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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 46613/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Platì applicata a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere illecitamente detenuto gr. 303,8 di cocaina.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel ravvisare il rischio di reiterazione del reato e nel non valutare le prospettazioni difensive.

In particolare, si osserva che lo stato di indigenza di Feo, peraltro incensurato, è stato valutato senza fondamento come indicativo della proclività a delinquere anche trascurando che, semmai, l'essergli stata applicata una misura cautelare lo farebbe ritenere inidoneo a svolgere il ruolo di corriere della droga.

2.2. Con il secondo motivo di deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'escludere l'applicazione di una misura meno restrittiva (quale l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) sol perché non sono stati acquisiti dati che consentano di escludere il suo inserimento nell'ambiente del narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA] 1 I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano inammissibili perché il Tribunale ha confermato la non irragionevole valutazione discrezionale del Giudice delle indagini preliminari circa la sussistenza delle esigenze cautelari rimarcando che: l'indagato ha organizzato con cura il trasporto della sostanza stupefacente noleggiando un'automobile e nascondendo la droga nel suo cruscotto; non ha esitato a coinvolgere nella operazione anche suo fratello che era ignaro di quel che avveniva; non ha manifestato di non voler recidere i contatti con l'ambiente criminale con cui ha interagito; la sua condizione di indigenza lascia presumere che possa reiterare condotte analoghe a quelle per qual si procede.

Su queste basi ha coerentemente escluso che una misura che non ne limiti la libertà di circolazione possa salvaguardare le esigenze cautelari.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9stanzo D [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Platì applicata a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere illecitamente detenuto gr. 303,8 di cocaina. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel ravvisare il rischio di reiterazione del reato e nel non valutare le prospettazioni difensive. In particolare, si osserva che lo stato di indigenza di Feo, peraltro incensurato, è stato valutato senza fondamento come indicativo della proclività a delinquere anche trascurando che, semmai, l'essergli stata applicata una misura cautelare lo farebbe ritenere inidoneo a svolgere il ruolo di corriere della droga. 2.2. Con il secondo motivo di deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'escludere l'applicazione di una misura meno restrittiva (quale l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) sol perché non sono stati acquisiti dati che consentano di escludere il suo inserimento nell'ambiente del narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA] 1 I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano inammissibili perché il Tribunale ha confermato la non irragionevole valutazione discrezionale del Giudice delle indagini preliminari circa la sussistenza delle esigenze cautelari rimarcando che: l'indagato ha organizzato con cura il trasporto della sostanza stupefacente noleggiando un'automobile e nascondendo la droga nel suo cruscotto; non ha esitato a coinvolgere nella operazione anche suo fratello che era ignaro di quel che avveniva; non ha manifestato di non voler recidere i contatti con l'ambiente criminale con cui ha interagito; la sua condizione di indigenza lascia presumere che possa reiterare condotte analoghe a quelle per qual si procede. Su queste basi ha coerentemente escluso che una misura che non ne limiti la libertà di circolazione possa salvaguardare le esigenze cautelari. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9stanzo D [OSCURATO:PERSONA]
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