CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 22894/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO •La corte di appello di Campobasso, con sentenza del 16 settembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP presso il tribunale di Campobasso, in data 2 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 629 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva che il reato commesso dalkimputato fosse quello previsto dalkart. 393 cp nonché l'inosservanza degli artt. 393 cp e 1448 cc. In particolare, il ricorrente riteneva astrattamente azionabile in giudizio la pretesa del Colagiaconno, posta a fondamento dell'azione dell'imputato quale suo intermediario, in quanto, avendo il primo concluso il contratto in evidente stato di bisogno, avrebbe potuto invocarne la rescissione a norma dell'art. 1448 cc. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo che ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi lo stesso considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già evidenziato come l'imputato non abbia agito per far ottenere esattamente quanto spettante per legge al Colagiacomo ma per conseguire un quid pluris, da considerarsi come profitto ingiusto perché non dovuto idoneo ad integrare il delitto di estorsione. Ed invero, la somma richiesta appariva superiore alkimporto stabilito dal secondo contratto tra le parti e non era pertanto giudizialmente azionabile; del tutto teorica e priva di qualsiasi riscontro è la prospettazione della sussistenza di uno stato di bisogno. In ogni caso, la posizione del terzo intermediario, odierno ricorrente, appare priva di qualsiasi legittimazione ad esercitare la pretesa creditoria nei confronti della vittima. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]