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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42120/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità la timbratura dell'uscita dal lavoro, per più occasioni, a Rapallo invece che a Chiavari, sede di lavoro dell'imputato.

La sentenza evidenzia come solo per alcune occasioni era giustificata la timbratura a Rapallo, mentre per più occasioni nessun servizio a Rapallo risultava svolto dall'imputato.

Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata ma reitera le motivazioni dell'appello ritenendo un vizio della motivazione della sentenza, non sussistente.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La parte civile ha presentato conclusioni e nota spese.

Nei procedimenti in Camera di Consiglio le spese non sono dovute in quanto la parte civile non ha svolto nessuna attività concreta diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri diritti ed interessi, di natura civile e risarcitoria, essendosi limitata solo alla presentazione della nota spese e alle conclusioni scritte: «Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell'art. 154 ter disp. at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente motiva con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità la timbratura dell'uscita dal lavoro, per più occasioni, a Rapallo invece che a Chiavari, sede di lavoro dell'imputato. La sentenza evidenzia come solo per alcune occasioni era giustificata la timbratura a Rapallo, mentre per più occasioni nessun servizio a Rapallo risultava svolto dall'imputato. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata ma reitera le motivazioni dell'appello ritenendo un vizio della motivazione della sentenza, non sussistente. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La parte civile ha presentato conclusioni e nota spese. Nei procedimenti in Camera di Consiglio le spese non sono dovute in quanto la parte civile non ha svolto nessuna attività concreta diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri diritti ed interessi, di natura civile e risarcitoria, essendosi limitata solo alla presentazione della nota spese e alle conclusioni scritte: «Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell'art. 154 ter disp. at
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