CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato e si risolve nella riproposizione di questioni di fatto, già ampiamente e correttamente valutate nella sentenza di primo grado (pg.2, lì dove si indica il rischio di investimento del militare che aveva intimato l'alt); rilevato che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine all'esclusione delle generiche e alla quantificazione della pena (pg.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere es sore La Presidente