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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 07191/2025

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10719- 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della impresa omonima, elettivamente domiciliato in Roma, viale Delle Milizie 106, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Ric. 2019 n. 10719 sez.

S2 -ud. 11-3-2025 - 2 - nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 299/2018della CORTE D'APPELLO di ANCONA , pubblicatail 2/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -letti gli atti del procedimento; -rilevato che il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , né risultala prova del perfezionamento della notifica a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti diOLORI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove non perfezionatasi la precedente notifica, nel termine di 150 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10719- 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della impresa omonima, elettivamente domiciliato in Roma, viale Delle Milizie 106, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], Ric. 2019 n. 10719 sez. S2 -ud. 11-3-2025 - 2 - nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 299/2018della CORTE D'APPELLO di ANCONA , pubblicatail 2/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -letti gli atti del procedimento; -rilevato che il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , né risultala prova del perfezionamento della notifica a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P.Q.M. La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti diOLORI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove non perfezionatasi la precedente notifica, nel termine di 150 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte su
Sentenza Cassazione n. 07191/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris