CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01926/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26993/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresenta t o e dife s o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procurain calce a l ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eGabriella Tropeano; rappresentat i e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procu ra in calce al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 146 / 20 21 , pronunciata dal TRIBUNALE di BIELLA in grado d’appello, pubblicata il giorno 24 marzo 2021; [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal ConsiglierePaolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 24 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di pace di Biella, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 4.782,40 (o della maggior somma accertanda) a titolo di risarcimento dei danni che essi avrebbero causato ad una strada in ghiaia di uso comune (ma sulla quale egli affermava di vantare tale diritto in via esclusiva) che conduceva alle abitazioni di entrambe le parti. Espose che i convenuti avevano danneggiato la strada sia direttamente, percorrendola ogni giorno e più volte al giorno con le loro autovetture, sgommando e provocando solchi, buche e dossi; sia indirettamente, indebitamente lasciando l’immondizia nel loro cortile o deponendola a fianco del loro cancello carraio, così inducendo gli addetti al servizio di raccolta a manovrare e “sgommare” sulla strada, provocandone l’ulteriore danneggiamento. Costituitisi i convenuti, il Giudice di pace rigettò la domanda con sentenza 13 gennaio 2015, n. 92. 2.[OSCURATO:PERSONA] propose appello, convenendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Biella. Gli appellati si costituirono all’udienza del 16 febbraio 2016, depositando comparsa di risposta con riferimento alla procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta in primo grado. Sull’eccezione dell’appellante – il quale aveva evidenziato che la comparsa di risposta in primo grado non conteneva la procura e aveva pertanto chiesto che fosse dichiarata la nullità della costituzione degli [OSCURATO:PERSONA] est. appellati– il giudice, rilev ata l ’effettiva mancanza della procura in calce al predetto atto , in applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., assegnò termine sino alla successiva udienza del 2 marzo 2016 per la sanatoria. All’esito dell’udienza del 2 marzo 2016, con ordinanza emessa il 14 aprile successivo a scioglimento della riserva in essa assunta, escluso che potesse attribuirsi rilievo ai due documenti che gli appellati avevano chiesto di produrre («una copia fotostatica della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado con procura in calce» e una «procura in copia fotostatica contenuta su un foglio separatoche tuttavia non è in alcun modo congiunto materialmente all’atto cui si riferisce ex art. 83 cod. proc. civ.»: p.3 della sentenza impugnata), il giudice dichiarò invalidala costituzione di parte appellata . Dopo che la causa era stata assegnata ad altro giudice, gli appellati si costituirono nuovamente all’udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2019. Sull’eccezione di parte appellante , nuovamente sollevata nell’immediatezza, il giudice, con ordinanza riservata emessa il 4 marzo successivo, dichiarò inammissibile la costituzione d i parte appellata alla predetta udienza, sul rilievo del carattere perentorio del termineprecedentemente concesso ex art.182 cod. proc. civ. , rimasto inosservato. Lo stesso giudice, peraltro, con ordinanza del 18 febbraio 2021 , unitamente alla fissazione dell’udienza del 24 marzo 2021, per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa secondo le modalità della trattazione scritta, revocòil provvedimento del 4 marzo 2019, sul contrario rilievo che «la procura depositata in originale, pur materialmente congiunta dal legale di parte appellata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], appare conforme a quella già depositata per via telematica [OSCURATO:PERSONA] est. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avuto riguardo al numero di iscrizione a ruolo della causa ivi indicato». Con sentenza 24 marzo 2021, n. 146, il Tribunale di Biella ha quindi rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese in favore della parte appellata , per mancata prova dei fatti posti a suo fondamento, attesa l’inefficacia probatoria delle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate ante causam da un vicino, l’inammissibilità e l’irrilevanza della dedotta prova per testi, la mancanza di inferenza probatoria nei documenti depositati, l’inoperatività del principio di non contestazione«in danno della parte contumace o rimasta tale per la maggior parte delle fasi del giudizio» (pag.5 della sentenza impugnata). 3.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sedici motivi. Hanno risposto c on controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.. 4.All’esito dell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 (in vista della quale sia il ricorrente che i controricorrenti avevano deposita to memoria), questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10149 del 2024, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Biella (comprensivo dell’originale della comparsa di risposta), nonché del provvedimento del 18 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Biella aveva revocato la statuizione di inammissibilità della costituzione degli appellati, emessa con la precedente ordinanza riservata del 4 marzo 2019. [OSCURATO:PERSONA] est. Acquisiti i predettiatti, per la trattazione del ricorso è stata dunque fissata l’odierna adunanza camerale, in vista della quale le parti hanno depositato nuova memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo viene denunciata la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 n n . 3 e 4 c od. proc. civ., con riferimento alprovvedimento emesso all’udienza del 16 febbraio 2016, di invito alla sanatoria dei vizi della procura, ex art.182 cod. proc. civ.; il ricorrentededuce che il giudice del merito non aveva rilevato un vizio che determinava la nullità della procura al difensore ma ne aveva rilevato l’inesistenza, sicché non trovava applicazione l’art.182 cod. proc. civ., né vi era possibilità di sanatoria del vizio. 2.Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame in ordine ad un fatto decisivo per il giudizioe oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ, per avereil Tribunale omesso di pronunciarsi in relazione alle contestate falsità circa l’asserita comproprietà del terreno da parte degli appellati. 3.Con il terzo motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n n. 4 e 5 c od. proc. civ., per avere il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sulla circostanza pacifica– e , anzi , persino ammessa dalle controparti – che esse usavano percorrere in auto, sgommando,la particella n. 463 del f.24 del catasto terreni di Biella, sulla quale insisteva la strada in ghiaia asseritamente danneggiata. 4.Con il quarto motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di [OSCURATO:PERSONA] est. discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c od. proc. civ., per avereil giudice d’appello omesso di pronunciarsi in relazione alla circostanza pacifica, desumibile in base all’ id quod plerumque accidit, che percorrere una strada in pendenza, senza la dovuta diligenza e prudenza, provoca sgommate e , di conseguenza , provoca danni. 5.Con il quinto motivo viene denunciato o messo esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n n. 4 e 5 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di valutare l’inesistenza della procura relativa al primo grado di giudizio. 6.Con il sesto motivo viene denunciato omesso esame e omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per essere stata revocata inaspettatamente l’ordinanza di inammissibilità della costituzione delle parti appellate. 7. C on il se ttimo motivo viene denunciat a v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per essere stata ritenuta inadeguata a provare il danno la compiutaproduzione documentale. 8. C on l’ottavo motivo viene denunciata la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 257 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per non essere stata ammessa la testimonianza del vicino che aveva già reso dichiarazioni scritte. 9.Con il nono motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360n. 5 c od. proc. civ., laddove la Corte d’appello h a omesso di considerare che pacificamente le controparti avevano ammesso il [OSCURATO:PERSONA] est. transito sul terreno, talchénessuna carenza probatoria era imputabile all’attore-appellante. 10.Con il decimo motivo viene denunciata la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulladomanda di conferma della dichiarazione di invalidità della costituzione in giudizio di parte appellata per difetto di procura sia in primo che in secondo grado. 11.Con l’undicesimo motivo viene denunciata la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la richiesta di ammissione di prova testimoniale fosse stata formulata con la riserva “solo se del caso”; riserva, invece, testualmente non presente nell’atto d’appello. 12. C on il dodicesimo motivo viene denunciata la v iolazione dell’art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio. 13. C on il tredicesimo motivo viene denunciata la v iolazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360nn. 3 e 4 cod. proc. civ.,per avere il giudice d’appello omesso di prendere in considerazione la dichiarazione scritta del vicino, non escusso come teste in primo grado proprio in ragione dell’esistenza di tale dichiarazione. 14.Con il quattordicesimo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 cod. civ.; il ricorrente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha affermato che eventuali danni provocati dagli addetti alla raccolta dell’ immondizia non avrebbero potuto essere imputati ai convenuti; evidenzia che egli non aveva allegatoche i convenuti avevano “indotto” i predetti operato r i ad agire in suo danno, ma aveva piuttosto posto in luce il dato oggettivoche le loro condotte, come quelledei sigg. Tropeano e Frosini, erano state per lui fonte di danno. [OSCURATO:PERSONA] est. 15. C on il quindicesimo motivo viene denunciata la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 153 cod. proc. civ., con riferimento alla perentorietà del termine concesso per il deposito della procura, scaduto (in data 2 marzo 2016) senza che fosse stato adempiuto l’incombente richiesto. 16. C on il sedicesimo motivo viene denunciata la n ullità della sentenza, in relazione all’art. 360 n. 4 c od. proc. civ., in ragione dell’avvenuta sostituzione del giudice dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni. 16.1.È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, restano assorbiti tutti gli altri. Questa Corte ha affermato– e ribadito – che l ’ art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare”l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite , giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura ” , a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie dimancanza della procura (Cass., Sez. Un., 21/12/2022, n. 37434; Cass. 9/10/2023, n. 28251). Pertanto, il giudice d’appello, dopo avere correttamente riscontrato,alla prima udienza del 16 febbraio 2016, la mancanzadella procura conferita al difensore degli appellati (non essendo effettivamente presente tale procura in calce all’originale della comparsa di risposta in primo grado, ma solo in calce alla copia fotostatica successivamente depositata, peraltro – alla luce degli atti acquisiti – rilasciata dal solo [OSCURATO:PERSONA], non anche da [OSCURATO:PERSONA]), illegittimamente assegnò termine per sanare il vizio sino [OSCURATO:PERSONA] est. alla successiva udienza del 2 marzo 2016, anziché procedere alla dichiarazione di contumacia degli appellati. Né può dirsi che tale provvedimento sia stato irrilevante per avere essi omesso di procedere alla sanatoria nel termine concesso , con conseguente successiva declaratoria di “invalidità” della loro costituzione, emessa con l’ordinanza riservata del 14 aprile 2016. Per un verso, infatti, tale ordinanza, dopo avere ricevuto una prima sostanziale conferma con il successivo provvedimento del 4 marzo 2019, peraltro diretto (non a ribadire l’ “invalidità” ma) a dichiarare l’“inammissibilità” della costituzione di parte appellata, è stato poi revocato con l’ultima ordinanza del 18 febbraio 2021, emessa in vista della fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e trattazione scritta del 24 marzo 2021. Per altro verso, mentre, da un lato, nell’intestazione, la sentenza impugnata ha omesso di indicare il difensore degli appellati, che sono stati qualificati “contumaci”, dall’altro lato, contraddittoriamente, prima della motivazione, ne ha riportato, tra virgolette, le conclusioni ed ha anche emesso in loro favore la statuizione di condanna dell’appellante nelle spese, sulle quali invece non si sarebbe dovuto provvedere in ipotesi di contumacia della parte vittoriosa. Si consideri, infine, che la statuizione di merito di rigetto della domanda è stata motivata – oltre che sulla base dei rilievi di inammissibilità e di irrilevanza della dedotta prova per testi, nonché di mancanza di inferenza probatoria nei documenti depositati – anche sulla base della ritenuta inoperatività del principio di non contestazione «in danno della parte contumace o rimasta tale per la maggior parte delle fasi del giudizio» (pag.5 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] est. 16.2. In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve , dunque , essere cassata con rinvio al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato, che rinnoverà l’esame nel merito dei motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA], procedendo nella dichiarata contumacia degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], salva la possibilità, da parte loro, di costituirsi tardivamente in giudizio, fino al momento di rimessione della causa in decisione, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo, stante l’applicabilità dell’art. 293, primo comma, cod. proc. civ., anche al giudizio di appello (Cass.20/01/1994, n.481; Cass.17/02/2001, n. 1720). Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac