CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 03631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] annunziata Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza pronunciata il 20 maggio 2025, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. All'imputato era contestato il reato di cui all'art. 187, comma 2 e 8, in relazione all'art. 186 comma 7, Cod. strada, per essersi rifiutato, a seguito di sinistro stradale autonomo occorso in Pompei il 2 luglio 2024, di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico presso l'ospedale di Castellammare di Stabia su richiesta degli agenti che ritenevano fosse sotto l'effetto di sostanze alcoliche; nonché del reato di guida senza patente (art. 116 co. 15 D. Lgs. 285/92), con recidiva nel biennio. Con riferimento al primo capo, il giudice ha ritenuto che l'alcoltest costituisse un accertamento urgente ai sensi dell'art. 354 cod.proc.pen., richiedente il rispetto dell'art. 114 disp. att. cod.proc.pen., aderendo all'orientamento secondo cui l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento, anche in caso di successivo rifiuto. Pertanto, avendo constatato che all'imputato non erano stati dati gli avvisi prescritti, ha pronunciato assoluzione. Quanto al secondo capo, il giudice ha rilevato come per la reiterazione della condotta di guida senza patente nel biennio non sia sufficiente la mera contestazione dell'illecito, ma sia necessario il definitivo accertamento. Nel caso di specie non risultava effettuato alcun accertamento sulla definitività della violazione contestata il 18 gennaio 2024, né acquisito verbale o altra documentazione. Non potendosi quindi ritenere integrato l'elemento costitutivo della reiterazione, il giudice ha pronunciato assoluzione anche per tale reato. 2. Avverso la sentenza, inappellabile ai sensi dell'art. 593 co. 2 cod.proc.pen., il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazioneAeducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2..i ,Con il primo motivo il ricorrente sostiene che gli artt. 114 disp. att., 354 e 356 cod.proc.pen. prevedono l'assistenza difensiva al compimento degli accertamenti urgenti, sicché, in caso di rifiuto, sarebbe esclusa in radice la possibilità che l'accertamento venga compiuto e che sorga l'esigenza dell'avvertimento. Osserva inoltre che la motivazione si presenta contraddittoria poiché nel caso di rifiuto non si comprenderebbe quale atto dovrebbe essere colpito da nullità. In subordine, chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite. 2 .2. Con il secondo motivo deduce travisamento delle risultanze processuali. L'estratto della cronologia patenti acquisito al dibattimento dimostrerebbe che a [OSCURATO:PERSONA] fu revocata la patente il 12 settembre 2007 e che non l'ha successivamente conseguita. Il dato che il 18 gennaio 2024 fosse stato trovato alla guida con patente contraffatta, unitamente alla permanente mancanza di titolo abilitativo dal 2007, proverebbe la reiterazione della condotta nel biennio.3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve darsi atto che l'impugnazione risulta proposta avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 20 maggio 2025, dunque successivamente alla entrata in vigore della vigente formulazione dell'art. 593, comma 2, cod.proc.pen., aggiornato dalla Legge n. 114 del 2024, art. 2, entrata in vigore il 25 agosto 2024, secondo cui il pubblico ministero non può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod.proc.pen., fra i quali rientra quello in contestazione, trattandosi di contravvenzione. Si tratta, dunque, di ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 608 cod.proc.pen., avverso una sentenza inappellabile. 2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso proposto dal Pubblico Ministero è fondato. Il ricorrente lamenta violazione di legge, per essere stata affermata dal giudice di merito la necessità dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., anche in caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento alcolemico. La doglianza coglie nel segno. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale, ormai prevalente, per il quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per lo svolgimento di accertamenti irripetibili non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi ai medesimi, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il suddetto orientamento trova conferma in una consolidata serie di arresti giurisprudenziali (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072; Sez. 4, n. 34753 del 12/11/2020, Errico, non mass.; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab, Rv. 278579; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Jaha, non mass.; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603). La ratio dell'indirizzo prevalente risiede nella considerazione che la garanzia difensiva è strumentale al corretto compimento dell'atto irripetibile, e quindi alla tutela dei diritti dell'indagato durante lo svolgimento di un accertamento tecnico che, una volta eseguito, non può più essere replicato. Quando invece l'accertamento non viene affatto compiuto per il rifiuto dell'interessato, viene meno la stessa ragione giustificatrice della presenza del difensore, che è quella di vigilare sulla regolarità dell'esecuzione dell'atto. Il rifiuto, in altre parole, impedisce in radice che si realizzi quella situazione di potenziale vulnerabilità dei diritti dell'indagato che la norma intende presidiare attraverso l'assistenza difensiva. Nel caso in esame, pertanto, dopo il trasporto di [OSCURATO:PERSONA] all'ospedale di Castellammare di Stabia e il suo rifiuto di sottoporsi all'esame alcolemico, non occorreva disporre l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., essendo venuta meno la necessità di garantire la presenza del difensore in un atto che, per effetto del rifiuto stesso, non è stato e non poteva essere compiuto. Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto. 3. Con la seconda censura il Pubblico Ministero deduce violazione di legge per essere stata erroneamente affermata dal giudice di merito la mancanza di prova della definitività dell'accertamento della violazione del divieto di guida senza patente. La doglianza è infondata. La costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha infatti chiaramente affermato che, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario il suo definitivo accertamento (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405-01). E' pur vero che la medesima giurisprudenza ha altresì costantemente precisato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, essendo invece sufficiente, in via alternativa ed esemplificativa, l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di polizia giudiziaria, o una nota di servizio del medesimo personale qualora utilizzabile in giudizio. Basta, dunque, un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 4, n. 8871 del 2025 cit.; Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879; Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non mass. Tuttavia, nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che non risulta essere stato effettuato in fase di indagine alcun accertamento finalizzato ad acclarare l'eventuale pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa, o viceversa la definitività della relativa contestazione; anzi, non risulta provata alcuna contestazione, non essendovi in atti alcun tipo di verbale né di altro accertamento relativo a quel controllo, di cui si fa semplice menzione.Il giudicante ha quindi correttamente concluso che non può dirsi integrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'elemento costitutivo della fattispecie in esame, rappresentato dalla reiterazione della condotta di guida senza patente nell'arco di un biennio. Non conferente è la produzione del documento allegato al ricorso (a11.2) dal quale - come evidenziato dal Tribunale -, non risulta che sia stato elevato alcun verbale per guida senza patente. La doglianza deve essere conseguentemente respinta 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'assoluzione per la contravvenzione di cui all'art.186, comma 7, cod. strada, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione per la contravvenzione di cui all'art.186, comma 7, Cod. strada e rinvia, per nuovo giudizio su tale reato, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 29/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]