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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 38002/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo il 30 ottobre 2020 ha confermato integralmente la sentenza, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di »arsala il 23 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di invasione di edifici, per avere occupato abusivamente un. appartamento di proprietà dell'Istituto case popolari (capo A, fatto accertato 1'8 febbraio 2017), e di furto consumato aggravato di energia elettrica (capo B, fatto commesso dal 19 novembre 2014 al 7 febbraio 2017), in conseguenza condannando gli stessi, ritenuto più grave il reato di furto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione e con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa.

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunziano violazione di legge.

Censurano, in particolare, omissione di pronunzia . in relazione al secondo motivo di appello (p. 3) con il quale si chiedeva il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario in ragione delle condizioni economiche disagiate degli imputati, della ridotta intensità del dolo, della contenuta gravità degli illeciti e dei precedenti degli stessi.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella propria requisitoria scritta del 23 maggio 2022 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati non sono prescritti (infatti la prescrizione più breve maturerà non prima del 7 agosto 2024), i ricorsi sono fondati, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

2. In effetti, la Corte di appello ha omesso di rispondere al secondo motivo di impugnazione con il quale si chiedeva, sul presupposto del già avvenuto riconoscimento del beneficio della pena sospesa ad entrambi gli imputati, anche la non menzione della condanna nel casellario.

3. Conformemente alla richiesta del P.G., si impone dunque l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla statuizione relativa alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale, essendosi in presenza di una omissione di pronunzia non colmabile da parte della S.C., cui non compete la stringente valutazione di merito circa la ricorrenza o meno dei presupposti di cui agli artt. 175 e 133 cod. pen.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità délla sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo il 30 ottobre 2020 ha confermato integralmente la sentenza, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di »arsala il 23 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di invasione di edifici, per avere occupato abusivamente un. appartamento di proprietà dell'Istituto case popolari (capo A, fatto accertato 1'8 febbraio 2017), e di furto consumato aggravato di energia elettrica (capo B, fatto commesso dal 19 novembre 2014 al 7 febbraio 2017), in conseguenza condannando gli stessi, ritenuto più grave il reato di furto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione e con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunziano violazione di legge. Censurano, in particolare, omissione di pronunzia . in relazione al secondo motivo di appello (p. 3) con il quale si chiedeva il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario in ragione delle condizioni economiche disagiate degli imputati, della ridotta intensità del dolo, della contenuta gravità degli illeciti e dei precedenti degli stessi. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella propria requisitoria scritta del 23 maggio 2022 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati non sono prescritti (infatti la prescrizione più breve maturerà non prima del 7 agosto 2024), i ricorsi sono fondati, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 2. In effetti, la Corte di appello ha omesso di rispondere al secondo motivo di impugnazione con il quale si chiedeva, sul presupposto del già avvenuto riconoscimento del beneficio della pena sospesa ad entrambi gli imputati, anche la non menzione della condanna nel casellario. 3. Conformemente alla richiesta del P.G., si impone dunque l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla statuizione relativa alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale, essendosi in presenza di una omissione di pronunzia non colmabile da parte della S.C., cui non compete la stringente valutazione di merito circa la ricorrenza o meno dei presupposti di cui agli artt. 175 e 133 cod. pen. Si dichiara, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla non menzione della condanna nel casellario giudiziale e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità délla sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'im
Sentenza Cassazione n. 38002/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris