Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 13554/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAidato avviso alle parti udita la rel-azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di ROVIGO, del 14/09/2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 629 CP.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riguardo alla corretta formazione della volontà del ricorrente di accedere al concordato, stante l'assenza della procura speciale, sottoscritta dall'imputato, volta al conferimento a quest'ultimo dell'espressa facoltà di rinunziare ai motivi di appello.

Il ricorso è inammissibile per essere il motivo dedotto manifestamente infondato.

Questa Corte, infatti, seppur con riguardo all'ipotesi similare del patteggiamento, ha ritenuto legittima l'instaurazione del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti quando la relativa istanza venga formulata dal difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, e l'imputato sia presente e nulla eccepisca.

In tal caso, infatti, la richiesta può ritenersi provenire direttamente dall'imputato.

Tale orientamento risulta applicabile anche al caso in esame.

La presenza dello mputato alkudienza e il fatto che la richiesta concernente rito speciale provenga da un soggetto non a lui contrapposto, ma che con lui costruisce la medesima parte processuale e che è deputato ad agire nel suo interesse, rappresentano elementi idonei a conferire alle:atteggiamento silente delléassistito portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore: che consente di ricondurre la domanda di quest'ultimo direttamente all'imputato (Sez. 6, sentenza n. 8492 del 16/02/2011, Rv. 249637).

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 DEPOSITA'C A Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]!A GIOVA •LLI 8 R 2022 [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAidato avviso alle parti udita la rel-azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di ROVIGO, del 14/09/2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 629 CP. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riguardo alla corretta formazione della volontà del ricorrente di accedere al concordato, stante l'assenza della procura speciale, sottoscritta dall'imputato, volta al conferimento a quest'ultimo dell'espressa facoltà di rinunziare ai motivi di appello. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo dedotto manifestamente infondato. Questa Corte, infatti, seppur con riguardo all'ipotesi similare del patteggiamento, ha ritenuto legittima l'instaurazione del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti quando la relativa istanza venga formulata dal difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, e l'imputato sia presente e nulla eccepisca. In tal caso, infatti, la richiesta può ritenersi provenire direttamente dall'imputato. Tale orientamento risulta applicabile anche al caso in esame. La presenza dello mputato alkudienza e il fatto che la richiesta concernente rito speciale provenga da un soggetto non a lui contrapposto, ma che con lui costruisce la medesima parte processuale e che è deputato ad agire nel suo interesse, rappresentano elementi idonei a conferire alle:atteggiamento silente delléassistito portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore: che consente di ricondurre la domanda di quest'ultimo direttamente all'imputato (Sez. 6, sentenza n. 8492 del 16/02/2011, Rv. 249637). In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 DEPOSITA'C A Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]!A GIOVA •LLI 8 R 2022 [OSCURATO:PERSONA] E
Sentenza Cassazione n. 13554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris