CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 31863/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Napolivisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];OSSERVARilevato che il ricorso risulta proposto avverso sentenza emessa ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen.;rilevato che con il ricorso si prospetta l’inosservanza della legge penale inrelazione all’art. 129 cod. proc. pen.;ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso percassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deducamotivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato,al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non sisiano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Rv. 276102-01);ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., che prevede che “.. la corte dichiara senza formalitàdi procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiaral'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena surichiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis”,e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lostesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]