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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21838/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere, B. Calaselice; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, con la quale ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; letta la memoria della difesa, avv.

C. Scaramozzino, fatta pervenire il 19febbraio 2025, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino in funzione di riesame ha accolto l’ appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza con l a quale, in data 27 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 416-biscod. pen. 1.1.

Il provvedimento impugnato prende in esame plurime sentenze irrevocabili con le quali è stata riconosciuta l'operatività, in Torino e in diversi comuni del [OSCURATO:PERSONA],di numerose formazioni ‘ndranghetiste collegate tra loro e costituenti una rete associativa nell'ambito della quale è stata dimostrata l'esistenza e il radicamento stabile in [OSCURATO:PERSONA] di una associazione unitaria, su due livelli, al pari di quella calabrese, che riunisce più articolazioni territorial i, dotata di tutti i requisiti di cui all'art.416-bis cod. pen.

In particolare, si richiama la sentenza emessa nell’ambito del procedimento denominato Minotauro, divenuta definitiva il 12 maggio 2016, nonché ulteriori pronunce, che coprono un arco temporale che va dal 2009 al 2019,da cui emerge la sussistenza del reato associativo e i collegamenti tra i gruppi deiCrea e de gli Arone - Serratone, articolazione di Carmagnola, tra questi ultimi e [OSCURATO:PERSONA],tra carmagnolesi e appartenenti alla locale di Brà, nonché tra i Dominiello e numerose famiglie tra cui gli Agresta e gli stessi Crea.

Il presente procedimento viene descritto come originato dalla riunione di quelli a carico della cosca di Carmagnola ( denominati Carminius e Fenice), che attengono ai rapporti tra appartenenti al sodalizio carmagnolese e i membri della cosca Crea.

Si richiamano ulteriori procedimenti,tra cui quello a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto partecipe della ‘ ndrangheta piemontese , a ttiva nell'ambito della struttura unitaria di questa e partecipe della complessiva operatività della ‘ndrangheta, senza l’addebito di appartenenza ad una specifica articolazione territoriale.

Quanto alla cosca carmagnolese, il Tribunaledel riesame evidenzia che è emerso che si tratta di un sodalizio presente da più di un decennio nella cittadina del [OSCURATO:PERSONA] la quale, da anni , registrava forte immigrazione di famiglie calabresie dove , storicamente , si era insediata u n'articolazione facente capo alla famiglia B onavota , appartenente alla rete unitaria della ‘ndrangheta del [OSCURATO:PERSONA].

Si descrivono,inoltre, i collegamenti tra il sodalizio carmagnolese e quello Santonofrese e gli esiti dei due procedimenti che hanno trattato l'articolazione ‘ndranghetista carmagnolese , cronologicamente successivi , riguardanti diversi imputati cui era stata attribuit a la condotta di partecipazione alla stessa associazione.

L'ordinanza relativa all'indagine in corso costituisce, secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale, un terzo segmento che prende avvio dopo che gran parte dei membri dell'articolazione carmagnolese erano stati tratti in arresto, nel m arzo del 2019 , s enza che però l'intero sodalizio venisse disarticolato, indagin i aventi ad oggetto [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA].

Si fa riferimento ai collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano come riferimento comune [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, gruppo al quale si aggiungeva, secondo la tesi di accusa,il ricorrente rimesso in libertà a seguito dell’assoluzione ottenuta,in data 10 giugno 2022, nel giudizio ordinario di primo grado svolto davanti al Tribunale di Asti derivante dalla riunione dei procedimenti [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Il P ubblico ministero avev a chiesto l'applicazione della custodia cautelare nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che i fatti emersi a suo carico integrassero il delitto di partecipazione all'associazione ‘ ndranghetista di Carmagnola. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo di tutti gli indagati, ma aveva ravvisato , per t utti i destinatari della richiesta ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], i ndizi gravi di colpevolezza del la loro partecipazione associativa (cfr. p. 14 dell’ordinanza).Il G iudice ha rammentato che questi era stato imputato nel procedimento denominato Carminius , co n partecipazione contestata dal 2012, fatto per il quale era stato assolto, con sentenza di primo grado emessa il 10 giugno 2022 non impugnata.

Per il successivo periodo, il Giudice rilevava che erano emersi rapporti di conoscenza e frequentazione con alcuni membri del sodalizio, di cui [OSCURATO:PERSONA] conosceva la matrice ‘ndranghetista e risultava, comunque, dalle intercettazioni (v. vicenda [OSCURATO:PERSONA]), che l’indagato era soggetto rispettato dalle controparti, ma reputato estraneo al sodalizi o , risultando l'assenza di concreta ed effettiv a condotta espressione di partecipazione attiva alla dinamica associativa , reputata insufficiente l'astratta messa a disposizione del gruppo.

1.3. Il Pubblico ministero con l'appello ha richiamato l a decision e delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di partecipazione a d associazione di stampo mafioso, sottolineando plurimi elementi da cui trarre la sussistenza di stabili e risalenti frequentazioni del ricorrente con molti membri dell'articolazione carmagnolese, nonché richiamando la vicenda [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che di questa il Giudice avrebbetrascurato l’analisi del segmento di maggiore rilievo .

Si è segnalata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione a casa di D’Onofrio, svolta il 30 novembre 2022, alla quale avevano preso parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia che, in quel periodo , D’Onofrio era in detenzione domiciliare con divieto di incontrare pregiudicati.

Invece, a casa sua , si incontrava con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costae che qu est'ultimo interveniva in una riunione,a casa del capo, con la specificazione che nel corso delle indagini non era emersaalcuna ragione in grado di collegare Serrat o re , [OSCURATO:PERSONA] e D 'onofrio tra loro e con lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Si richiama, poi , il viaggio notturno a Monza , assieme a Ciaravolo , rispetto al quale,dalle intercettazioni, risultava come C iaravolo non avesse fatto menzione, con terzi,di tale viaggio né che avrebbe dovuto incontrarsi con C osta .

Si richiama un secondo viaggio che, dalle intercettazioni ambientali , risulta essere stato svolto dai due, i quali, temendo di essere ascoltati , parlavano a bassa voce nel riferirsi al motivo per il quale si stavano recando in provincia di Alessandria (Tortona, viaggio avvenutoin data 7 giugno 2023).

Si segnala che i due facevano riferimento alla consegna di danaro a persona non identificata.

Ancora il Pubblico ministero appellante individuava ulteriori elementi indiziari, con specifico riferimento alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] che il primo giudice avrebbe omesso di considerare nel suo complesso, valorizzando il contributo che è stato sollecitato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], a favore di Antonio S erratore , cioè un contributo che sarebbe servito al suo mantenimento in carcere , con evidente collegamento all'esistenza di un vincolo di solidarietàverso gli associati anche da parte di [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Il Tribunale (cfr. p. 18 e ss.) ha accolto l’appello applicando la custodia in carcere all’indagato per il reato associativo contestato in via provvisoria.

2. Avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazionel’indagato, per il tramite del difensore che ha denu nciato due vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Si contesta il rilievo,riconosciuto dal Tribunale, alla trasferta a Monza e a Tortona, all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per dirimere una controversia fra privati quanto alla cosiddetta vicendaDe Lillo, alla partecipazione ad alcune riunioni a casa di D’Onofrio e alla conoscenza di fatti ricondotti dal Tribunale all ’ intraneità dell’indagatoalla cosca.

La trasferta a Monza risale al dicembre 2022 e si valorizza un dato , a parere del ricorrente,non veritiero, cioè che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto al figlio che sarebbe rientrato alle 22:00,mentre i due, partiti a quell'orario, non erano diretti a Torino.

Da questo dato,però, il ragionamento che svolge il T ribunale circa la volontà e il tentativo di depistare eventuali ascoltatori è ipotetico o quantomeno irrilevante.Il ricorrente osserva che è vero che il viaggio non aveva alcun motivo professionale ma la deduzione del T ribunale sarebbe i llogica , mancando ogni conoscenza dell'oggetto dell'incontro e della ragione per la quale i due si erano recati a Monza;il viaggio, invero, avrebbe anche potuto avere uno scopo illecit o, manon necessariamente riconducibile alla consorteria mafiosa.

A parere del ricorrente, non possono trarsi elementi di gravità indiziaria dal fatto che i due conversavano a bassa voce quanto al viaggio a Tortonao alla mostrata necessità di lasciare i telefonini in auto,elementi reputati dalla difesa neutridal punto di vista della colpevolezza.

Il Tribunale esclude,per i due viaggi, che questi abbiano avuto senz'altro a che fare con impegni di lavoro, per l'orario e per la destinazione , ma la motivazione è assolutamente incongrua, considerato il luogo di destinazione (Monza e Tortona) senz'altro non ad elevatissimo rischio di commettere reati di mafia.

Quanto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente evidenzia che, secondo il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per chiedere protezione e l'altro contendente Tamburro, invece, si era a sua volta rivolto a d altra persona.

Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe addirittura preso le difese della controparte sicché la vicenda,secondo il ricorrente, è anomala, a nche perché interviene un sottoposto all'insaputa di D’Onofrio, assumendo un’iniziativa contraria al temutissimo D’Onofrio.

Si richiama sul punto la motivazione dell'ordinanza cautelare con la quale era stata rigettata la richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino peraver reputato fragile l’apporto da ricavare dall'episodio. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, nell’ ambito della vicenda in esame, non ha mai fatto riferimento ad alcun personaggio legato alla ‘ndrangheta ma è semplicemente intervenuto per cercare di evitare l'insorgenza della discussione.

S olo in un passaggioCosta aveva affermato che gli vo levano bene e lo rispettavano, ma non si tratta di un linguaggio convenzionale né criptico, né certamente riferibile alla ‘ndrangheta.

Inoltre, si segnala che il T ribunale ha utilizzato elementi di prova sopravvenuti, successivi all'udienza di discussione , con particolare riferimento alle sommarie informazioni testimoniali,assunte in data 3 ottobre 2024 da [OSCURATO:PERSONA] sulle quali non si è instaurato il contraddittorio.

Infine, si esclude che il destinatario del “regalino”che [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla partecipazione alle riunioni del 30 novembre 2022 e del 25 febbraio 2024, la difesa espone che non si conosce l’oggetto di queste.

Nell’ultima occasione è emerso che [OSCURATO:PERSONA] si è interessato dell’assistenza legale di [OSCURATO:PERSONA], ma solo per ragioni amicali.

Infine, si segnala che il Tribunale ha ritenuto elemento indiziario a carico la conoscenza, da parte del ricorrente , che il latitante B onavota , capo dell'omonima famiglia di Sant'Onofrio, al momento dell'arresto,era stato trovato in possesso della copia della carta di [OSCURATO:PERSONA].

Ma si assume che si tratta di dato neutro perché l'arresto del latitante aveva creato clamore mediatico e si era divulgata la notizia che costui era stato trovato in possesso di documenti falsi.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse questa informazione, quindi, è dato , a parere del ricorrente, non significativo , peraltro, considerato che [OSCURATO:PERSONA] si comporta con [OSCURATO:PERSONA] come con un amico e non con un sodale.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta appartenenza al sodalizio.

Per l’indagato non vi sarebbe prova dell'appartenenza e, comunque , la sua condotta è in totale contrasto con i criteri in materia di materialità e offensività fissati dalla giurisprudenza in tema di partecipazione ad associazione per delinquere.

È irrilevante,a tal fine, per la prova dell'adesione , l a mera disponibilità manifestata nei confronti di singoli associati, anche se di livello apicale , disponibilità che, per rilevare ai fini che interessano, deve essere rivolta al sodalizio nella sua complessità.

Né rileva la mera contiguità a soggetti mafiosi anche di spicco.

Il provvedimento impugnato, per la difesa, non avrebbe motivato in ordine ai requisiti dell’affectio societatis, del contributo significativo e dell'adesione permanente e volontaria al sodalizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, A. Cocomello, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa, avv.

C. Scaramozzino, ha fatto pervenire, il 19 febbraio 2025, memoria con la quale, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso e in replica alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo è infondato.

Va premesso che,secondo questa Corte di legittimità , in tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo tuttavia, comunque necessaria, ai fini dell'applicazione della misura cautelare per effetto del ribaltamento, la gravità indiziaria connessa ad una prognosi di elevata probabilità di condanna (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272687; Sez. 2, n. 43146 del 28/06/2016, Battaglia, Rv. 268370).

Ove,come nella specie, il Tribunale in funzione di riesame accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., la decisione di rigetto di applicazione della misura,per parte della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la sussistenza di un onere di motivazione cd. rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio di merito, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio(Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593).

A tale indirizzo si contrappone quello secondo cui «in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (Sez. 1, n. 474361 del 09/11/2022, Rv. 283784).

In ogni caso, incombe sul decidente la verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto, attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emanuello, Rv. 269138), vizio che non si riscontra nell’ordinanza impugnata.

1.1.1. Invero, la motivazione svolta dal Tribunale soddisfa i descritti canoni, in quantoil T ribunale segnala l’acclarata esistenza, in Carmagnola , di un'articolazione locale e autonoma in [OSCURATO:PERSONA],facente parte della rete unitaria delle articolazioni territoriali piemontesi della ‘ndrangheta e richiama , su questo punto, plurimi provvedimenti irrevocabili.L’ordinanza, poi, individua le centrali figure di D’Onofrio e di [OSCURATO:PERSONA], indicando i l primo quale soggetto coinvolto nella latitanza di [OSCURATO:PERSONA], inserito nel programma speciale di ricerca del Ministero dell'Interno relativo all'elenco dei più pericolosi latitanti, arrestato nel 2023. [OSCURATO:PERSONA] S erratore viene descritto come soggetto che ha riportato due condanne irrevocabili per reato associativo,la seconda proprio per partecipazione all'associazione carmagnolese.

D’Onofrio, secondo il Tribunale, viene indicato anche dai collaboratori di giustizia, quale vertice del sodalizio, come riferito, in particolare, dai dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione, poi, rende conto di riunioni tra gli affiliati che si tengono in casa dello stesso D’Onofrio, da giugno del 2022 al 15 luglio del 2024, periodo in cui costui si trovava in detenzione domiciliare per ragioni di salute,con divieto di frequentare soggetti pregiudicati e di ricevere presso il luogo di detenzione domiciliare.

L’ordinanza, inoltre, riporta stralci di intercettazionisvolte a carico di D’Onofrio.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], questi viene indicato come intraneo al sodalizio carmagnolese da diversi anni,uomo di fiducia di D'Onofrio, sostituto di Russo in sua assenza per il ritiro di denaro, proprio per conto di [OSCURATO:PERSONA] , nonché partecipe di numerosi incontri con appartenenti alla cosca carmagnolese (v. p. 23 e ss.).

Si segnala, inoltre, che,nei procedimenti C arminius e Fenice , è emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva finanziato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA].

L’ordinanza impugnata (v. p. 25 e ss.) indicaplurimi elementi reputati gravemente indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale non prescinde dall’indicazione dell’assoluzione dell’indagato dalla partecipazione al reato associativo, ma segnala che questa è intervenuta per il segmento temporale fino alla data della sentenza irrevocabile di assoluzione del 10 giugno 2022.

Il Tribunale, invero, valorizza elementi che sono stati considerati all'interno di tale sentenza assolutoria,ma solo al fine di sostenere che i dati in quella sede acclarati, pur non ritenuti significativi della partecipazione al sodalizio per il periodo temporale contestatoin quella sede, hanno consentito di reputare accertata la risalenza dei rapporti tra l'indagato e i membri del sodalizio , in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché Arone.

Inoltre, si segnalano plurimi elementi, successivi al 10 giugno 2022, e, dunque, non coperti dal giudicato di assoluzione, che il Tribunale, con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo, h a reputato espressione di partecipazione al sodalizio.

All’uopo, l’ordinanza valorizza la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione a casa di D'Onofrio, svolta in data30 novembre 2022 unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si segnalano le due trasferte, quella a Monza cui partecipano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] cercava di minimizzare con i terzi l'importanza del viaggio, nei termini descritti dal Tribunale , nonché il viaggio a Tortona sempre in compagnia di [OSCURATO:PERSONA].

Si richiamano le intercettazioni che si collocano nel2023 e si evidenzia che, quanto dichiarato da C osta , attesta la sua perfetta conoscenza dello scenario delle dinamiche delle persone di riferimento cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto sottrarsi.

Si riporta,altresì, la vicenda relativa alla controversia tra Enzo D e Lillo e [OSCURATO:PERSONA](cfr. p. 28) e si richiamano le significative dichiarazioni del 3 ottobre 2024 rese dallo stessoDe Lillo (v . p. 29 ), rimarcando soprattutto il dato logico della reticenza del dichiarante a spiegare chi fosse l’ “ amico ” che, su suggerimento di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto fare un regalo (identificato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in [OSCURATO:PERSONA], ben noto per la sua caratura criminale, v.p. 30).

Tra le ulteriori intercettazioni reputate significative della contestata partecipazione, si segnala quella relativa alla conversazione nella quale C osta rammentava a [OSCURATO:PERSONA] i doveri di assistenza verso [OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia, tanto da indurlo a far visita a l familiare di questo con maggiore frequenza(v. p. 30 e ss.).

1.1.2. Si tratta dell’indicazione di elementi indiziari molteplici, che sono stati letti dal Tribunale del riesame, congiuntamente, con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, perché si evidenzia , peraltro , quanto alle visite, che non si è trattato di mere visite personali , di cortesia al capo clan,ma di veri e propri interventi diretti a sollecitare aiuto agli associati, a dirimere controversie,a chiedere versamenti di somme .

Il ricorrente, invece,muove dalla considerazione dei vari elementi indiziari in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio valorizzato dalTribunale, laddove è solo l'esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato , che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e siintegra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza(Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992 , Musumeci, Rv. 191230 Peraltro, in modo ineccepibile, il Tribunale evidenzia che le riunioni con D’Onofrio non sono neutre , perché le colloc a , con ragionamento immune da illogicità manifesta,in un momento in cui questi era in detenzione domiciliare, con divieto di comunicare con persone estranee alla famiglia e pregiudicati; né il ricorrente ha prospettato dati logici per spiegare la causale di tali incontri, tenut o conto dell’acclarata assenza di rapporti di ogni tipo (familiari, di lavoro) tra i presenti.

Significativo, poi, da parte di [OSCURATO:PERSONA], è il segnalato intervento per l’assistenza legale di [OSCURATO:PERSONA] dato significativo (cfr. p. 30) che , con ragionamento di merito non rivedibile nella presente sede , viene imputato dal ricorrente a mero rapporto di amicizia.

L’indagato, invero, avversa i plurimi argomenti del Tribunale con ragionamento versato in fatto, limitandosi, in alcuni tratti, a richiamare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari in punti dell’ordinanza genetica, peraltro, laconici.

Infondata è, poi, la censura relativa all ’ asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che l’udienza davanti al T ribunale del riesame è stata svolta in data 30 ottobre 2024, quindi , in data successiva a quella delle sommarie informazioni che risultano rese in data 3 ottobre 2024, successiva, peraltro, all’esecuzione della misura nei confronti dei coindagati.

Si osserva, comunque, con ragionamento dirimente, che il ricorrente non svolge rispetto all’eccepita inutilizzabilità, la cd. prova di resistenza, tenuto conto che,quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non se ne esplora la decisività, a fronte della pluralità di elementi a carico del ricorrente, indicati dal Tribunale da p. 18 e ss. (cfr. anche nota a p. 25 e ss. sulla pluralità di incontri di [OSCURATO:PERSONA] e sul contenuto delle intercettazioni ambientali).

I n pa rticolare , non tiene conto la censura della circostanza che,già dalle intercettazioni ambientali e a prescindere dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha considerato (v. p. 29) raggiunti elementiche ponevano la richiesta di danaro che C osta avanzava a [OSCURATO:PERSONA] llo, in logiche ‘ ndranghetiste del sodalizio , configurandosi un intervento di C osta a Carmagnola non in nome e per conto proprio,ma come esponente del gruppo cui doveva,senza ritardo, dar conto del proprio operato.

Sul punto, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare, in modo costante, che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cd. prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218- 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 , dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011- 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452- 01) .

In ogni caso, la censura non si confronta con la data in cui si collocano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (3 ottobre 2024) , in quanto rese prima dell ’ udienza celebratadinanzi al Tribunale ove si è instaurato il contraddittorio tra le parti .

Su tale punto, questa Corte ha avuto modo di affermare che, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essereprodotti dalle parti anche elementi probatori nuovi, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'attodi appello ( Sez.

U, n. 15403 del 30/11/2023 , dep. 2024, Galati, Rv.286155 – 01 ) .

1.2. Il secondo motivo è infondato.

La condotta descritta dal Tribunale integra senz’altro, almeno a livello indiziario, salva ogni diversa valutazione all’esito del giudizio di merito, l’appartenenza al sodalizio contestata all’indagato in via provvisoria . [OSCURATO:PERSONA] s i interessa non solo dei vertici del gruppo, ma dei parenti dei detenuti, interviene in quanto chiamato a dirimere contrasti, si occupa di chiedere contributi anche per uno di questi e si interessa dell’assistenza legaledi un sodale.

Partecipa, in prima persona, a incontri con i vertici del sodalizio con i quali non ha alcuna ragione lecita (familiare, lavorativa) di incontro.

Si tratta di elementi indicativi del ruolo attivo svolto dal ricorrente che i giudici del Tribunale, in perfetta aderenza alla più recente giurisprudenza di legittimità, hanno evidenziato per fondare la sussistenza di elementi indiziari di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso.

Si è, infatti, chiarito che «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 –01; in precedenza: Sez.

U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez.

U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).

Tali elementi, già di per sé soli espressivi della messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], d’altra parte, si saldano con altri non meno rilevanti.

Non meno rilevante è, infatti, nella prospettiva dell’effettività e della concretezza dell’apporto associativo fornito da [OSCURATO:PERSONA], il ruolo svolto nell a vicenda [OSCURATO:PERSONA] o la sua partecipazione ai descritti viaggi, in luoghi, in circostanzee con persone che non hanno trovato, allo stato, alcuna giustificazione.

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.

Per il capo di incolpazione per il quali il Tribunale ha accolto l’appello della parte pubblica emettendo titolo cautelare, vanno eseguiti, a cura della Cancelleria,gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere, B. Calaselice; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, con la quale ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; letta la memoria della difesa, avv. C. Scaramozzino, fatta pervenire il 19febbraio 2025, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino in funzione di riesame ha accolto l’ appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza con l a quale, in data 27 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 416-biscod. pen. 1.1. Il provvedimento impugnato prende in esame plurime sentenze irrevocabili con le quali è stata riconosciuta l'operatività, in Torino e in diversi comuni del [OSCURATO:PERSONA],di numerose formazioni ‘ndranghetiste collegate tra loro e costituenti una rete associativa nell'ambito della quale è stata dimostrata l'esistenza e il radicamento stabile in [OSCURATO:PERSONA] di una associazione unitaria, su due livelli, al pari di quella calabrese, che riunisce più articolazioni territorial i, dotata di tutti i requisiti di cui all'art.416-bis cod. pen. In particolare, si richiama la sentenza emessa nell’ambito del procedimento denominato Minotauro, divenuta definitiva il 12 maggio 2016, nonché ulteriori pronunce, che coprono un arco temporale che va dal 2009 al 2019,da cui emerge la sussistenza del reato associativo e i collegamenti tra i gruppi deiCrea e de gli Arone - Serratone, articolazione di Carmagnola, tra questi ultimi e [OSCURATO:PERSONA],tra carmagnolesi e appartenenti alla locale di Brà, nonché tra i Dominiello e numerose famiglie tra cui gli Agresta e gli stessi Crea. Il presente procedimento viene descritto come originato dalla riunione di quelli a carico della cosca di Carmagnola ( denominati Carminius e Fenice), che attengono ai rapporti tra appartenenti al sodalizio carmagnolese e i membri della cosca Crea. Si richiamano ulteriori procedimenti,tra cui quello a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto partecipe della ‘ ndrangheta piemontese , a ttiva nell'ambito della struttura unitaria di questa e partecipe della complessiva operatività della ‘ndrangheta, senza l’addebito di appartenenza ad una specifica articolazione territoriale. Quanto alla cosca carmagnolese, il Tribunaledel riesame evidenzia che è emerso che si tratta di un sodalizio presente da più di un decennio nella cittadina del [OSCURATO:PERSONA] la quale, da anni , registrava forte immigrazione di famiglie calabresie dove , storicamente , si era insediata u n'articolazione facente capo alla famiglia B onavota , appartenente alla rete unitaria della ‘ndrangheta del [OSCURATO:PERSONA]. Si descrivono,inoltre, i collegamenti tra il sodalizio carmagnolese e quello Santonofrese e gli esiti dei due procedimenti che hanno trattato l'articolazione ‘ndranghetista carmagnolese , cronologicamente successivi , riguardanti diversi imputati cui era stata attribuit a la condotta di partecipazione alla stessa associazione. L'ordinanza relativa all'indagine in corso costituisce, secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale, un terzo segmento che prende avvio dopo che gran parte dei membri dell'articolazione carmagnolese erano stati tratti in arresto, nel m arzo del 2019 , s enza che però l'intero sodalizio venisse disarticolato, indagin i aventi ad oggetto [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]. Si fa riferimento ai collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano come riferimento comune [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, gruppo al quale si aggiungeva, secondo la tesi di accusa,il ricorrente rimesso in libertà a seguito dell’assoluzione ottenuta,in data 10 giugno 2022, nel giudizio ordinario di primo grado svolto davanti al Tribunale di Asti derivante dalla riunione dei procedimenti [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il P ubblico ministero avev a chiesto l'applicazione della custodia cautelare nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che i fatti emersi a suo carico integrassero il delitto di partecipazione all'associazione ‘ ndranghetista di Carmagnola. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo di tutti gli indagati, ma aveva ravvisato , per t utti i destinatari della richiesta ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], i ndizi gravi di colpevolezza del la loro partecipazione associativa (cfr. p. 14 dell’ordinanza).Il G iudice ha rammentato che questi era stato imputato nel procedimento denominato Carminius , co n partecipazione contestata dal 2012, fatto per il quale era stato assolto, con sentenza di primo grado emessa il 10 giugno 2022 non impugnata. Per il successivo periodo, il Giudice rilevava che erano emersi rapporti di conoscenza e frequentazione con alcuni membri del sodalizio, di cui [OSCURATO:PERSONA] conosceva la matrice ‘ndranghetista e risultava, comunque, dalle intercettazioni (v. vicenda [OSCURATO:PERSONA]), che l’indagato era soggetto rispettato dalle controparti, ma reputato estraneo al sodalizi o , risultando l'assenza di concreta ed effettiv a condotta espressione di partecipazione attiva alla dinamica associativa , reputata insufficiente l'astratta messa a disposizione del gruppo. 1.3. Il Pubblico ministero con l'appello ha richiamato l a decision e delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di partecipazione a d associazione di stampo mafioso, sottolineando plurimi elementi da cui trarre la sussistenza di stabili e risalenti frequentazioni del ricorrente con molti membri dell'articolazione carmagnolese, nonché richiamando la vicenda [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che di questa il Giudice avrebbetrascurato l’analisi del segmento di maggiore rilievo . Si è segnalata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione a casa di D’Onofrio, svolta il 30 novembre 2022, alla quale avevano preso parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia che, in quel periodo , D’Onofrio era in detenzione domiciliare con divieto di incontrare pregiudicati. Invece, a casa sua , si incontrava con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Costae che qu est'ultimo interveniva in una riunione,a casa del capo, con la specificazione che nel corso delle indagini non era emersaalcuna ragione in grado di collegare Serrat o re , [OSCURATO:PERSONA] e D 'onofrio tra loro e con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Si richiama, poi , il viaggio notturno a Monza , assieme a Ciaravolo , rispetto al quale,dalle intercettazioni, risultava come C iaravolo non avesse fatto menzione, con terzi,di tale viaggio né che avrebbe dovuto incontrarsi con C osta . Si richiama un secondo viaggio che, dalle intercettazioni ambientali , risulta essere stato svolto dai due, i quali, temendo di essere ascoltati , parlavano a bassa voce nel riferirsi al motivo per il quale si stavano recando in provincia di Alessandria (Tortona, viaggio avvenutoin data 7 giugno 2023). Si segnala che i due facevano riferimento alla consegna di danaro a persona non identificata. Ancora il Pubblico ministero appellante individuava ulteriori elementi indiziari, con specifico riferimento alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] che il primo giudice avrebbe omesso di considerare nel suo complesso, valorizzando il contributo che è stato sollecitato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], a favore di Antonio S erratore , cioè un contributo che sarebbe servito al suo mantenimento in carcere , con evidente collegamento all'esistenza di un vincolo di solidarietàverso gli associati anche da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Il Tribunale (cfr. p. 18 e ss.) ha accolto l’appello applicando la custodia in carcere all’indagato per il reato associativo contestato in via provvisoria. 2. Avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazionel’indagato, per il tramite del difensore che ha denu nciato due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si contesta il rilievo,riconosciuto dal Tribunale, alla trasferta a Monza e a Tortona, all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] per dirimere una controversia fra privati quanto alla cosiddetta vicendaDe Lillo, alla partecipazione ad alcune riunioni a casa di D’Onofrio e alla conoscenza di fatti ricondotti dal Tribunale all ’ intraneità dell’indagatoalla cosca. La trasferta a Monza risale al dicembre 2022 e si valorizza un dato , a parere del ricorrente,non veritiero, cioè che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto al figlio che sarebbe rientrato alle 22:00,mentre i due, partiti a quell'orario, non erano diretti a Torino. Da questo dato,però, il ragionamento che svolge il T ribunale circa la volontà e il tentativo di depistare eventuali ascoltatori è ipotetico o quantomeno irrilevante.Il ricorrente osserva che è vero che il viaggio non aveva alcun motivo professionale ma la deduzione del T ribunale sarebbe i llogica , mancando ogni conoscenza dell'oggetto dell'incontro e della ragione per la quale i due si erano recati a Monza;il viaggio, invero, avrebbe anche potuto avere uno scopo illecit o, manon necessariamente riconducibile alla consorteria mafiosa. A parere del ricorrente, non possono trarsi elementi di gravità indiziaria dal fatto che i due conversavano a bassa voce quanto al viaggio a Tortonao alla mostrata necessità di lasciare i telefonini in auto,elementi reputati dalla difesa neutridal punto di vista della colpevolezza. Il Tribunale esclude,per i due viaggi, che questi abbiano avuto senz'altro a che fare con impegni di lavoro, per l'orario e per la destinazione , ma la motivazione è assolutamente incongrua, considerato il luogo di destinazione (Monza e Tortona) senz'altro non ad elevatissimo rischio di commettere reati di mafia. Quanto alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente evidenzia che, secondo il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per chiedere protezione e l'altro contendente Tamburro, invece, si era a sua volta rivolto a d altra persona. Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe addirittura preso le difese della controparte sicché la vicenda,secondo il ricorrente, è anomala, a nche perché interviene un sottoposto all'insaputa di D’Onofrio, assumendo un’iniziativa contraria al temutissimo D’Onofrio. Si richiama sul punto la motivazione dell'ordinanza cautelare con la quale era stata rigettata la richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino peraver reputato fragile l’apporto da ricavare dall'episodio. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, nell’ ambito della vicenda in esame, non ha mai fatto riferimento ad alcun personaggio legato alla ‘ndrangheta ma è semplicemente intervenuto per cercare di evitare l'insorgenza della discussione. S olo in un passaggioCosta aveva affermato che gli vo levano bene e lo rispettavano, ma non si tratta di un linguaggio convenzionale né criptico, né certamente riferibile alla ‘ndrangheta. Inoltre, si segnala che il T ribunale ha utilizzato elementi di prova sopravvenuti, successivi all'udienza di discussione , con particolare riferimento alle sommarie informazioni testimoniali,assunte in data 3 ottobre 2024 da [OSCURATO:PERSONA] sulle quali non si è instaurato il contraddittorio. Infine, si esclude che il destinatario del “regalino”che [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla partecipazione alle riunioni del 30 novembre 2022 e del 25 febbraio 2024, la difesa espone che non si conosce l’oggetto di queste. Nell’ultima occasione è emerso che [OSCURATO:PERSONA] si è interessato dell’assistenza legale di [OSCURATO:PERSONA], ma solo per ragioni amicali. Infine, si segnala che il Tribunale ha ritenuto elemento indiziario a carico la conoscenza, da parte del ricorrente , che il latitante B onavota , capo dell'omonima famiglia di Sant'Onofrio, al momento dell'arresto,era stato trovato in possesso della copia della carta di [OSCURATO:PERSONA]. Ma si assume che si tratta di dato neutro perché l'arresto del latitante aveva creato clamore mediatico e si era divulgata la notizia che costui era stato trovato in possesso di documenti falsi. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse questa informazione, quindi, è dato , a parere del ricorrente, non significativo , peraltro, considerato che [OSCURATO:PERSONA] si comporta con [OSCURATO:PERSONA] come con un amico e non con un sodale. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta appartenenza al sodalizio. Per l’indagato non vi sarebbe prova dell'appartenenza e, comunque , la sua condotta è in totale contrasto con i criteri in materia di materialità e offensività fissati dalla giurisprudenza in tema di partecipazione ad associazione per delinquere. È irrilevante,a tal fine, per la prova dell'adesione , l a mera disponibilità manifestata nei confronti di singoli associati, anche se di livello apicale , disponibilità che, per rilevare ai fini che interessano, deve essere rivolta al sodalizio nella sua complessità. Né rileva la mera contiguità a soggetti mafiosi anche di spicco. Il provvedimento impugnato, per la difesa, non avrebbe motivato in ordine ai requisiti dell’affectio societatis, del contributo significativo e dell'adesione permanente e volontaria al sodalizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, A. Cocomello, ha fatto pervenire richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa, avv. C. Scaramozzino, ha fatto pervenire, il 19 febbraio 2025, memoria con la quale, ulteriormente argomentando i motivi di ricorso e in replica alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che,secondo questa Corte di legittimità , in tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo tuttavia, comunque necessaria, ai fini dell'applicazione della misura cautelare per effetto del ribaltamento, la gravità indiziaria connessa ad una prognosi di elevata probabilità di condanna (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272687; Sez. 2, n. 43146 del 28/06/2016, Battaglia, Rv. 268370). Ove,come nella specie, il Tribunale in funzione di riesame accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., la decisione di rigetto di applicazione della misura,per parte della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la sussistenza di un onere di motivazione cd. rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio di merito, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio(Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593). A tale indirizzo si contrappone quello secondo cui «in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (Sez. 1, n. 474361 del 09/11/2022, Rv. 283784). In ogni caso, incombe sul decidente la verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto, attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emanuello, Rv. 269138), vizio che non si riscontra nell’ordinanza impugnata. 1.1.1. Invero, la motivazione svolta dal Tribunale soddisfa i descritti canoni, in quantoil T ribunale segnala l’acclarata esistenza, in Carmagnola , di un'articolazione locale e autonoma in [OSCURATO:PERSONA],facente parte della rete unitaria delle articolazioni territoriali piemontesi della ‘ndrangheta e richiama , su questo punto, plurimi provvedimenti irrevocabili.L’ordinanza, poi, individua le centrali figure di D’Onofrio e di [OSCURATO:PERSONA], indicando i l primo quale soggetto coinvolto nella latitanza di [OSCURATO:PERSONA], inserito nel programma speciale di ricerca del Ministero dell'Interno relativo all'elenco dei più pericolosi latitanti, arrestato nel 2023. [OSCURATO:PERSONA] S erratore viene descritto come soggetto che ha riportato due condanne irrevocabili per reato associativo,la seconda proprio per partecipazione all'associazione carmagnolese. D’Onofrio, secondo il Tribunale, viene indicato anche dai collaboratori di giustizia, quale vertice del sodalizio, come riferito, in particolare, dai dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione, poi, rende conto di riunioni tra gli affiliati che si tengono in casa dello stesso D’Onofrio, da giugno del 2022 al 15 luglio del 2024, periodo in cui costui si trovava in detenzione domiciliare per ragioni di salute,con divieto di frequentare soggetti pregiudicati e di ricevere presso il luogo di detenzione domiciliare. L’ordinanza, inoltre, riporta stralci di intercettazionisvolte a carico di D’Onofrio. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], questi viene indicato come intraneo al sodalizio carmagnolese da diversi anni,uomo di fiducia di D'Onofrio, sostituto di Russo in sua assenza per il ritiro di denaro, proprio per conto di [OSCURATO:PERSONA] , nonché partecipe di numerosi incontri con appartenenti alla cosca carmagnolese (v. p. 23 e ss.). Si segnala, inoltre, che,nei procedimenti C arminius e Fenice , è emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva finanziato la latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza impugnata (v. p. 25 e ss.) indicaplurimi elementi reputati gravemente indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale non prescinde dall’indicazione dell’assoluzione dell’indagato dalla partecipazione al reato associativo, ma segnala che questa è intervenuta per il segmento temporale fino alla data della sentenza irrevocabile di assoluzione del 10 giugno 2022. Il Tribunale, invero, valorizza elementi che sono stati considerati all'interno di tale sentenza assolutoria,ma solo al fine di sostenere che i dati in quella sede acclarati, pur non ritenuti significativi della partecipazione al sodalizio per il periodo temporale contestatoin quella sede, hanno consentito di reputare accertata la risalenza dei rapporti tra l'indagato e i membri del sodalizio , in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché Arone. Inoltre, si segnalano plurimi elementi, successivi al 10 giugno 2022, e, dunque, non coperti dal giudicato di assoluzione, che il Tribunale, con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo, h a reputato espressione di partecipazione al sodalizio. All’uopo, l’ordinanza valorizza la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione a casa di D'Onofrio, svolta in data30 novembre 2022 unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si segnalano le due trasferte, quella a Monza cui partecipano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] cercava di minimizzare con i terzi l'importanza del viaggio, nei termini descritti dal Tribunale , nonché il viaggio a Tortona sempre in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]. Si richiamano le intercettazioni che si collocano nel2023 e si evidenzia che, quanto dichiarato da C osta , attesta la sua perfetta conoscenza dello scenario delle dinamiche delle persone di riferimento cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto sottrarsi. Si riporta,altresì, la vicenda relativa alla controversia tra Enzo D e Lillo e [OSCURATO:PERSONA](cfr. p. 28) e si richiamano le significative dichiarazioni del 3 ottobre 2024 rese dallo stessoDe Lillo (v . p. 29 ), rimarcando soprattutto il dato logico della reticenza del dichiarante a spiegare chi fosse l’ “ amico ” che, su suggerimento di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto fare un regalo (identificato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in [OSCURATO:PERSONA], ben noto per la sua caratura criminale, v.p. 30). Tra le ulteriori intercettazioni reputate significative della contestata partecipazione, si segnala quella relativa alla conversazione nella quale C osta rammentava a [OSCURATO:PERSONA] i doveri di assistenza verso [OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia, tanto da indurlo a far visita a l familiare di questo con maggiore frequenza(v. p. 30 e ss.). 1.1.2. Si tratta dell’indicazione di elementi indiziari molteplici, che sono stati letti dal Tribunale del riesame, congiuntamente, con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, perché si evidenzia , peraltro , quanto alle visite, che non si è trattato di mere visite personali , di cortesia al capo clan,ma di veri e propri interventi diretti a sollecitare aiuto agli associati, a dirimere controversie,a chiedere versamenti di somme . Il ricorrente, invece,muove dalla considerazione dei vari elementi indiziari in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio valorizzato dalTribunale, laddove è solo l'esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato , che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e siintegra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante e univoco significato dimostrativo che consente di ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza(Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992 , Musumeci, Rv. 191230 Peraltro, in modo ineccepibile, il Tribunale evidenzia che le riunioni con D’Onofrio non sono neutre , perché le colloc a , con ragionamento immune da illogicità manifesta,in un momento in cui questi era in detenzione domiciliare, con divieto di comunicare con persone estranee alla famiglia e pregiudicati; né il ricorrente ha prospettato dati logici per spiegare la causale di tali incontri, tenut o conto dell’acclarata assenza di rapporti di ogni tipo (familiari, di lavoro) tra i presenti. Significativo, poi, da parte di [OSCURATO:PERSONA], è il segnalato intervento per l’assistenza legale di [OSCURATO:PERSONA] dato significativo (cfr. p. 30) che , con ragionamento di merito non rivedibile nella presente sede , viene imputato dal ricorrente a mero rapporto di amicizia. L’indagato, invero, avversa i plurimi argomenti del Tribunale con ragionamento versato in fatto, limitandosi, in alcuni tratti, a richiamare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari in punti dell’ordinanza genetica, peraltro, laconici. Infondata è, poi, la censura relativa all ’ asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che l’udienza davanti al T ribunale del riesame è stata svolta in data 30 ottobre 2024, quindi , in data successiva a quella delle sommarie informazioni che risultano rese in data 3 ottobre 2024, successiva, peraltro, all’esecuzione della misura nei confronti dei coindagati. Si osserva, comunque, con ragionamento dirimente, che il ricorrente non svolge rispetto all’eccepita inutilizzabilità, la cd. prova di resistenza, tenuto conto che,quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non se ne esplora la decisività, a fronte della pluralità di elementi a carico del ricorrente, indicati dal Tribunale da p. 18 e ss. (cfr. anche nota a p. 25 e ss. sulla pluralità di incontri di [OSCURATO:PERSONA] e sul contenuto delle intercettazioni ambientali). I n pa rticolare , non tiene conto la censura della circostanza che,già dalle intercettazioni ambientali e a prescindere dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha considerato (v. p. 29) raggiunti elementiche ponevano la richiesta di danaro che C osta avanzava a [OSCURATO:PERSONA] llo, in logiche ‘ ndranghetiste del sodalizio , configurandosi un intervento di C osta a Carmagnola non in nome e per conto proprio,ma come esponente del gruppo cui doveva,senza ritardo, dar conto del proprio operato. Sul punto, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare, in modo costante, che nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cd. prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218- 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 , dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011- 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452- 01) . In ogni caso, la censura non si confronta con la data in cui si collocano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (3 ottobre 2024) , in quanto rese prima dell ’ udienza celebratadinanzi al Tribunale ove si è instaurato il contraddittorio tra le parti . Su tale punto, questa Corte ha avuto modo di affermare che, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essereprodotti dalle parti anche elementi probatori nuovi, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'attodi appello ( Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023 , dep. 2024, Galati, Rv.286155 – 01 ) . 1.2. Il secondo motivo è infondato. La condotta descritta dal Tribunale integra senz’altro, almeno a livello indiziario, salva ogni diversa valutazione all’esito del giudizio di merito, l’appartenenza al sodalizio contestata all’indagato in via provvisoria . [OSCURATO:PERSONA] s i interessa non solo dei vertici del gruppo, ma dei parenti dei detenuti, interviene in quanto chiamato a dirimere contrasti, si occupa di chiedere contributi anche per uno di questi e si interessa dell’assistenza legaledi un sodale. Partecipa, in prima persona, a incontri con i vertici del sodalizio con i quali non ha alcuna ragione lecita (familiare, lavorativa) di incontro. Si tratta di elementi indicativi del ruolo attivo svolto dal ricorrente che i giudici del Tribunale, in perfetta aderenza alla più recente giurisprudenza di legittimità, hanno evidenziato per fondare la sussistenza di elementi indiziari di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso. Si è, infatti, chiarito che «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 –01; in precedenza: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). Tali elementi, già di per sé soli espressivi della messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], d’altra parte, si saldano con altri non meno rilevanti. Non meno rilevante è, infatti, nella prospettiva dell’effettività e della concretezza dell’apporto associativo fornito da [OSCURATO:PERSONA], il ruolo svolto nell a vicenda [OSCURATO:PERSONA] o la sua partecipazione ai descritti viaggi, in luoghi, in circostanzee con persone che non hanno trovato, allo stato, alcuna giustificazione. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. Per il capo di incolpazione per il quali il Tribunale ha accolto l’appello della parte pubblica emettendo titolo cautelare, vanno eseguiti, a cura della Cancelleria,gli adempimenti di
Sentenza Cassazione n. 21838/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris