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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13370/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2025 il Tribunale di Bari, qualegiudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] perl'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con settesentenze di condanna emesse una per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen.commessa nel 2010 con permanenza, e le altre per la violazione degli artt. 73-74d.P.R. n. 309/1990 commesse dal 2008 al 2011, sostenendo di essere divenutoun esponente di spicco dell'associazione criminosa [OSCURATO:PERSONA] sin dal2006 e che tutti i reati devono intendersi, perciò, facenti parte del pactumsceleris e programmati sin da tale momento.Il giudice ha ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, perritenere i reati-fine in continuazione con quello di partecipazione ad associazionemafiosa deve accertarsi che i primi siano stati programmati sin dal momento diingresso nel sodalizio, ed ha ritenuto che, essendo accertato che la suapartecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] risale al 2006, mentre la sua attività nellacessione di stupefacenti, anche con ruolo dirigenziale in associazioniappositamente costituite, si è svolta dal 2008 al 2012, non è possibile ritenereprovato che sin dall'inizio della sua partecipazione all'associazione criminosa egliavesse programmato tutti i successivi reati-fine.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deisuoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo con il quale deduce la violazione della legge penale e il vizio dimotivazione.L'ordinanza non ha applicato correttamente i principi stabiliti dagli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ed ha respinto la tesi difensiva in modoassertivo, tanto da negare il beneficio anche tra reati palesemente incontinuazione tra loro.

In primo luogo ha valutato in modo errato la durata deldelitto di partecipazione ad associazione mafiosa, dal momento che esso èiniziato prima del 2006 ma deve ritenersi commesso anche oltre il 2010, e quindiper un arco temporale che comprende tutti gli altri fatti-reato.

L'ordinanza, poi,è illogica quando afferma che non vi sono elementi da cui dedurre che ilricorrente abbia programmato sin dall'inizio la sua partecipazione quale dirigentedi associazioni dedite allo spaccio di stupefacenti, solo perché le dirigeva dalcarcere, in quanto non si confronta con la tipicità del reato associativo, checonsiste nel programmare ed organizzare delitti, anche se poi compiutisuccessivamente.

La continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e ireati fine deve essere esclusa solo quando questi ultimi risultino espressione didecisioni occasionali, dettate da situazioni contingenti, non se essi rientrano nellaprogrammazione originaria. [OSCURATO:PERSONA] operava nelsettore del traffico di stupefacenti, ed il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente come una persona ambiziosa e abile a muoversi proprio intale settore.

In vari procedimenti, poi, al ricorrente è stato contestato solo ilreato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 perché già sottoposto a giudizio in unseparato procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma l'attivitàdi direzione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è statasempre ritenuta commessa nell'ambito della partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] CoronaUnita.Il giudice dell'esecuzione, infine, ha ignorato i vari criteri indicatori dellacontinuazione, costituiti dalla omogeneità di titoli di reato, dalla contiguitàspazio-temporale, dalle modalità della condotta, palesemente sussistenti tra levarie condotte di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei soli termini sotto precisati.2.

L'ordinanza si è conformata ai principi dettati dalla giurisprudenza dilegittimità nell'escludere la sussistenza di una unicità di disegno criminoso tra ilreato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i vari reati-fine.Questa Corte ha stabilito, infatti, che «È ipotizzabile la continuazione tra ilreato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che ilgiudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez.1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv.285369), e tale principio deve essere confermato, in quanto consegue alconcetto di “reato continuato”.

La disciplina del reato continuato collegal'applicazione di un'unica pena alla sussistenza di una pulsione criminale unica,da cui derivi la programmazione almeno generica di una serie di reati, tutti decisie voluti in quell'unico momento iniziale, ideativo e volitivo.

La generica volontàdi vivere commettendo reati, anche di una stessa tipologia, non costituisce unaipotesi di continuazione, ma una mera scelta di vita, in conseguenza della qualeil soggetto successivamente decide e compie plurime violazioni di legge, con attidi volizione estemporanei e indipendenti tra loro.

Analogamente, la decisione dientrare a far parte di un'associazione criminosa costituisce solo l'attuazione dellavolontà di mettersi a disposizione di un gruppo criminale, con l'intenzione dicompiere le varie azioni che verranno richieste; ciò è in particolare evidentenell'adesione ad associazioni criminali organizzate in strutture distinte, che sidedicano ad attività criminali nei più svariati settori, potendo il singolo partecipeessere indirizzato a delinquere solo in uno di questi.

La scelta di commettere ildelitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., entrando a far parte di un'associazione ditipo mafioso, che è solitamente caratterizzata da questa modalità diorganizzazione, non comporta perciò, necessariamente, anche laprogrammazione, sin da quel momento, di una serie di reati-fine.L'ordinanza, come detto, si è conformata a tale principio ed ha verificato inmodo puntuale se i reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti siano statiprogrammati, dal ricorrente, sin dal momento del suo ingresso nel sodaliziocriminoso.

La sua conclusione negativa è fondata sull'accertamento della fortedistanza temporale tra l'inizio della partecipazione all'associazione in questione,risalente al 2006, come ammesso dello stesso ricorrente, e la consumazionedelle violazioni al d.P.R. n. 309/1990, accertate come non anteriori al 2008: taledistanza temporale è stata, logicamente, ritenuta dimostrativa della impossibilitàdi una programmazione di questi ultimi delitti, sin da un momento risalente aben due anni prima.Gli elementi indicati nel ricorso come contrastanti con tale valutazione sonodel tutto irrilevanti: non è rilevante, infatti, che l'associazione criminosa di cui ilricorrente è divenuto partecipe fosse dedita anche al traffico di stupefacenti,essendo necessario che il partecipe stesso, che invoca la continuazione con ireati-fine, abbia programmato sin dall'inizio della sua partecipazione lacommissione di specifici reati in tale settore, ben potendo essere destinato daicapi dell'organizzazione ad agire in altri settori criminali.

Non è rilevanteneppure il fatto che lo stesso ricorrente fosse conosciuto come un soggetto«abile a muoversi nel settore degli stupefacenti», o che in precedenza avessecompiuto reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti, dovendo il giudicedell'esecuzione valutare, come detto, la sussistenza di una unitariaprogrammazione dei reati-fine nel momento del suo ingresso nel sodaliziocriminoso: la propensione a commettere reati in materia di stupefacenti, inassenza di una programmazione almeno generica di questi ultimi, costituisce unmero stile di vita o un esempio di inclinazione a delinquere commettendo unaspecifica tipologia di delitti, ma non equivale alla commissione di reati continuati.La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è approfondita, logica econforme ai principi giurisprudenziali quanto all'esclusione della continuazione trail delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2006 al 2010 conpermanenza, e le varie violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990,commesse a partire dal 2008, e si sottrae al sindacato di legittimità.3.

L'ordinanza non ha, invece, adeguatamente valutato la possibilesussistenza di un unico disegno criminoso tra i vari reati di cui agli artt. 73 e 74d.P.R. n. 309/1990, giudicati con le sentenze elencate ai numeri 1), 2), 3), 4), 6)e 7) dell'ordinanza stessa.

Tra questi reati sussistono alcuni indicatori tipicidell'unicità del disegno criminoso, quali l'omogeneità dei titoli e, in vari casi, lavicinanza spazio-temporale, e l'ordinanza non ha valutato se essi siano idonei esufficienti per applicare a detti reati la disciplina della continuazione.L'esclusione della continuazione tra tali delitti e il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. non osta ad una possibile, sopravvenuta programmazione unitaria deisoli reati-fine, così come l'eventuale autonoma e non unitaria programmazionedella costituzione delle associazioni destinate al traffico di stupefacenti, giudicatecon le sentenze n. 3) e 4) dell'elenco, non impedisce la possibile sussistenza diun unico disegno criminoso tra queste e alcuni dei delitti di cui all'art. 73 d.P.R.n. 309/1990 giudicati con le altre sentenze elencate, pur non essendoovviamente rilevante, sotto tale profilo, il solo fatto che tutti i reati siano staticommessi nell'interesse dell'associazione criminale di appartenenza, o incontinuazione, la specifica programmazione unitaria delle singole violazioni.Il ricorso, pertanto, è fondato nella parte in cui lamenta una carenzamotivazionale per avere il giudice dell'esecuzione negato il beneficio tra «tutte eindistintamente» le sentenze indicate, risultando la motivazione dell'ordinanzaassente in merito alla sussistenza o meno della continuazione tra le soleviolazioni al d.P.R. n. 309/1990.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto nei limiti precisati, e l'ordinanza impugnata deve essereannullata sul punto della sussistenza della continuazione tra i reati giudicati conle sentenze elencate ai nn. 1), 2), 3), 4), 6) e 7), con rinvio al Tribunale di Bariper un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispettodei principi sopra richiamati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazionetra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7)dell'ordinanza stessa con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari.

Rigettanel resto il ricorso.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2025 il Tribunale di Bari, qualegiudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] perl'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con settesentenze di condanna emesse una per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen.commessa nel 2010 con permanenza, e le altre per la violazione degli artt. 73-74d.P.R. n. 309/1990 commesse dal 2008 al 2011, sostenendo di essere divenutoun esponente di spicco dell'associazione criminosa [OSCURATO:PERSONA] sin dal2006 e che tutti i reati devono intendersi, perciò, facenti parte del pactumsceleris e programmati sin da tale momento.Il giudice ha ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, perritenere i reati-fine in continuazione con quello di partecipazione ad associazionemafiosa deve accertarsi che i primi siano stati programmati sin dal momento diingresso nel sodalizio, ed ha ritenuto che, essendo accertato che la suapartecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] risale al 2006, mentre la sua attività nellacessione di stupefacenti, anche con ruolo dirigenziale in associazioniappositamente costituite, si è svolta dal 2008 al 2012, non è possibile ritenereprovato che sin dall'inizio della sua partecipazione all'associazione criminosa egliavesse programmato tutti i successivi reati-fine.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo deisuoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo con il quale deduce la violazione della legge penale e il vizio dimotivazione.L'ordinanza non ha applicato correttamente i principi stabiliti dagli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ed ha respinto la tesi difensiva in modoassertivo, tanto da negare il beneficio anche tra reati palesemente incontinuazione tra loro. In primo luogo ha valutato in modo errato la durata deldelitto di partecipazione ad associazione mafiosa, dal momento che esso èiniziato prima del 2006 ma deve ritenersi commesso anche oltre il 2010, e quindiper un arco temporale che comprende tutti gli altri fatti-reato. L'ordinanza, poi,è illogica quando afferma che non vi sono elementi da cui dedurre che ilricorrente abbia programmato sin dall'inizio la sua partecipazione quale dirigentedi associazioni dedite allo spaccio di stupefacenti, solo perché le dirigeva dalcarcere, in quanto non si confronta con la tipicità del reato associativo, checonsiste nel programmare ed organizzare delitti, anche se poi compiutisuccessivamente. La continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e ireati fine deve essere esclusa solo quando questi ultimi risultino espressione didecisioni occasionali, dettate da situazioni contingenti, non se essi rientrano nellaprogrammazione originaria. [OSCURATO:PERSONA] operava nelsettore del traffico di stupefacenti, ed il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente come una persona ambiziosa e abile a muoversi proprio intale settore. In vari procedimenti, poi, al ricorrente è stato contestato solo ilreato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 perché già sottoposto a giudizio in unseparato procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma l'attivitàdi direzione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è statasempre ritenuta commessa nell'ambito della partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] CoronaUnita.Il giudice dell'esecuzione, infine, ha ignorato i vari criteri indicatori dellacontinuazione, costituiti dalla omogeneità di titoli di reato, dalla contiguitàspazio-temporale, dalle modalità della condotta, palesemente sussistenti tra levarie condotte di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei soli termini sotto precisati.2. L'ordinanza si è conformata ai principi dettati dalla giurisprudenza dilegittimità nell'escludere la sussistenza di una unicità di disegno criminoso tra ilreato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i vari reati-fine.Questa Corte ha stabilito, infatti, che «È ipotizzabile la continuazione tra ilreato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che ilgiudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez.1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv.285369), e tale principio deve essere confermato, in quanto consegue alconcetto di “reato continuato”. La disciplina del reato continuato collegal'applicazione di un'unica pena alla sussistenza di una pulsione criminale unica,da cui derivi la programmazione almeno generica di una serie di reati, tutti decisie voluti in quell'unico momento iniziale, ideativo e volitivo. La generica volontàdi vivere commettendo reati, anche di una stessa tipologia, non costituisce unaipotesi di continuazione, ma una mera scelta di vita, in conseguenza della qualeil soggetto successivamente decide e compie plurime violazioni di legge, con attidi volizione estemporanei e indipendenti tra loro. Analogamente, la decisione dientrare a far parte di un'associazione criminosa costituisce solo l'attuazione dellavolontà di mettersi a disposizione di un gruppo criminale, con l'intenzione dicompiere le varie azioni che verranno richieste; ciò è in particolare evidentenell'adesione ad associazioni criminali organizzate in strutture distinte, che sidedicano ad attività criminali nei più svariati settori, potendo il singolo partecipeessere indirizzato a delinquere solo in uno di questi. La scelta di commettere ildelitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., entrando a far parte di un'associazione ditipo mafioso, che è solitamente caratterizzata da questa modalità diorganizzazione, non comporta perciò, necessariamente, anche laprogrammazione, sin da quel momento, di una serie di reati-fine.L'ordinanza, come detto, si è conformata a tale principio ed ha verificato inmodo puntuale se i reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti siano statiprogrammati, dal ricorrente, sin dal momento del suo ingresso nel sodaliziocriminoso. La sua conclusione negativa è fondata sull'accertamento della fortedistanza temporale tra l'inizio della partecipazione all'associazione in questione,risalente al 2006, come ammesso dello stesso ricorrente, e la consumazionedelle violazioni al d.P.R. n. 309/1990, accertate come non anteriori al 2008: taledistanza temporale è stata, logicamente, ritenuta dimostrativa della impossibilitàdi una programmazione di questi ultimi delitti, sin da un momento risalente aben due anni prima.Gli elementi indicati nel ricorso come contrastanti con tale valutazione sonodel tutto irrilevanti: non è rilevante, infatti, che l'associazione criminosa di cui ilricorrente è divenuto partecipe fosse dedita anche al traffico di stupefacenti,essendo necessario che il partecipe stesso, che invoca la continuazione con ireati-fine, abbia programmato sin dall'inizio della sua partecipazione lacommissione di specifici reati in tale settore, ben potendo essere destinato daicapi dell'organizzazione ad agire in altri settori criminali. Non è rilevanteneppure il fatto che lo stesso ricorrente fosse conosciuto come un soggetto«abile a muoversi nel settore degli stupefacenti», o che in precedenza avessecompiuto reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti, dovendo il giudicedell'esecuzione valutare, come detto, la sussistenza di una unitariaprogrammazione dei reati-fine nel momento del suo ingresso nel sodaliziocriminoso: la propensione a commettere reati in materia di stupefacenti, inassenza di una programmazione almeno generica di questi ultimi, costituisce unmero stile di vita o un esempio di inclinazione a delinquere commettendo unaspecifica tipologia di delitti, ma non equivale alla commissione di reati continuati.La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è approfondita, logica econforme ai principi giurisprudenziali quanto all'esclusione della continuazione trail delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2006 al 2010 conpermanenza, e le varie violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990,commesse a partire dal 2008, e si sottrae al sindacato di legittimità.3. L'ordinanza non ha, invece, adeguatamente valutato la possibilesussistenza di un unico disegno criminoso tra i vari reati di cui agli artt. 73 e 74d.P.R. n. 309/1990, giudicati con le sentenze elencate ai numeri 1), 2), 3), 4), 6)e 7) dell'ordinanza stessa. Tra questi reati sussistono alcuni indicatori tipicidell'unicità del disegno criminoso, quali l'omogeneità dei titoli e, in vari casi, lavicinanza spazio-temporale, e l'ordinanza non ha valutato se essi siano idonei esufficienti per applicare a detti reati la disciplina della continuazione.L'esclusione della continuazione tra tali delitti e il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. non osta ad una possibile, sopravvenuta programmazione unitaria deisoli reati-fine, così come l'eventuale autonoma e non unitaria programmazionedella costituzione delle associazioni destinate al traffico di stupefacenti, giudicatecon le sentenze n. 3) e 4) dell'elenco, non impedisce la possibile sussistenza diun unico disegno criminoso tra queste e alcuni dei delitti di cui all'art. 73 d.P.R.n. 309/1990 giudicati con le altre sentenze elencate, pur non essendoovviamente rilevante, sotto tale profilo, il solo fatto che tutti i reati siano staticommessi nell'interesse dell'associazione criminale di appartenenza, o incontinuazione, la specifica programmazione unitaria delle singole violazioni.Il ricorso, pertanto, è fondato nella parte in cui lamenta una carenzamotivazionale per avere il giudice dell'esecuzione negato il beneficio tra «tutte eindistintamente» le sentenze indicate, risultando la motivazione dell'ordinanzaassente in merito alla sussistenza o meno della continuazione tra le soleviolazioni al d.P.R. n. 309/1990.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto nei limiti precisati, e l'ordinanza impugnata deve essereannullata sul punto della sussistenza della continuazione tra i reati giudicati conle sentenze elencate ai nn. 1), 2), 3), 4), 6) e 7), con rinvio al Tribunale di Bariper un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispettodei principi sopra richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazionetra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7)dell'ordinanza stessa con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Rigettanel resto il ricorso.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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