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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48411/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 13 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Treviso il 26 novembre 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorso, affidato a due motivi con i quali si deduce carenza di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del quantum di pena, è manifestamente infondato.

Il primo motivo è palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima e ultima pagina della sentenza impugnata), rappresentati dall'identificazione dell'imputato grazie alle deposizioni della parte lesa nonché al riconoscimento e agli accertamenti sulla titolarità della autovettura compiuti dalla P.G.

Quanto al secondo motivo, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, esso in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Peraltro, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (ultima pagina), sufficiente e congrua nella parte in cui evidenzia la spregiudicatezza e pervicacia dell'agire, nonché la personalità dell'imputato alla luce delle sue precedenti condanne penali per violazione del codice della strada.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 13 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Treviso il 26 novembre 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorso, affidato a due motivi con i quali si deduce carenza di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del quantum di pena, è manifestamente infondato. Il primo motivo è palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima e ultima pagina della sentenza impugnata), rappresentati dall'identificazione dell'imputato grazie alle deposizioni della parte lesa nonché al riconoscimento e agli accertamenti sulla titolarità della autovettura compiuti dalla P.G. Quanto al secondo motivo, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, esso in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Peraltro, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (ultima pagina), sufficiente e congrua nella parte in cui evidenzia la spregiudicatezza e pervicacia dell'agire, nonché la personalità dell'imputato alla luce delle sue precedenti condanne penali per violazione del codice della strada. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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