CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e PietroSciubba- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 639/2021,depositata il 26 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso perNumero registro generale 17662/2021Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 16207/2026Data pubblicazione 25/05/2026cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna,depositata il 26 marzo 2021, di reiezione dell’appello per la riformadella sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione aldecreto con cui era stato ingiunto alla banca di pagare in favore dellaSocietà [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 64.291,84, qualecontributo, relativo all’anno 2012, previsto dall’art. 61 dello statutodella [OSCURATO:PERSONA] di Bologna s.coop. a r.l., poi fusa nella [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi nella odierna ricorrente, esuccessivamente confermato dall’art. 7 dell’atto di fusione della BancaOperaia di Bologna s.coop. a r.l. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- la Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di prime cureaveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame interposto dallabanca, affermando la natura contrattuale dell’obbligazione dedotta ingiudizio e non già, come invece sostenuto dall’appellante, di promessaunilaterale atipica, cui avrebbe conseguito la nullità della relativaclausola ai sensi dell’art. 1987 cod. civ.;- ha, inoltre, escluso che tale clausola potesse essere qualificata qualedonazione – in quanto tale nulla per violazione degli artt. 782 cod. civ.e 48 legge not. – evidenziando che l’impegno al pagamento delcontributo era stato assunto non per spirito di liberalità, ma nell’ambitodella fisiologica dinamica negoziale propria delle operazioni di fusione,e ha aggiunto che l’appellante aveva dato esecuzione all’obbligazionesino al 2012, per cui era priva della legittimazione a far valere ladedotta nullità;- ha, poi, disatteso la tesi dell’appellante secondo cui l’obbligazione inoggetto sarebbe stata condizionata alla realizzazione di un utile diesercizio;- ha, infine, negato efficacia al recesso operato dalla banca appellante,osservando che non si trattava di un’obbligazione contratta a tempoindeterminato, essendo, invece, assoggettata al medesimo termine didurata della società incorporante;Numero registro generale 17662/2021Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 16207/2026Data pubblicazione 25/05/2026- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 769, 778, 782, 799, 1411 e 1987 cod. civ. e 48legge not., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’impegno allacontribuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna fossericonducibile a un contratto a favore di terzo e non rappresentasse,invece, una promessa unilaterale o una donazione;- con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo econtroverso del giudizio, in relazione al ritenuto interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. all’assunzione dell’impegno di contribuzioneannuo in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in assenza di qualsiasiprova a sostegno di tale circostanza;- con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dellenorme in tema di riparto degli utili e degli artt. 1362 e ss. cod. civ., peraver la Corte territoriale escluso che l’obbligazione dedotta in giudiziofosse condizionata alla realizzazione di un utile di esercizio;- evidenzia, in proposito, che l’impegno originariamente assunto dallaBanca [OSCURATO:SOCIETA] in favore della società controricorrente avevaa oggetto il diritto al 5% degli utili approvati dal bilancio e che lo stessoera stato poi modificato solo limitatamente alla quantificazionedell’importo di tale diritto di credito, forfettizzato in lire 60 mln.;- con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1372 e 1373 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenutoche la durata dell’obbligazione in oggetto sarebbe soggetta almedesimo termine di durata della società incorporante e, per taleragione, affermato l’inefficacia del recesso per estraneità dellaobbligazione medesima aal novero di quelle assunte a tempoindeterminato;Numero registro generale 17662/2021Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 16207/2026- con l’ultimo motivo critica la sentenza di appello per omessDoat ae psubabmlicaezio ne 25/05/2026di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione al mancatoesame della domanda di ripetizione di indebito;- orbene, va rilevato che nella memoria depositata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. parte controricorrente ha eccepito laformazione del giudicato esterno, sopravvenuta alla pronuncia dellasentenza impugnata, rappresentato dalla sentenza della Corte diappello di Bologna dell’8 giugno 2021, divenuta definitiva a seguitodella dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazioneproposto avverso la stessa resa con ordinanza di questa Corte n.17132/2025 del 25 giugno 2025, e ha provveduto al deposito dellapredetta sentenza munita della certificazione di cui all’art. 124,secondo comma, disp. att., cod. proc. civ.;- tale giudicato fa riferimento a un accertamento, effettuato neiconfronti delle medesime parti del presente giudizio, avente a oggettola sussistenza del diritto della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna al contributoprevisto dagli artt. 61 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] di Bolognas.coop. a r.l. e 7 dell’atto di fusione della medesima società nella [OSCURATO:SOCIETA]. relativo all’anno 2013;- si tratta, dunque, di un’obbligazione avente medesima fonte e che sidistingue da quella dedotta nel presente giudizio solo per l’annualità diriferimento;- orbene, si osserva che la pronuncia del giudice di accoglimento diuna domanda di adempimento contrattuale è idonea alla formazionedel giudicato implicito sulla validità del negozio (cfr. Cass., Sez. Un.,22 dicembre 2014, n. 26242);- infatti, l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di uncontratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presuppostologico-giuridico di un diritto derivatone, per cui il giudicato si estendeal predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altrogiudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto aNumero registro generale 17662/2021Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 16207/2026Data pubblicazione 25/05/2026fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (cfr. Cass.24 marzo 2006, n. 6628);- pertanto, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapportogiuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relativea un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando lapremessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto didiritto già accertato e risolto (cfr. Cass. 24 novembre 2025, n. 30825;Cass. 24 gennaio 2024, n. 2387; Cass. 14 settembre 2022, n. 27013);- ciò trova applicazione anche nell’ambito dei rapporti giuridici di duratae delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano ilcontenuto, nei quali il giudicato formatosi in relazione a un determinatoperiodo preclude il riesame delle medesime questioni in un diversoprocesso relativo a periodi temporali diversi, relativamente al comunefatto costitutivo e agli aspetti permanenti e non variabili del rapporto,con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che mutiil contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr.Cass. 19 aprile 2023, n. 10430; Cass. 29 novembre 2021, n. 37269;Cass. 18 agosto 2020, n. 17223);- obietta la ricorrente che l’efficacia preclusiva del giudicato nonpotrebbe operare nel caso in esame per difetto di identità del petitum,costituente uno dei suoi elementi costitutivi, rilevando che l’importo deldiritto del contributo di cui si chiede il pagamento nel presente giudiziodifferisce da quello del contributo relativo alla diversa annualitàinteressato dalla pronuncia passata in giudicato;- tale argomentazione non appare persuasiva, atteso che il giudicatoesterno vincola anche in giudizi successivi tra le stesse parti relativi adaltre annualità di un rapporto di durata per quanto attiene (anche) aelementi strutturali della fattispecie, quali il corrispettivo ovvero ilNumero registro generale 17662/2021Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 16207/2026Data pubblicazione 25/05/2026criterio per la sua determinazione;- eccepisce, infine, la banca che, in applicazione del principio diprevenzione, il giudicato formatosi nell’ambito di un giudizio instauratoper secondo (nel settembre 2021) e avente ad oggetto un contributosuccessivo (cioè, quello relativo all’anno 2013) non potrebbe spiegareefficacia di giudicato sulla causa, quale quella in oggetto,precedentemente introdotta (nel giugno 2021) e avente ad oggetto uncontributo anteriore (cioè, quello relativo all’anno 2012);- l’eccezione è priva di pregio, atteso che il principio di prevenzionecostituisce un criterio di coordinamento tra processi concorrenti, manon ha carattere generale, mentre il giudicato, una volta formatosi,costituisce la regola finale di composizione del conflitto, assimilato aglielementi normativi (cfr. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24664),e, in quanto tale, spiega efficacia preclusiva in ogni altro giudizio tra lemedesime parti avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico,indipendentemente dalla priorità temporale dell’instaurazione deirelativi processi;- ne consegue che, ove pendano due giudizi identici o connessi, in cuisia dibattuta la stessa questione, e uno di essi sia definito, con riguardoa quella questione, con sentenza passata in giudicato, la decisioneassunta è destinata a prevalere e a vincolare il giudice dell’altroprocesso, anche se questo sia stato introdotto anteriormente;- in applicazione dei riferiti principi deve, quindi, ritenersi che l’esamedei motivi di ricorso sia preclusa per effetto dell’invocato giudicatoesterno in quanto vertenti tutti su questioni attinente alla qualificazionedel contratto e alla sua validità;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 17662/2021Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 16207/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 7.000.00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.Il Presidente