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione.Il ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto il giudicedell’opposizione avrebbe errato nel negare la spettanza al difensore ex art. 116T.U. delle spese sostenute per tentare la soddisfazione del suo credito.La censura è fondata.La Suprema Corte ha ribadito anche recentemente che il difensore d’ufficiodi un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento dellaprocedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimentodelle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decretoingiuntivo instaurato dal soggetto in favore del quale ha prestato l’attivitàdifensiva, in coerenza con la ratio dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perchél’estensione della liquidazione ai compensi e agli esborsi resisi necessari nelpredetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente efunzionalmente a una precedente attività professionale comunque resanell’interesse dello Stato (Cass., Sez. 2, n. 5041 del 26 febbraio 2024).Deve osservarsi che questo indirizzo è consolidato, come si evince dalle piùrisalenti Cass., Sez. 2, n. 24104 del 17 novembre 2011 e Cass., Sez. 6-2, n.Numero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/202627854 del 20 dicembre 2011 le quali, recependo i principi maggioritari nellaData pubblicazione 11/06/2026giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel sensoche il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sededi esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali,anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure direcupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass., Sez. 6-2,n. 30484 del 19 dicembre 2017; Cass., Sez. 2, n. 22579 del 10 settembre 2019;Cass., Sez. 2, n. 15006 del 20 maggio 2021; Cass., Sez. 2, n. 40073 del 15dicembre 2021; Cass., Sez. 2, n. 7275 del 13 marzo 2023; Cass., Sez. 2, n.23958 del 7 agosto 2023).

Tale principio è coerente con la lettera dell’art. 116d.P.R. n. 115 del 2002 e la sua ratio perché l’estensione della liquidazione aicompensi e agli esborsi necessari per la procedura esecutiva, ancorchéinfruttuosa, si giustifica in quanto si riferisce strumentalmente e funzionalmentea una precedente attività professionale comunque resa pure nell’interesse delloStato.

Risulterebbe, quindi, iniquo accollare al professionista l’onere delle speseoccorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciutiall’avvocato.

Al contrario, la soluzione negativa offerta dal Tribunale di Milanocontrasta con l’ormai definito orientamento di questa Suprema Corte che,superando le iniziali incertezze, ha sposato la soluzione favorevole alla tesi delricorrente.

Trattasi di approdo al quale la più recente (e sopra menzionata: cfr.,fra le molte, Cass., Sez. 2, n. 24104 del 17 novembre 2011 e Cass., Sez. 6-2,n. 27854 del 20 dicembre 2011) giurisprudenza civile di questa S.C. è giuntapartendo dall’indirizzo maggioritario presso le sezioni penali della Corte dicassazione, secondo cui il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito laprocedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso deicompensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da partedel giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115del 2002, soprattutto in quanto ciò è coerente con la lettera dell’art. 116 citato,il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersicorrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimentodelle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato dellaprestazione (Cass. pen., Sez. 4, n. 27473 del 2009; Cass. pen., Sez. 4, n. 1630Numero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/2026del 2007; Cass. pen., Sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass. pen., Sez. 4, n. 36921Data pubblicazione 11/06/2026del 2007; Cass. pen., Sez. 4, n. 37406 del 2007).D’altronde, il provvedimento impugnato si fonda su una interpretazioneesclusivamente letterale, formale e restrittiva della normativa in esame, a suavolta adottata da Cass. pen., Sez. 4, n. 14441 del 2006 (ripresa, poi, da Cass.pen., Sez. 4, n. 46741 del 2007), per la quale “Il difensore d’ufficio, che abbiainutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario,non ha diritto al rimborso delle relative spese in sede di liquidazione dei propricompensi da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002,Stato di tali spese. (La Corte, nell’applicare il principio in massima, ha precisatoche la scelta del legislatore di non anticipare al difensore i costi della proceduradi riscossione non si pone in contrasto con l’esigenza di garantire l’effettivitàdella difesa, atteso che l’attività recuperatoria è esercitata nell’interesse propriodel difensore e non dell’assistito, e che essa, imposta dalla legge qualepresupposto per l’accesso alla liquidazione in surrogazione, non costituisceadempimento diverso ed ulteriore rispetto a quello che grava su qualsiasidifensore che intenda recuperare il proprio credito professionale)”.A questa legittima interpretazione letterale se ne contrappone, però, unasistematica e funzionale, che tiene conto della circostanza che le attività inquestione costituiscono un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione delcompenso ai sensi delle disposizioni citate, sicché i relativi costi, comprensivi dispese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, madevono rientrare fra quelli rimborsabili dall’erario.

Infatti, la regolamentazionede qua mira a contemperare l’esigenza di assicurare l’effettività della difesa diufficio con quella di contenere gli oneri economici dello Stato, per cui richiedeche il difensore d’ufficio possa ottenere la liquidazione delle proprie competenzea carico del medesimo solo dopo avere infruttuosamente esperito la proceduradi recupero delle medesime nei confronti dell’assistito.

Queste ulteriori attivitàsono agevolate dall’esenzione di spese, imposte e bolli e naturalmente sonorimborsabili dall’assistito.

Quando, tuttavia, questi è incapiente si deve ritenereche, poiché l’attività recuperatoria è presupposto della liquidazione inNumero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/2026surrogazione a carico dello Stato, il suo costo debba essere del pari rimborsatoData pubblicazione 11/06/2026(Cass. pen., Sez. 4, n. 26460 del 2007 che, come rileva il giudicedell’opposizione, richiama i precedenti, quale Cass. pen., Sez. 4, n. 13271 del2004, in tema di “tassa parere” del Consiglio dell’ordine - che, prima dellamodifica, era ritenuto un incombente obbligatorio - al fine di estendere la relativainterpretazione al recupero delle altre spese reputate necessarie per dimostraredi avere azionato infruttuosamente il credito nei confronti dell’assistito).Si tratta, alla fine, di un’applicazione del più generale principio per il qualel’avvocato ha sempre diritto alla liquidazione delle spese di lite per l’attivitàprofessionale svolta, la cui portata è tale che trova spazio persino ove egli operiper sé stesso (Cass., Sez. 2, n. 33758 del 23 dicembre 2025).In sintesi, il difetto dell’approccio letterale alla normativa di riferimento è chenon considera adeguatamente come l’esperimento dell’azione recuperatoria siapresupposto legale per l’accesso alla liquidazione.L’esposta interpretazione sistematica e funzionale è, dunque, preferibile,opinato nel provvedimento contestato, i precedenti che l’hanno propugnata sisono discostati consapevolmente dai risalenti arresti difformi.Ritiene, allora, il Collegio di dovere dare continuità all’orientamento menoformale ormai dominante da anni, con la conseguenza che il decreto impugnatodeve essere cassato, dovendo il giudice del rinvio procedere alla liquidazione delcompenso anche tenendo conto delle spese sostenute dal difensore nelleprocedure di recupero del credito nei confronti dell’ex assistito.2) Il ricorso è accolto.Il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in persona delPresidente o di altro magistrato delegato, diverso da quella che ha trattato inprecedenza il caso, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese.

P.Q.M- accoglie il ricorso;Numero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/2026Data pubblicazione 11/06/2026- cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano, in persona delPresidente o di altro magistrato delegato diverso da quello che ha già trattato lacausa, che deciderà nel merito anche in ordine alle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;-resistente-avverso il decreto n. 69/2024 del 1° ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOAndrea [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d’ufficio, ha posto in essere leprocedure di recupero credito previste per legge nei confronti della personaassistita nel giudizio penale, ottenendo un decreto ingiuntivo, divenutoesecutivo.Dopo una prima istanza di liquidazione ex art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002respinta perché non sarebbero state esperite adeguatamente le dette procedureNumero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/2026e adottate le necessarie iniziative, ha avanzato una seconda istanza diData pubblicazione 11/06/2026liquidazione, di nuovo respinta.In seguito ad ulteriore attività, ha presentato una terza richiesta diliquidazione che, pur accolta, aveva escluso, ai fini della liquidazione delcompenso, l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. e le ulteriori procedure giudiziarie direcupero credito.Contro questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizioneche il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun motivo.Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione.Il ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 in quanto il giudicedell’opposizione avrebbe errato nel negare la spettanza al difensore ex art. 116T.U. delle spese sostenute per tentare la soddisfazione del suo credito.La censura è fondata.La Suprema Corte ha ribadito anche recentemente che il difensore d’ufficiodi un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento dellaprocedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimentodelle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decretoingiuntivo instaurato dal soggetto in favore del quale ha prestato l’attivitàdifensiva, in coerenza con la ratio dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perchél’estensione della liquidazione ai compensi e agli esborsi resisi necessari nelpredetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente efunzionalmente a una precedente attività professionale comunque resanell’interesse dello Stato (Cass., Sez. 2, n. 5041 del 26 febbraio 2024).Deve osservarsi che questo indirizzo è consolidato, come si evince dalle piùrisalenti Cass., Sez. 2, n. 24104 del 17 novembre 2011 e Cass., Sez. 6-2, n.Numero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/202627854 del 20 dicembre 2011 le quali, recependo i principi maggioritari nellaData pubblicazione 11/06/2026giurisprudenza delle sezioni penali della Cassazione, hanno statuito nel sensoche il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sededi esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali,anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure direcupero del credito non andate a buon fine (nello stesso senso Cass., Sez. 6-2,n. 30484 del 19 dicembre 2017; Cass., Sez. 2, n. 22579 del 10 settembre 2019;Cass., Sez. 2, n. 15006 del 20 maggio 2021; Cass., Sez. 2, n. 40073 del 15dicembre 2021; Cass., Sez. 2, n. 7275 del 13 marzo 2023; Cass., Sez. 2, n.23958 del 7 agosto 2023). Tale principio è coerente con la lettera dell’art. 116d.P.R. n. 115 del 2002 e la sua ratio perché l’estensione della liquidazione aicompensi e agli esborsi necessari per la procedura esecutiva, ancorchéinfruttuosa, si giustifica in quanto si riferisce strumentalmente e funzionalmentea una precedente attività professionale comunque resa pure nell’interesse delloStato. Risulterebbe, quindi, iniquo accollare al professionista l’onere delle speseoccorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciutiall’avvocato. Al contrario, la soluzione negativa offerta dal Tribunale di Milanocontrasta con l’ormai definito orientamento di questa Suprema Corte che,superando le iniziali incertezze, ha sposato la soluzione favorevole alla tesi delricorrente. Trattasi di approdo al quale la più recente (e sopra menzionata: cfr.,fra le molte, Cass., Sez. 2, n. 24104 del 17 novembre 2011 e Cass., Sez. 6-2,n. 27854 del 20 dicembre 2011) giurisprudenza civile di questa S.C. è giuntapartendo dall’indirizzo maggioritario presso le sezioni penali della Corte dicassazione, secondo cui il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito laprocedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso deicompensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da partedel giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115del 2002, soprattutto in quanto ciò è coerente con la lettera dell’art. 116 citato,il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersicorrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimentodelle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato dellaprestazione (Cass. pen., Sez. 4, n. 27473 del 2009; Cass. pen., Sez. 4, n. 1630Numero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/2026del 2007; Cass. pen., Sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass. pen., Sez. 4, n. 36921Data pubblicazione 11/06/2026del 2007; Cass. pen., Sez. 4, n. 37406 del 2007).D’altronde, il provvedimento impugnato si fonda su una interpretazioneesclusivamente letterale, formale e restrittiva della normativa in esame, a suavolta adottata da Cass. pen., Sez. 4, n. 14441 del 2006 (ripresa, poi, da Cass.pen., Sez. 4, n. 46741 del 2007), per la quale “Il difensore d’ufficio, che abbiainutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario,non ha diritto al rimborso delle relative spese in sede di liquidazione dei propricompensi da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002,Stato di tali spese. (La Corte, nell’applicare il principio in massima, ha precisatoche la scelta del legislatore di non anticipare al difensore i costi della proceduradi riscossione non si pone in contrasto con l’esigenza di garantire l’effettivitàdella difesa, atteso che l’attività recuperatoria è esercitata nell’interesse propriodel difensore e non dell’assistito, e che essa, imposta dalla legge qualepresupposto per l’accesso alla liquidazione in surrogazione, non costituisceadempimento diverso ed ulteriore rispetto a quello che grava su qualsiasidifensore che intenda recuperare il proprio credito professionale)”.A questa legittima interpretazione letterale se ne contrappone, però, unasistematica e funzionale, che tiene conto della circostanza che le attività inquestione costituiscono un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione delcompenso ai sensi delle disposizioni citate, sicché i relativi costi, comprensivi dispese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, madevono rientrare fra quelli rimborsabili dall’erario. Infatti, la regolamentazionede qua mira a contemperare l’esigenza di assicurare l’effettività della difesa diufficio con quella di contenere gli oneri economici dello Stato, per cui richiedeche il difensore d’ufficio possa ottenere la liquidazione delle proprie competenzea carico del medesimo solo dopo avere infruttuosamente esperito la proceduradi recupero delle medesime nei confronti dell’assistito. Queste ulteriori attivitàsono agevolate dall’esenzione di spese, imposte e bolli e naturalmente sonorimborsabili dall’assistito. Quando, tuttavia, questi è incapiente si deve ritenereche, poiché l’attività recuperatoria è presupposto della liquidazione inNumero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/2026surrogazione a carico dello Stato, il suo costo debba essere del pari rimborsatoData pubblicazione 11/06/2026(Cass. pen., Sez. 4, n. 26460 del 2007 che, come rileva il giudicedell’opposizione, richiama i precedenti, quale Cass. pen., Sez. 4, n. 13271 del2004, in tema di “tassa parere” del Consiglio dell’ordine - che, prima dellamodifica, era ritenuto un incombente obbligatorio - al fine di estendere la relativainterpretazione al recupero delle altre spese reputate necessarie per dimostraredi avere azionato infruttuosamente il credito nei confronti dell’assistito).Si tratta, alla fine, di un’applicazione del più generale principio per il qualel’avvocato ha sempre diritto alla liquidazione delle spese di lite per l’attivitàprofessionale svolta, la cui portata è tale che trova spazio persino ove egli operiper sé stesso (Cass., Sez. 2, n. 33758 del 23 dicembre 2025).In sintesi, il difetto dell’approccio letterale alla normativa di riferimento è chenon considera adeguatamente come l’esperimento dell’azione recuperatoria siapresupposto legale per l’accesso alla liquidazione.L’esposta interpretazione sistematica e funzionale è, dunque, preferibile,opinato nel provvedimento contestato, i precedenti che l’hanno propugnata sisono discostati consapevolmente dai risalenti arresti difformi.Ritiene, allora, il Collegio di dovere dare continuità all’orientamento menoformale ormai dominante da anni, con la conseguenza che il decreto impugnatodeve essere cassato, dovendo il giudice del rinvio procedere alla liquidazione delcompenso anche tenendo conto delle spese sostenute dal difensore nelleprocedure di recupero del credito nei confronti dell’ex assistito.2) Il ricorso è accolto.Il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in persona delPresidente o di altro magistrato delegato, diverso da quella che ha trattato inprecedenza il caso, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese. P.Q.M- accoglie il ricorso;Numero registro generale 23324/2024Numero sezionale 1486/2026Numero di raccolta generale 19294/2026Data pubblicazione 11/06/2026- cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano, in persona delPresidente o di altro magistrato delegato diverso da quello che ha già trattato lacausa, che deciderà nel merito anche in ordine alle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Decreto Cassazione n. 19294/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris