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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20284/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che quanto al primo motivo la motivazione delle due conformi sentenze appare adeguata, posto che si valorizzano dati investigativi, compresi fotogrammi, ricostruendo un ampio contesto di azione in cui l'imputato emerge come dedito a cessioni di droga assieme ad altri ( cfr. pag. 7 della prima sentenza cui fa da coerente riscontro la pagina 14 della seconda sentenza in cui sia si spiega come l'apparente incoerenza tra la cnr valorizzata in sentenza e altri atti di indagini si giustifichi con esigenze cautelative seguite dagli investigatori nelle prime redazioni degli atti, per non rivelare la sussistenza di telecamere già presenti nei luoghi di interesse, sia si arricchisce la ricostruzione con la evidenziazione del rinvenimento della chiave a breve distanza dal Berling‘eri e altri due soggetti in chiaro stato di agitazione).

Pertanto, la censura appare incidere sul mero piano della valutazione dei fatti, e come tale è inammissibile.

Circa il motivo inerente la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, del DPR 309/90 dei fatti del 2.6.2019, la motivazione di cui alla sentenza, che valorizza le modalità di azione, appare adeguata e coerente e ad essa si oppone nuovamente una diversa valutazione dei datiCti Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che quanto al primo motivo la motivazione delle due conformi sentenze appare adeguata, posto che si valorizzano dati investigativi, compresi fotogrammi, ricostruendo un ampio contesto di azione in cui l'imputato emerge come dedito a cessioni di droga assieme ad altri ( cfr. pag. 7 della prima sentenza cui fa da coerente riscontro la pagina 14 della seconda sentenza in cui sia si spiega come l'apparente incoerenza tra la cnr valorizzata in sentenza e altri atti di indagini si giustifichi con esigenze cautelative seguite dagli investigatori nelle prime redazioni degli atti, per non rivelare la sussistenza di telecamere già presenti nei luoghi di interesse, sia si arricchisce la ricostruzione con la evidenziazione del rinvenimento della chiave a breve distanza dal Berling‘eri e altri due soggetti in chiaro stato di agitazione). Pertanto, la censura appare incidere sul mero piano della valutazione dei fatti, e come tale è inammissibile. Circa il motivo inerente la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, del DPR 309/90 dei fatti del 2.6.2019, la motivazione di cui alla sentenza, che valorizza le modalità di azione, appare adeguata e coerente e ad essa si oppone nuovamente una diversa valutazione dei datiCti Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17
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