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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 1973

Cassazione n. 37671/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento cón rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 30 settembre 2024 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato scrittogli — di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lvo n. 81/2008 in relazione all'art. 64, comma 1, lett. a) d.Lvo 81/2008- perché il fatto non costituisce reato.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto tempestivo ricorso avverso la sentenza, affidato a due motivi.

Denuncia, col primo motivo, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 521, comma 1, cod.proc.pen., con riferimento al punto 4.4.2 dell'allegato IV al D.Igs. 81/2008 in relazione agli artt. 2, comma 3, 4 e 5 d.p.r. 151/2001, all'ali. 1, punto 65, al d.P.R. 151/2011, all'art. 5, comma 5, D.M. 7 agosto 2012, all'art. 20, comma 1, d.lgs. 139/2006; col secondo motivo correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria rispetto al contenuto degli atti acquisiti ritualmente al fascicolo dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Secondo la prospettazione del Tribunale deve escludersi il reato dovendosi ritenere valido il CPI rilasciato al precedente titolare della struttura.

Il CPI sarebbe legato oggettivamente all'attività per cui il cambio soggettivo non farebbe venir meno la validità del certificato che deve essere semplicemente rinnovato alla scadenza senza necessità di presentazione di SCIA (da presentarsi ad inizio attività).

2. Il Procuratore ricorrente censura la -sopra sinteticamente- operata ricostruzione del giudicante in quanto illogica ed in insanabile contrasto con la documentazione acquisita al fascicolo -sull'accordo delle parti- tutta puntualmente indicata da pagina 2 fino a pagina 4 del ricorso.

Individuato il quadro normativo di riferimento (art. 2, comma 3, d.P.R. 151/2001 per l'individuazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, come da categorie A, B e C dell'Allegato I; art. 65 dell'Allegato per la categorizzazione in termini dimensionali delle attività; art. 4 del medesimo testo di legge quanto al procedimento autorizzativo da seguire; art. 5 d.P.R. del medesimo testo, circa la regolamentazione del rinnovo periodico di conformità) il ricorrente ha chiarito come, in sede di sopralluogo del 29 aprile 2022, i Vigili del Fuoco avessero appurato, dopo il primo intervento della Questura, la mancanza di valida SCIA antincendio; come l'attività esercitata consisteva in un club (asseritamente) privato avente 1400 soci e superficie di circa 500 mq, come tale rientrante nel punto 65 dell'ali.

I del d.P.R. 151/2001; come la pregressa SCIA, intestata a precedente gestore del locale, fosse scaduta il 15 ottobre 2014 e la voltura fosse stata richiesta dall'imputato soltanto il 3 ottobre 2017; come, da ciò, termine ultimo per adempiere risultasse il 28 luglio 2022, sicchè nessuna attinenza con l'imputazione poteva rivestire la richiesta di valutazione del progetto depositata il 17 aprile 2013, peraltro, rigettata il 5 ottobre 2023.

3. Ritiene il Collegio che la decisione del Tribunale sia viziata per la denunciata distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quanto effettivamente acquisito nel processo, e ciò sia con riguardo al quadro normativo di riferimento, sia quanto al travisamento delle risultanze probatorie, per essere state le stesse erroneamente trasposte nel ragionamento del giudice con erronea ricostruzione del relativo significante.

Tanto perché, come fondatamente rilevato dal Pubblico Ministero ricorrente, le norme che regolano la materia, espressamente richiamate nel ricorso, impongono il rinnovo periodico di conformità antincendio, rinnovo, la cui necessità è stata negata, e che nel caso di specie era mancato.

Appare pertanto astrattamente ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 5, d.P.R. 115/2011, invece dal Tribunale contraddittoriamente negata.

4. La sentenza deve dunque essere annullata, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento cón rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 30 settembre 2024 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato scrittogli — di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lvo n. 81/2008 in relazione all'art. 64, comma 1, lett. a) d.Lvo 81/2008- perché il fatto non costituisce reato. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto tempestivo ricorso avverso la sentenza, affidato a due motivi. Denuncia, col primo motivo, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 521, comma 1, cod.proc.pen., con riferimento al punto 4.4.2 dell'allegato IV al D.Igs. 81/2008 in relazione agli artt. 2, comma 3, 4 e 5 d.p.r. 151/2001, all'ali. 1, punto 65, al d.P.R. 151/2011, all'art. 5, comma 5, D.M. 7 agosto 2012, all'art. 20, comma 1, d.lgs. 139/2006; col secondo motivo correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria rispetto al contenuto degli atti acquisiti ritualmente al fascicolo dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Secondo la prospettazione del Tribunale deve escludersi il reato dovendosi ritenere valido il CPI rilasciato al precedente titolare della struttura. Il CPI sarebbe legato oggettivamente all'attività per cui il cambio soggettivo non farebbe venir meno la validità del certificato che deve essere semplicemente rinnovato alla scadenza senza necessità di presentazione di SCIA (da presentarsi ad inizio attività). 2. Il Procuratore ricorrente censura la -sopra sinteticamente- operata ricostruzione del giudicante in quanto illogica ed in insanabile contrasto con la documentazione acquisita al fascicolo -sull'accordo delle parti- tutta puntualmente indicata da pagina 2 fino a pagina 4 del ricorso. Individuato il quadro normativo di riferimento (art. 2, comma 3, d.P.R. 151/2001 per l'individuazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, come da categorie A, B e C dell'Allegato I; art. 65 dell'Allegato per la categorizzazione in termini dimensionali delle attività; art. 4 del medesimo testo di legge quanto al procedimento autorizzativo da seguire; art. 5 d.P.R. del medesimo testo, circa la regolamentazione del rinnovo periodico di conformità) il ricorrente ha chiarito come, in sede di sopralluogo del 29 aprile 2022, i Vigili del Fuoco avessero appurato, dopo il primo intervento della Questura, la mancanza di valida SCIA antincendio; come l'attività esercitata consisteva in un club (asseritamente) privato avente 1400 soci e superficie di circa 500 mq, come tale rientrante nel punto 65 dell'ali. I del d.P.R. 151/2001; come la pregressa SCIA, intestata a precedente gestore del locale, fosse scaduta il 15 ottobre 2014 e la voltura fosse stata richiesta dall'imputato soltanto il 3 ottobre 2017; come, da ciò, termine ultimo per adempiere risultasse il 28 luglio 2022, sicchè nessuna attinenza con l'imputazione poteva rivestire la richiesta di valutazione del progetto depositata il 17 aprile 2013, peraltro, rigettata il 5 ottobre 2023. 3. Ritiene il Collegio che la decisione del Tribunale sia viziata per la denunciata distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quanto effettivamente acquisito nel processo, e ciò sia con riguardo al quadro normativo di riferimento, sia quanto al travisamento delle risultanze probatorie, per essere state le stesse erroneamente trasposte nel ragionamento del giudice con erronea ricostruzione del relativo significante. Tanto perché, come fondatamente rilevato dal Pubblico Ministero ricorrente, le norme che regolano la materia, espressamente richiamate nel ricorso, impongono il rinnovo periodico di conformità antincendio, rinnovo, la cui necessità è stata negata, e che nel caso di specie era mancato. Appare pertanto astrattamente ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 5, d.P.R. 115/2011, invece dal Tribunale contraddittoriamente negata. 4. La sentenza deve dunque essere annullata, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, in diversa
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