CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019
Cassazione n. 16920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione dilegge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reatodi ricettazione, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e altresì manifestamente infondato, giacché ledoglianze presentate sono state puntualmente disattese nel corso del secondo grado digiudizio con argomentazioni logicamente lineari e non censurabili in sede di legittimità (siveda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata quanto alla piena consapevolezzadella provenienza non lecita del bene e della consapevole partecipazione alla trattativa perla vendita dello stesso);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio dellamotivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla commisurazione della pena, non èconsentito in sede di legittimità perché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), come nelcaso di specie, in cui il giudice di secondo grado ha puntualmente illustrato gli elementi sullabase dei quali, anche attesi i precedenti riferibili al ricorrente, ha ritenuto congrua econdivisibile la scelta del primo giudice in assenza di irragionevolezza o illegalità sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]