CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2026
Cassazione n. 26315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],3528 in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.A.I.L. – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legaleNumero registro generralae p16p56r5e/2s0e21ntante pro tempore, rappresentatoN ume erdoi fdei sroa ccdoaltga lgi enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -sul ricorso 17656-2021 proposto da:[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].R.L., I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 538/2020 della CORTE D’APPELLO diBOLOGNA, depositata il 15/12/2020 R.G.N. 193/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Mediante ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]) s.r.l. ha propostoopposizione avverso il verbale di accertamento del 28 aprile2015, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro aveva ritenuto- 2 -Numero registro generale 16565/2021 Numero di raccolta generale 26315/2026Numero sezionale 352l8a/2 02s6ussistenza di una interposizione illecita di manodDoaptae rpau binbl icazione 06/10/2026relazione al personale della [OSCURATO:SOCIETA].Con detta cooperativa la [OSCURATO:PERSONA], impresa operante nel settorealimentare e che si occupa della lavorazione, delconfezionamento e della commercializzazione di carni bovine esuine, aveva sottoscritto un contratto di subfornitura, tramite ilquale la società aveva affidato alla [OSCURATO:SOCIETA] le attività discotennamento, toelettatura e incassamento di gola e pancettadi suino, nonché quelle di macinatura delle carni. Secondo gliispettori, il personale di Uniquacoop, nel prestare la propriastato in realtà pienamente inserito nella struttura produttiva diquest’ultima e posto in rapporto di subordinazione con la stessa,sicché l’organizzazione del lavoro, come anche il rischio diimpresa connesso, sarebbe stato ad esclusivo carico dellasocietà.2. Pronunciando nel contraddittorio con l’Inps e l’Inail, chehanno chiesto il rigetto del ricorso, e con la Uniquacoop, cheaveva aderito alla prospettazione della società ricorrente, ilTribunale ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].3. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna harigettato gli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e da Uniquacoop in viaseparata e successivamente riuniti.4. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi (n. 16565/2021 R.G.).Hanno depositato controricorso l’Inps e l’Inail. Uniquacoop èrimasta intimata. La ricorrente e l’Inail hanno depositatomemoria.5. La medesima sentenza è stata impugnata dalla Uniquacoopcon distinto ricorso, anch’esso articolato in quattro motivi (n.- 3 -Numero registro gener1ale7 16655665/2/02201 21 R.G.). L’Inail ha depositato contro[OSCURATO:PERSONA] d, ii lrlaucsctorlatato g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026da memoria, mentre l’Inps e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.6. Con ordinanza interlocutoria n. 11010/2026, pronunciata inseno al proc. n. 17656/2021 R.G., questa Corte ha disposto ilrinvio a nuovo ruolo per la riunione al proc. n. 16565/2021 R.G.relativo al ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]7. Riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c., all’esito dellacamera di consiglio del 16 settembre 2026 il Collegio si èriservato di depositare ordinanza entro il termine di sessantagiorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve constatarsi che nel proc. n.17656/2021 R.G. il difensore di parte ricorrente ha depositato,unitamente ad una nota datata 10 marzo 2025, copia digitaledella sentenza del Tribunale di Lodi del 18 febbraio 2025, con laquale è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudizialedella “[OSCURATO:SOCIETA]”.Tale circostanza non incide sullo svolgimento del presentegiudizio, stante il fermo principio di diritto secondo cui il giudiziodi legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovaapplicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno deglieventi previsto dagli artt. 299 e ss. c.p.c. Il citato principio,costantemente affermato da questa Corte nel caso didichiarazione di fallimento della parte (cfr., tra le tante, Cass.30785 del 2023 e Cass. n. 6642 del 2024), è da ritenersiestensibile anche all’ipotesi dell’apertura della procedura diliquidazione giudiziale ex art. 49 del Codice della crisi d’impresae dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, che ha sostituitola procedura concorsuale del fallimento dell’imprenditore instato di insolvenza ex art. 16 della legge fallimentare (cfr., sul- 4 -Numero registro generpaleu 1n65t6o5,/2 0C21ass. n. 12126 del 2026, al punto 1 dNeullme e“rroa gdii oranci cdoeltlala g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026decisione”).2. Sempre in via preliminare dev’essere disattesa l’eccezione diimprocedibilità del controricorso dell’Inps formulata dalla LISAnella propria memoria (v. pag. 2). Contrariamente a quantoassume la società ricorrente, difatti, il controricorso dell’Inps,notificato il 19 luglio 2021, risulta depositato il 4 agosto 2021,cioè nel rispetto del termine di cui all’art. 370, terzo comma,c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile alpresente giudizio (anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3,comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022).3. Deve inoltre premettersi che, per ragioni di ordine logico, imotivi dei due ricorsi sono esaminati separatamente a partiredal ricorso proposto per primo (cioè quello notificato dalla s.r.l.[OSCURATO:PERSONA]), salva la trattazione congiunta dei motivi fra loro collegatiin ragione dell’omogeneità delle questioni ad essi sottese.4. Con il primo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], formulatoin relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., èstata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c., del principio di corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato postulato dall’art. 112 c.p.c., del principio di cuiall’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, nonché delprincipio del contraddittorio di cui all’art. 101, secondo comma,c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a base della decisionemotivi e circostanze non enunciati nei verbali della DirezioneTerritoriale del Lavoro oggetto del giudizio de quo, cosìampliando il thema decidendum e probandum, nonostantel’assenza di allegazioni e di deduzioni istruttorie sul punto daparte degli Enti convenuti e dopo la chiusura della faseistruttoria testimoniale, oltre alla violazione e falsa applicazionedel d.lgs. n. 124 del 2004, nonché dei principi di diritto e della- 5 -Numero registro generale 16565/2021 Numero di raccolta generale 26315/2026Numero sezionale 352g8/2iu02r6isprudenza della Suprema Corte in punto di naturaD gaituar ipduibcabl icazione 06/10/2026del verbale di accertamento in materia di lavoro.Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe erroneamenteaffermato che nei giudizi di accertamento negativo conseguentiad opposizione a verbali ispettivi il giudice è chiamato a valutarenon la legittimità della attività ispettiva, ma la sussistenza dellafattispecie giuridica dedotta nel verbale e cioè, nella specie, laricorrenza o meno dell’illecita intermediazione dedotta. Adavviso della società, l’attività ispettiva non era volta a verificarela sua complessiva organizzazione aziendale quanto adesternalizzazione di determinate attività, né la ricorrenza omeno di un’illecita intermediazione di manodopera con laUniqacoop.La ricorrente deduce che il verbale ispettivo è un attoamministrativo, per cui l’oggetto del giudizio è delimitato daldivieto di dedurre circostanze diverse da quelle enunciate nelprovvedimento. Sostiene che nella specie vi è stato unampliamento dell’oggetto del giudizio, con la conseguenteviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, della regola generale di ripartizione dell’onere dellaprova ex art. 2697 c.c. e del principio del contraddittorio.5. Il motivo è infondato.5.1. Disattendendo il primo motivo del gravame proposto dallaLISA, la Corte d’appello ha osservato che il thema decidendumdella controversia è riferibile alla qualificazione del rapportointercorso tra la società e la Uniquacoop e, in particolare, allaverifica della sussistenza di una di una illecita intermediazionedi manodopera. Ha soggiunto che l’azione di accertamentonegativo introduce un giudizio nel merito in cui il giudice èchiamato a valutare non la legittimità dell’attività ispettiva, mala sussistenza della fattispecie giuridica dedotta. Ha escluso,- 6 -Numero registro generale 16565/2021 Numero di raccolta generale 26315/2026Numero sezionale 352q8/2u0i2n6di, la violazione del principio di corrispondenza trDa actah ipeusbtobl icazione 06/10/2026e pronunciato e la prospettata alterazione dell’oggetto delgiudizio, posto che il giudice non è vincolato alla merarivalutazione degli elementi addotti dai verbalizzanti, ma benpuò vagliare il complesso delle risultanze istruttorie ondeoperarne le dovute inferenze ai fini della decisione.5.2. La decisione assunta dalla Corte di merito si sottrae allecensure della ricorrente relative alla violazione dell’art. 112c.p.c. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, difatti, ilprincipio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, lacui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implicaunicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte unbene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizioneche non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a cheil giudice renda la pronuncia richiesta in base ad unaricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quellaprospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersiviolato ogni qual volta il giudice, interferendo nel poteredispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi diidentificazione dell’azione (petitum e causa petendi),diverso da quello richiesto e non compreso, nemmenoimplicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, purmantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficioun’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnareil diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevatasoltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento delladecisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere,introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo ediverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della- 7 -Numero registro generdaleo 1m65a65n/2d02a1 (giurisprudenza costante: v., tra lNe utmaenrtoe ,d i Craacscso.l tan .g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/20266945 del 2007 e Cass. n. 29200 del 2018).5.3. Nella specie, va senz’altro escluso che ricorra la denunziataviolazione del citato principio, in quanto – come esattamente siosserva nella sentenza impugnata (v. pag. 9) – l’azione diaccertamento negativo dell’obbligo contributivo introduce unprocedimento relativo “al merito”, nel quale cioè il giudice nonè chiamato a valutare la legittimità dell’azione ispettiva, ma lasussistenza o meno delle condotte illecite contestate, ossia,nella specie, l’illecita intermediazione di manodopera.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti, l’opposizioneavverso il verbale ispettivo emesso da un ente previdenziale dàluogo ad un giudizio di accertamento negativo del debitocontributivo (cfr., tra le tante, Cass. n. 14965 del 2012). Nederiva che il thema decidendum della controversia si incentrasulla esistenza dei diritti e degli obblighi inerenti al rapportoprevidenziale, ossia sull’esistenza stessa e l’entità del rapportogiuridico previdenziale, a prescindere dalla sussistenza di vizidell’atto impugnato (cfr., per una fattispecie analoga, la recenteCass. n. 17782 del 2026).In quest’ottica è stato altresì precisato che, nei giudizi diaccertamento negativo dell’obbligo contributivo conseguenteall’impugnazione di un verbale ispettivo, le allegazioni checoncorrono a delineare il thema decidendum e il themaprobandum della controversia sono soltanto quelle “interne” alprocesso e non già quelle contenute in un atto extraprocessualecome il verbale, giacché in tali giudizi il ricorrente agisce alloscopo di ottenere l’affermazione dell’inesistenza del diritto di cuil’ente previdenziale si afferma titolare (cfr., sul punto, Cass. n.19774 del 2023, con particolare riguardo ai punti 16 e 17 dellamotivazione, e i precedenti di legittimità ivi richiamati).- 8 -Numero registro gener5ale. 416.5 6C5/2o0r2r1ettamente la Corte di merito ha osseNrvuamteor,o q dui irnadcic,o clthae g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026è del tutto inconferente la lamentata inosservanza del principiodel contraddittorio, posto che gli elementi su cui si è fondato ilgiudizio sono stati assunti nel contraddittorio delle parti.5.5. Non è ravvisabile neppure la dedotta violazione dell’art.2697 c.c., che – per costante indirizzo di questa Corte – siconfigura esclusivamente nell’ipotesi in cui il giudice abbiacui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (v. ex multis Cass. n. 26739 del 2024 eCass. n. 26769 del 2018).Nel caso di specie, tale inversione dell’onera probatorio non haavuto luogo, non risultando che la Corte di merito non abbiaposto a carico dell’Inps l’onere di dimostrare i fatti costitutividella pretesa contributiva (sulla distribuzione dell’onere dellaprova nei giudizi promossi per l’accertamento dell’insussistenzadell’obbligo contributivo preteso dall’Inps sulla base di verbaleispettivo cfr., in particolare, Cass. n. 12108 del 2010 e Cass. n.22862 del 2010).5.6. Infine, non sussiste neppure la denunciata violazionedell’art. 115 c.p.c., dal momento che la Corte territoriale haassunto la propria decisione avvalendosi dei mezzi di provaritualmente acquisiti al processo.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti, per dedurretramite ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la- 9 -Numero registro generpaleo 1s6s56ib5/i2l0i2t1à di ricorrere al notorio), mentre èN iunmaemrom diis rsaibcciloel tala g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalleparti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall’art. 116 c.p.c. (v. per tutte Cass., sez. un., n. 20867 del2020).6. Con il secondo articolato motivo, formulato ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3), 4) e 5) c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia sul secondo motivo d’appello, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e2700 c.c., nonché il “travisato e comunque illogico” esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, per avere la Corte d’appello ritenuto “acquisital’organizzazione produttiva” della [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di quantoriportato a pagina 13 del verbale ispettivo e di quanto affermatosul punto dall’ispettrice della DTL [OSCURATO:PERSONA] in sede ditestimonianza innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, omettendo lavalutazione delle altre e complessive risultanze istruttorie, ecomunque travisandone il contenuto e la rilevanza.La ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbeerroneamente respinto il secondo motivo di appello, con il qualela sentenza di primo grado era stata censurata laddove era stataricostruita la complessiva organizzazione aziendale e ilfunzionamento del ciclo produttivo.Deduce che la Corte non si sarebbe avveduta di un errore nelquale era incorso il primo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato chei contratti intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero statitre mentre in realtà erano soltanto due. La Corte avrebbe inoltreignorato le censure rivolte alla sentenza di primo grado nella- 10 -Numero registro generale 16565/2021 Numero di raccolta generale 26315/2026Numero sezionale 352p8/2a0r2t6e in cui era stato affermato che non era coDnattea sptuabtabl icazione 06/10/2026l’organizzazione del lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].Afferma che la Corte territoriale avrebbe travisato il contenutodei verbali redatti dagli ispettori e le dichiarazioni testimonialirese da questi ultimi dinanzi al primo [OSCURATO:PERSONA]. Erroneamente laCorte avrebbe ritenuto che il ciclo di lavorazione svolto presso ilproprio stabilimento sarebbe ricaduto “davanti agli occhi” delpubblico ufficiale quale dato di fatto acquisito e riportato nelverbale.Rileva, infine, che la Corte d’appello avrebbe ignorato le censurerivolte alla sentenza di primo grado laddove si affermava che ilcore business aziendale era stato completamenteesternalizzato. La Corte non si sarebbe avveduta del fatto cheera stato dedotto che le lavorazioni eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] eranodiverse da quelle effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Poiché taliaffermazioni non erano state contestate, la Corte avrebbedovuto porle a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 115c.p.c.7. Il motivo è inammissibile.7.1. In merito al preteso errore compiuto dalla Corte neldisattendere il motivo di appello con il quale la società avevalamentato che il primo [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che tra le partierano intervenuti tre contratti anziché due, la censura èinammissibile per difetto di decisività.Nella sentenza impugnata, laddove si affronta il temadell’assenza di un’autonoma organizzazione della Uniqacoopfinalizzata ad un risultato produttivo specifico, si specifica che icontratti intercorsi tra la società e la cooperativa erano soltantodue, ossia il contratto di subfornitura avente ad oggetto lalavorazione della carne (scotennamento, tolettatura,confezionamento, imballaggio e macinatura di carni) e il- 11 -Numero registro genercaloe 1n6t5r6a5/2t0t2o1 di appalto riferito ad attività di pulizNiau m(ver.o p dai gragc.c 1o2lta e g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/202613 della sentenza). È evidente, quindi, che il prospettato errorenon ha avuto alcuna incidenza sul ragionamento decisorioadottato dalla Corte territoriale.7.2. Quanto alla mancata pronuncia, da parte della Corted’appello, sulla censura in base alla quale il primo [OSCURATO:PERSONA] nonaveva considerato che era stata contestata l’organizzazioneaziendale della società, va senz’altro escluso che nella specie siain astratto configurabile la dedotta violazione dell’art. 112c.p.c., giacché la postulata omissione non attiene a unadomanda o ad una eccezione di parte. Ed infatti, il vizioprocessuale denunciato per violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.,censurabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c., si realizza allorquando ilgiudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda odun’eccezione, ma non nel caso in cui, invece, il giudice sipronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prenderein esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suoesame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione; in talcaso resta integrato un vizio di motivazione, censurabile in sededi legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,e l’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivodi ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede dilegittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso(giurisprudenza costante: v., tra le tante, Cass. n. 7268 del2012 e Cass. n. 329 del 2016).7.3. Per quanto attiene all’ipotizzato “travisamento” delcontenuto nelle prove raccolte (cioè, in particolare, del verbaleredatto dagli ispettori, con specifico riguardo ai fatti caduti nelladiretta percezione visiva degli stessi, delle dichiarazioni rese da- 12 -Numero registro generNalea 1t6a56le5/2 e02d1 [OSCURATO:PERSONA] e delle deposizionNi udmeie treo sdtii mraoccnoi)lt,a è g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026chiaro che, poiché il fatto probatorio ha costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza si è pronunciata, il vizio puòessere fatto valere soltanto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5), c.p.c. (trattandosi chiaramente di fatto sostanziale) (v.Cass., sez. un., n. 5792 del 2024).Tuttavia, si deve rilevare che, trattandosi nella specie di c.d.“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348ter, quinto comma,c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio), non èammissibile il motivo di ricorso per cassazione di cui al n. 5)dell’art. 360 c.p.c.7.4. Peraltro, dietro la parvenza delle denunciate violazioni dilegge, il motivo in esame mira in realtà a censurarel’apprezzamento del compendio probatorio operato prima dalTribunale e successivamente dalla Corte territoriale.La sostanziale richiesta di riesame del merito della controversianon è ammissibile in sede di legittimità, stante il fermo principiosecondo cui il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamentoin fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 9097 del2017, Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 32505 del 2023).- 13 -Numero registro generPalee 1r6t5a65n/2t0o2,1 deve ritenersi inammissibile il motivoN udmi iemrop duig rnaacczoioltnae g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (v. Cass. n. 10927 del 2024).8. Possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi,il terzo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché il primoe il secondo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].8.1. Tramite il terzo motivo la [OSCURATO:PERSONA] deduce, a norma dell’art.360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 246, 112, 157 e 421 c.p.c., per avere laCorte d’appello affermato la “incompatibilità” (cioè l’incapacità)a testimoniare dei soci-lavoratori di [OSCURATO:SOCIETA] escussi in primogrado, peraltro in assenza di qualsiasi eccezione in tal senso, equindi ignorato le testimonianze dei medesimi soci-lavoratori.A giudizio della società, i soci-lavoratori della cooperativa nonsarebbero titolari di un interesse tale da legittimare la loropartecipazione al giudizio e, pertanto, non sarebbero statiincapaci a testimoniare. Inoltre, poiché le disposizioni limitativedella capacità dei testimoni sono dettate nell’esclusivo interessedelle parti, le nullità derivanti dalle violazioni degli artt. 244 ess. c.p.c. non potrebbero essere rilevate d’ufficio.8.2. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] deduce, anorma dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 246e 421, ultimo comma, c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111Cost., per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio l’incapacitàa testimoniare dei soci della cooperativa e per avere privilegiato- 14 -Numero registro generale 16565/2021 Numero di raccolta generale 26315/2026Numero sezionale 352l8e/2 0d26ichiarazioni sommarie rese agli ispettori rispetto aDllaat ap prouvbabl icazione 06/10/2026testimoniale raccolta dinanzi al primo [OSCURATO:PERSONA].8.3. Con il secondo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c.(principio del contraddittorio) e 180 c.p.c. (principio dell’oralità),per avere la Corte d’appello privilegiato le risultanze probatorieformatesi unilateralmente prima del processo anziché la provatestimoniale formatasi all’interno del giudizio nel contraddittoriotra le parti.9. I motivi sono inammissibili.9.1. Lasciando in disparte le questioni relative alla sussistenza,nel caso concreto, dei presupposti che radicano l’incapacità atestimoniare ex art. 246 c.p.c. ed al regime processuale dellanullità della testimonianza resa da persona incapace, i motivirisultano inammissibili per carenza di decisività.La Corte d’appello ha operato una valutazione comparativa trale dichiarazioni, aventi contenuto discordante, rese agli ispettoridai soci della cooperativa e quelle rese nel corso delledeposizioni assunte nel primo grado del procedimento. Hareputato di dover privilegiare il contenuto delle prime in quantoraccolte “a sorpresa”, cioè nell’ambito di accessi nonpreannunciati, a differenza delle seconde, rese solo a distanzadi tempo e, quindi, da considerarsi meno genuine perchésuscettibili di essere condizionate dall’esterno (v. pagg. 8 dellasentenza, ultimo capoverso, e 9, primi due capoversi).Tale valutazione comparativa priva di concreto rilievo lequestioni poste dai motivi in esame, perché comunque ledichiarazioni rese in giudizio sono state giudicate dalla Corted’appello meno credibili rispetto a quelle acquisite dagli ispettorinel corso della loro attività.- 15 -Numero registro gener9ale. 216.5 65Q/2u02a1nto alla censura attinente alla legiNttuimmear of adci roalctàc,o ltdaa g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026parte de giudice di merito, di effettuare tale comparazione(contenuta nel terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]), deverichiamarsi il principio secondo cui l’esame dei documenti esibitie delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece chedi altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata (v. Cass. n. 16056 del 2016).9.3. A ciò si aggiunga, con specifico riguardo alla valutazionecomparativa in concreto effettuata dalla Corte di merito, chei verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali eassistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova solodei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da lorocompiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati(ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamenteapprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessivavalutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuiremaggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzantinell’immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio,potendo financo considerarle prova sufficiente delle relativecircostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori- 16 -Numero registro genercaloe 1n6t5r6a5/2r0i,2 1ferma restando la necessità di adegNuuamtae rmo doit irvaacczoioltnae g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026(v. Cass. n. 10634 del 2025).10. Con il quarto mezzo la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 edell’art. 1655 c.c., nonché dei principi di diritto affermati dallagiurisprudenza della Suprema Corte in punto a discrimine tra lafattispecie vietata di interposizione illecita di manodopera equella lecita dell’appalto di opere o servizi, per avere la Corted’appello condiviso la valutazione del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado inordine alla sussistenza di un’intermediazione di manodopera, inassenza dei relativi presupposti fattuali e di diritto, nonché laviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., peravere la Corte ritenuto provati i rilievi degli ispettori DTLsecondo i quali il rapporto [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA] integrerebbeun’interposizione illecita di manodopera.Dopo aver premesso che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, affinché l’appalto c.d. “labour intensive” siaconsiderato genuino è sufficiente che l’appaltatore gestiscaeffettivamente i propri dipendenti, potendo i macchinari e glistrumenti essere messi a disposizione dal committente, laricorrente osserva che dall’insieme delle risultanze istruttorie(verbale ispettivo; dichiarazioni agli ispettori del legalerappresentante della società; dichiarazioni agli ispettori dei socidi [OSCURATO:SOCIETA]; testimonianze assunte in corso di causa), noncorrettamente apprezzate dalla Corte d’appello, era emerso cheUniqacoop gestiva, in sostanziale autonomia rispetto allacommittente, una propria organizzazione imprenditoriale,dirigendo in proprio le modalità di svolgimento del lavoro,tramite il referente e il coordinatore dell’appalto, ed assumendoil rischio economico d’impresa.- 17 -Numero registro generale 16565/2021 Numero di raccolta generale 26315/2026Numero sezionale 35218/2102.6 Anche tale motivo è inammissibile. Data pubblicazione 06/10/202611.1. All’esito di un approfondito esame dell’intero materialeistruttorio raccolto la Corte d’appello è giunta ad escludere chein capo ad [OSCURATO:SOCIETA] vi fosse una reale organizzazione dellaprestazione finalizzata ad ottenere un risultato produttivoautonomo e un’assunzione di rischio economico, con effettivoassoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e dicontrollo (v. pag. 13 della sentenza impugnata).La Corte ha osservato che l’organizzazione del personale e dellacooperativa era effettuata da [OSCURATO:PERSONA], legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA], mentre la responsabile dell’appaltosi recava presso la [OSCURATO:PERSONA] saltuariamente, per lo più al fine diportare ai lavoratori le divise fornite dalla cooperativa. Haaccertato, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] istruiva in ordine alle modalità dilavoro un dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] fornendo indicazioniquotidiane sul lavoro da svolgere e che successivamente eranocomunicate agli altri lavoratori, secondo una modalità ritenutaindicativa di un suo ruolo non già di coordinamento delle attivitàdegli altri lavoratori, ma di mero nuncius della volontà diCattani, individuato dai dipendenti della cooperativa come il“capo”.Ha affermato, dunque, che non vi era una porzione dell’attivitàproduttiva della [OSCURATO:PERSONA] gestita separatamente con mezzi dellaUniqacoop, ma una mera messa a disposizione di personalegestita dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e utilizzata nelreparto produttivo della società, con intermediazione illecitadella manodopera al di là del nomen iuris utilizzato dai contrattinei contratti.11.2. Risulta evidente, quindi, che la conclusione cui èpervenuta la Corte territoriale sulla scorta del compiutoapprezzamento della prova orale e documentale acquisita è- 18 -Numero registro generpaleie 1n65a65m/20e21nte in linea con l’orientamento di quesNtuam Ceoror tdei sraecccoonltdao g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026cui, in tema di interposizione di manodopera, la genuinità di unappalto di opere o servizi, ai sensi dell’art. 29, primo comma,del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone – specie nell’ipotesi diappalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità dimanodopera – la verifica dell’affidamento all’appaltatore dellarealizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguireconnotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e dicontrollo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri,con la relativa assunzione del rischio d’impresa, con laconseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizioappaltato per il numero del personale addetto al servizio e perla professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre lacostituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità,con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione especifico know-how, tali da individuarli come una strutturaunitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria didipendenti (v., sul punto, Cass. n. 18945 del 2025).Dunque, la Corte di merito ha accertato – compiendo unavalutazione insindacabile in questa sede – che la cooperativanon gestiva i propri dipendenti. È proprio l’assenza diun’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro deidipendenti, difatti, che ha condotto la Corte a confermare lastatuizione del primo [OSCURATO:PERSONA] in merito alla possibilità diravvisare, nella fattispecie concreta in esame, una ipotesi diillecita interposizione di manodopera.11.3. D’altro canto, anche la censura oggetto di scrutinio sirisolve in una sostanziale richiesta di riesame del merito dellacontroversia, la cui inammissibilità in sede di legittimità è stata- 19 -Numero registro genergaleià 1 6e56v5i/2d0e21nziata in precedenza (v. nuovamenteN Cuamsesr.o n d. i 9ra0c9c7o ldtae gl enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/20262017, Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 32505 del 2023).12. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 della l. n. 192 del 1998, per avere laCorte d’appello acriticamente assimilato l’istituto dellasubfornitura all’appalto.La cooperativa osserva che, a differenza dell’appalto, lasubfornitura è caratterizzata dal controllo diretto sull’esecuzionedel lavoro da parte del committente e dalla soggezionetecnologica del subfornitore, vincolato a progetti esecutivi,conoscenze tecniche e modelli o prototipi forniti dalcommittente, per cui nell’ambito della subfornitura è ammessala possibilità che il committente eserciti una penetranteingerenza tecnica nei confronti del subfornitore.13. Il motivo è infondato.13.1. Di recente questa Corte ha avuto occasione di chiarireche, affinché il contratto di subfornitura di cui alla l. n. 192 del1998 non venga utilizzato per eludere il divieto diintermediazione di manodopera, l’oggetto della subfornitura, aisensi dell’art. 1 di detta legge, non può coincidere con la merae generica erogazione di lavorazioni o servizi, ma devepresentare caratteri di autonomia, che consentano didistinguerlo rispetto all’attività svolta dall’impresa nel cui cicloproduttivo sono destinati a inserirsi le lavorazioni, i prodotti o iservizi affidati alla subfornitrice, in modo da realizzareun’attività riconoscibile, che si configuri comunque come dirisultato, seppure di carattere parziale, rispetto al prodotto oservizio definitivo fornito dalla committente, la quale inoltre nondeve esercitare poteri di direzione e controllo dei dipendentidella subfornitrice (v. Cass. n. 19054 del 2025, pronunciata- 20 -Numero registro genernalee 1l6l’5a65m/20b2i1to di un giudizio del quale era parte UNnuiqmaecroo odpi ,r accocno lctau gi enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026questa Corte ha confermato la sentenza impugnata che avevaescluso la riconducibilità al contratto di subfornitura dell’attivitàespletata da una cooperativa, attesa la riscontrata ripetitività edelementarità delle manovre assegnate ai suoi soci-lavoratori,analoghe a quelle svolte dai dipendenti della committente, talida non poter dar luogo ad un risultato autonomo e riconoscibilenel senso anzidetto; in senso conforme cfr. altresì Cass. n.17880 del 2026, al punto 7.4 della motivazione).13.2. Di conseguenza, le censure articolate con il motivo inesame devono essere disattese in quanto la Corte territoriale,con accertamento di fatto non più rivedibile in questa sede, haaffermato che l’attività espletata dai soci lavoratori dellacooperativa operanti presso lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]. pereffetto del contratto di subfornitura intercorso tra le particonsisteva in mere lavorazioni non distinguibili rispettoall’attività svolta dall’impresa nel cui ciclo produttivo eranoinserite. In particolare, ha appurato che non vi era una porzionedell’attività produttiva della [OSCURATO:PERSONA] separatamente gestita dallaUniqacoop a suo rischio, ma solo la messa a disposizione delpersonale che, in effetti, era direttamente gestito dal legalerappresentante della società (v. pag. 13).È evidente che, in forza di detto accertamento fattuale, ormaiirretrattabile, risulta conforme a diritto la statuizione della Corteterritoriale che ha ravvisato nella fattispecie in esameun’operazione diretta ad eludere il divieto di intermediazione dimanodopera.14. Con il quarto e ultimo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del1986, per avere la Corte d’appello ritenuto che le somme- 21 -Numero registro genercaloe 1r6r5i6s5p/2o02s1te a titolo di indennità di trasferta Nduomveesros edrio r aeccsosletare g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026assoggettate a contribuzione.La cooperativa rileva che la propria sede legale è a Milano, lasede di lavoro dei soci di cui al verbale ispettivo è a ReggioEmilia e il luogo ove gli stessi hanno reso la loro attività è inCastelnovo di Sotto (RE). Osserva, quindi, che vi era unascissione tra sede e luogo di lavoro tale da giustificarel’erogazione delle indennità di trasferta al fine di compensare ildisagio derivante dallo spostamento temporaneo.15. Il motivo è infondato.15.1. In punto di fatto la Corte di merito ha appurato che nonsolo manca ogni documentazione a giustificazione delle vociinserite in busta paga quale “trasferta”, ma l’istruttoria ha fattoemergere come l’attività dei lavoratori della cooperativa fossestabilmente svolta presso la società con continuità. Tutti ilavoratori, difatti, hanno riferito di essere in permanenzaassegnati al lavoro presso tale società e di aver sempre e soloivi espletato la loro attività, per cui – a giudizio della Corte –risulta evidente l’assenza dei requisiti per la configurabilità ditrasferta (v. pag. 14 della sentenza impugnata).15.2. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, basataanche in questo caso su di un accertamento di fatto noncensurabile in questa sede, è coerente con l’affermazione dellagiurisprudenza di questa Corte secondo cui la trasferta sidistingue dal trasferimento perché è indefettibilmentecaratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione dellavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale,mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e nontemporaneo del luogo di lavoro (cfr. già Cass. n. 8004 del 1998e Cass. n. 24658 del 2008; cfr. altresì, più di recente, Cass. n.38340 del 2021). Ed infatti, l’indennità di trasferta è un- 22 -Numero registro generealem 16o5l6u5/m202e1nto corrisposto al lavoratore in rNeulamzeioron ed i raadcc oultnaa g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo enell’interesse del datore, al di fuori della ordinaria sedelavorativa, volto a compensare i disagi derivantidall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto,senza che rilevi, ai fini dell’insorgenza del diritto, che la sedelegale dell’impresa datoriale e la residenza del lavoratoremedesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l’attivitàlavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazionedi una trasferta in senso tecnico (v. Cass. n. 14380 del 2020).16. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, i ricorsidevono essere rigettati.17. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae vanno poste, pertanto, a carico delle ricorrenti. Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e delvalore della causa.18. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi; condanna la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Inps edell’Inail, che liquida in euro 3.000,00 in favore di ciascunaparte controricorrente per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15- 23 -Numero registro generpalee 1r6 5c6e5/2n0t2o1 e accessori come per legge; condaNnunma elrao Udin riaqcaccooltoap g enerale 26315/2026Numero sezionale 3528/2026 Data pubblicazione 06/10/2026al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confrontidell’Inail, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generalinella misura del 15 per cento e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte diciascuna ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a normadel comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre2026La PresidenteGabriella Marchese- 24 -