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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07753/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RAGUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di VITTORIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore n FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Vittoria assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati ex artt. 612 e 582, c.p., commessi in danno della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], loro rispettivamente in rubrica ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ragusa, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice di merito non ha minimamente preso in considerazione le risultanze processuali rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla documentazione sanitaria prodotta.

2.1. Con requisitoria scritta del 16.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 0 cassazione, chiede che la sentenza sia annullata con rinvio.

2.2. Con conclusioni scritte del 9.11.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che la sentenza di cui si discute sia annullata, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, come da relativa nota spese.

2.3. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi gli imputati, chiede che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile, perché versato in fatto e per violazione del principio dell'autosufficienza, eccependo in ogni caso il formarsi di un giudicato sostanziale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che il capo della sentenza che la riguarda non risulta impugnato dal pubblico ministero.

3. Premesso che il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, come nel caso in esame, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606, c.p.p., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23043 del 23/03/2021, Rv. 281262), deve concludersi per la fondatezza del ricorso, che va, pertanto, accolto.

Ed invero, il giudice di pace, nel mandare assolti entrambi gli imputati dalle contestazioni elevate nei loro confronti, con la formula perché il fatto non sussiste, nelle poche righe di cui consta la motivazione della sentenza oggetto di ricorso, si è limitato a rimarcare l'assenza di prove a loro carico, evidenziando, da un lato, come i testi Azzolina e Lunetta, dipendenti dell'ospedale di Vittoria, dove presumibilmente si sono svolti i fatti per cui è processo, "non hanno ricordato nulla di quanto accaduto", dall'altro, che, essendo il Tochino "in preda a forti dolori di colica" e avendo lo stesso "atteso oltre due ore per essere visitato", tali circostanze certamente non hanno "contribuito ad un suo animo sereno" e che comunque, "eccetto che nell'atto di querela, non c'è alcuna prova circa un suo coinvolgimento nei fatti di cui al giudizio".

Tale motivazione, come censurato dal pubblico ministero ricorrente, che ha agito nei confronti di entrambi gli imputati (cfr. p. 3 del ricorso), integra gli estremi della motivazione apparente.

Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Rv. 263100).In applicazione di tale principio, nella citata pronuncia, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione che, limitandosi ad affermare l'insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa per ritenere provata l'ipotesi accusatoria, non aveva in alcun modo indicato le ragioni alla base di tale valutazione.

Nel caso che ci occupa la natura apparente della motivazione è ancora più evidente, in quanto il giudice di merito, come rilevato dal ricorrente, non ha minimamente preso in considerazione, anche solo allo scopo di negarne la rilevanza, il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso della sua escussione dibattimentale (dichiarazioni che, come è noto, anche da sole possono fondare l'affermazione di responsabilità: (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), e dei referti medici prodotti dalla parte civile, di cui la motivazione non fa menzione alcuna.

4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, quindi, annull*kcon rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Vittoria, in diversa composizione fisica, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna, conformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.

Alla liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile si provvederà all'esito della definizione del giudizio di merito.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Vittoria, in diversa composizione fisica.

Così deciso in Roma il 12.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RAGUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di VITTORIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore n FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Vittoria assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati ex artt. 612 e 582, c.p., commessi in danno della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], loro rispettivamente in rubrica ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ragusa, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice di merito non ha minimamente preso in considerazione le risultanze processuali rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa e dalla documentazione sanitaria prodotta. 2.1. Con requisitoria scritta del 16.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 0 cassazione, chiede che la sentenza sia annullata con rinvio. 2.2. Con conclusioni scritte del 9.11.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede che la sentenza di cui si discute sia annullata, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, come da relativa nota spese. 2.3. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi gli imputati, chiede che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile, perché versato in fatto e per violazione del principio dell'autosufficienza, eccependo in ogni caso il formarsi di un giudicato sostanziale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che il capo della sentenza che la riguarda non risulta impugnato dal pubblico ministero. 3. Premesso che il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, come nel caso in esame, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606, c.p.p., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23043 del 23/03/2021, Rv. 281262), deve concludersi per la fondatezza del ricorso, che va, pertanto, accolto. Ed invero, il giudice di pace, nel mandare assolti entrambi gli imputati dalle contestazioni elevate nei loro confronti, con la formula perché il fatto non sussiste, nelle poche righe di cui consta la motivazione della sentenza oggetto di ricorso, si è limitato a rimarcare l'assenza di prove a loro carico, evidenziando, da un lato, come i testi Azzolina e Lunetta, dipendenti dell'ospedale di Vittoria, dove presumibilmente si sono svolti i fatti per cui è processo, "non hanno ricordato nulla di quanto accaduto", dall'altro, che, essendo il Tochino "in preda a forti dolori di colica" e avendo lo stesso "atteso oltre due ore per essere visitato", tali circostanze certamente non hanno "contribuito ad un suo animo sereno" e che comunque, "eccetto che nell'atto di querela, non c'è alcuna prova circa un suo coinvolgimento nei fatti di cui al giudizio". Tale motivazione, come censurato dal pubblico ministero ricorrente, che ha agito nei confronti di entrambi gli imputati (cfr. p. 3 del ricorso), integra gli estremi della motivazione apparente. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Rv. 263100).In applicazione di tale principio, nella citata pronuncia, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione che, limitandosi ad affermare l'insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa per ritenere provata l'ipotesi accusatoria, non aveva in alcun modo indicato le ragioni alla base di tale valutazione. Nel caso che ci occupa la natura apparente della motivazione è ancora più evidente, in quanto il giudice di merito, come rilevato dal ricorrente, non ha minimamente preso in considerazione, anche solo allo scopo di negarne la rilevanza, il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso della sua escussione dibattimentale (dichiarazioni che, come è noto, anche da sole possono fondare l'affermazione di responsabilità: (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), e dei referti medici prodotti dalla parte civile, di cui la motivazione non fa menzione alcuna. 4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, quindi, annull*kcon rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Vittoria, in diversa composizione fisica, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna, conformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. Alla liquidazione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile si provvederà all'esito della definizione del giudizio di merito. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Vittoria, in diversa composizione fisica. Così deciso in Roma il 12.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]
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