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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19693/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 05/2025 C .

C . dott.Augusto TATANGELO Consiglier e relatore R.G. n. 27927 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27927del ruolo generale dell’anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] Sandro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M22 B656E ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : TLL RFL58H03 A515M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Lidia (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 65L58 B656W) rappresentata e difes a dall’avvocat o Cristian C arpineta (C.F. : CRPCST 73M25 A5151) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 243/2020, pubblicatain data 12 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del fratello San- dro [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito a causa della ingiustificata revoca Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 dell’autorizzazione che questi aveva rilasciatoin suo favore ad edificare alcuni manufatti sul confine delle rispettiveproprietà.

Il convenuto, oltre a contestare le domandeavanzate nei suoi confronti, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice ad arretrare o demolire una serie di manufatti rea- lizzati in violazione delle distanze legali, nonché l’eliminazione di uno scarico fognario che attraversava la sua proprietà.

Nel corso del giudizio,l’attrice, a parziale modifica delle proprie do- mande, ha chiesto,altresì, il ripristino della linea di confine tra le due proprietà e la condanna del convenuto alla demolizione di un cavedio interrato realizzato a distanza inferiore di quella legale.

Il Tribunale di Avezzano, respinte tutte le altre domande, ha accolto quella del convenuto di arretramento o demolizione dei fabbricati realizzati dall’attrice in violazione delle distanze le- gali,nonché quelle della stessa attrice di arretramento o demo- lizione del cavedio realizzato dal convenuto e di ripristino del confine catastale derivante dall’atto di donazione degli immo- bili, mediante la demolizione del muro di confine eretto dal me- desimo convenuto.

La Corte d’appello di L’Aquila ha, in primo luogo, dichiarato la nullità del giudizio di primo grado in relazione alla domanda ri- convenzionale proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], per di- fetto di integrità del contraddittorio ed ha, quindi, rimesso le parti davanti al giudice di primo grado,con riguardo a tale do- manda, disponendone la separazione; in relazione alla do- manda risarcitoria avanzata dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], in par- ziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il convenuto [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della stessa della somma di € 4.203,96 oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso (indicato come “ motivo pre- liminare di impugnazione”) si denunzia «Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c: violazione dell’articolo 158 c.p.c. - nullità della sentenza per vizio di regolare costituzione del giudice — conflitto degli artt. 62-72 della L. 9 agosto 2013 n. 98 (di con- versione del d.1. 21.6.2013 n. 69) con l’art. 106, comma se- condo, della [OSCURATO:PERSONA]».

Ilricorrente, premesso che la « sentenza gravata è stata redatta e firmata, quale estensore, da un giudice ausiliario di Corte d’Appello, membro del collegio giudicante», sostiene che «la legge istitutiva dei giudici ausiliari in Corte d’appello (artt. 62 ss. d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) appare in contrasto con l’art. 106, comma 2, Cost. (“La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la no- mina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.”) nella parte in cui prevede l’asse- gnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdi- zionali in organi collegiali».

Il motivo è infondato.

Si premette che la Corte Costituzionale, con laSentenza n. 41 del 17 marzo 2021 , ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del de- creto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte incui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi sta- biliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposi- zioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)».

Lo stesso ricorrente riconosce che tale sentenza «… ha lasciato al legislatore un sufficiente lasso di tempo che “assicuri la ne- cessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale”, fino alla data del 31 ottobre 2025, quando si dovrà pervenire ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali».

Dunque, al momento in cui la decisione impugnata è stata adot- tata e pubblicata (cioè, nel 2020) la partecipazione del giudice onorario al collegio decidente, anche quale relatore ed esten- sore del relativo provvedimento, deve ritenersi legittima. 2.Con il secondo motivo del ricorso (indicato come “motivo 1”) si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 348ter c.p.c. in relazione all’art. 342 (Forma dell’appello), ex art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c., per nullità del procedimento di appello, in- trodotto in modo non conforme alla legge processuale, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso per motivazione incongrua, inidonea a giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logico-formale».

Secondo il ricorrente, l’atto di appello avversario era privo dell’indicazione delle «parti del provvedimento che si intende appellare», delle«modifiche che vengono richieste alla ricostru- zione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», delle «cir- costanze da cui deriva la violazione della legge»e della « loro rilevanza ai fini della decisione impugnata», in violazione dell’art. 342 c.p.c., onde lo stesso avrebbe dovuto essere di- chiarato inammissibile.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha espressamente escluso la violazione dell’art. 342 c.p.c. affermando, in proposito, che «l’appellante, seppure con formula non propriamente identificativa dello spe- cifico punto della sentenza impugnata, ne trascrive i passaggi Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 contestati e le ragioni delle sue doglianze affermando che il giu- dice diprimo grado sarebbe giunto ad una decisione completa- mente opposta se avesse valutato diversamente il comporta- mento delle parti e i documenti prodotti in atti in via istruttoria, consentendo in tal modo sia al Collegio che all’appellato di pren- dere posizione sui singoli motivi di appello».

Il ricorrente, nel contestare tale statuizione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non richiama adeguata- mente il contenuto dell’atto di appello, come sarebbe stato ne- cessario per consentire a questa Corte di valutare l’eventuale fondatezza delle sue censure sulla valutazione compiuta della corte territoriale in ordine alla sufficiente specificità dello stesso; neanche indica con precisione, nel ricorso, quali sareb- bero i passaggi dell’atto rilevanti a tal fine.

Egli si limita ad affermare, in modo del tutto generico, quanto segue: « a causa del fatto che questa impugnazione deve ri- manere nei limiti stabiliti dal vigente Protocollo per i ricorsi per cassazione, si deve qui omettere la riproduzione integrale dell’atto di appello di controparte: ma la sua assoluta irregola- rità e contrarietà a legge è evidente già semplicemente a sfo- gliare il voluminoso e confuso atto difensivo».

La censura avanzata è evidentemente priva del necessario re- quisito della specificità: viene, cioè, rimesso a questa stessa Corte di individuare ed accertare l’oggetto effettivo e le specifi- che ragioni delle censure genericamente formulate, sulla base dell’esame degli atti di causa, il che non è ammissibile nel giu- dizio di legittimità, in considerazione del necessario carattere specifico dei motivi del ricorso per cassazione, sancitoproprio dalla disposizione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sopra richiamata. 3.Con il terzo motivo del ricorso (indicato come “motivo 2”) si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 (Pronun- cia secondo diritto), 115 (Disponibilità delle prove), 116 Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 (Valutazione delle prove) c.p.c., in relazione all’art. 1350 cod.civile (Atti che devono farsi per iscritto), ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso per motivazione incongrua, inidonea a giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logico- formale».

Con il quarto motivo del ricorso (indicato come “motivo 3”) si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. (Ec- cezione di inadempimento) in relazione all’art. 2697 c.c. (Onere della prova), e agli artt. 113 (Pronuncia secondo diritto), 115 (Disponibilità delle prove), 116 (Valutazione delle prove) c.p.c., ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., per violazione o falsa applica- zione di norme di diritto, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso per motivazione incongrua, inido- nea a giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logico-formale».

Il terzo e il quarto motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiunta- mente.

Essi sono infondati, benché la motivazione posta a base della decisione impugnata, corretta nel suo dispositivo finale, debba essere oggetto di una correzionein diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 3.1Il ricorrente sostiene, in primo luogo ( in particolare, con il terzo motivo), che l’accordo con il quale si era impegnato a prestare la propria autorizzazione alla realizzazione dei manu- fatti della sorella sul confine delle rispettive proprietà e in ade- renza ai propri, avrebbe dovuto essereritenuto nullo per difetto di forma scritta ad substatiam, avendo ad oggetto diritti immo- biliari: tale accordo, pertanto, non poteva considerarsi giuridi- camente vincolante, a differenza di quanto ritenuto dalla corte d’appello sulla base di una motivazione non conforme a diritto Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 e contraddittoria sul piano logico, onde la revoca della suddetta autorizzazione doveva considerarsi esercizio di una propria le- gittima facoltà.

Sostiene, inoltre (in particolare, con il quarto motivo), che, se- condo le risultanze delle prove, contrariamente a quanto affer- mato nella decisione impugnata, egli « … aveva adempiuto la propria obbligazione (mediante la dichiarazione del 21.2.2007, rivolta al Comune di Capistrello, con la quale autorizzava la rea- lizzazione dei manufatti della [OSCURATO:PERSONA], così come dal pro- getto del Geom. [OSCURATO:PERSONA]), al contrario la stessa [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto alla propria obbligazione (sottoscrivere il frazionamento che avrebbe dovuto formalizzare, nel modo sta- bilito dalle parti, la modifica del confine fra le rispettive pro- prietà, e redigere il necessario atto notarile occorrente per per- fezionare le modifiche nelle rispettive proprietà immobiliari)», onde la revoca dell’autorizzazione doveva ritenersi in ogni caso legittima. 3.2Si premette che, come chiarito nella stessa sentenza impu- gnata, l’intesa raggiunta dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per regolare i pro- pri rapporti aveva il seguente contenuto: «[OSCURATO:PERSONA] … … avrebbe dovuto concedere l’autorizzazione a costruire in fa- vore della sorella [OSCURATO:PERSONA] sul confine con il suo terreno, delle nuove costruzioni che altrimenti non avrebbero potuto es- sere legittimamente edificate; di contro [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sottoscrivere una domanda di frazionamento compor- tante la modifica catastale del confine tra i due terreni».

La Corte d’appello ha accertato, in fatto, che «[OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi responsabile per aver revocato l’autorizzazione previamente concessa, in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA],come risulta dagli atti e dalla testimonianza del geom. [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa CTU, ha rispettato il suo impegno di sotto- scrivere l’atto di frazionamento necessario alla modificazione catastale del confine.Né è possibile parlare di tardività di detto Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 adempimento posto che non risulta dagli atti che le parti aves- sero indicato un termine perentorio per lo stesso».

I giudici di secondo grado hanno,di conseguenza, condannato [OSCURATO:PERSONA] a risarcire alla sorellail danno patrimoniale consistente negli oneri economici sostenuti in vista del rilascio del titolo amministrativo che l’avrebbe abilitata a mantenere le proprie costruzioni sul confine con la proprietà del fratello, con- fidando nell’autorizzazione di questi, poi revocata (e, precisa- mente, gli oneri « costituiti dalle spese sostenute prima della revoca dell’autorizzazione», cioè, come precisa lo stesso ricor- rente: «… complessivi € 4.203,96 di cui € 1.193,51 per somme versate al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione, € 655,85 per somme versate alle Ferrovie dello Stato, € 1497,60 per competenze del tecnico geom. [OSCURATO:PERSONA], € 357,00 per competenze del geologo [OSCURATO:PERSONA], € 500,00 per versamenti diretti di segreteria, bolli e documenti vari»). 3.3 Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, secondo il ricorrente, le prove acquisite, diversamente da quanto affer- mato dalla Corte d’appello, avrebbero dovuto portare a ritenere che la responsabilità della mancata formalizzazione dell’intesa raggiunta con la sorella non sarebbe a lui imputabil e ma a quest’ultima, che non avrebberispettato il suo impegno di sot- toscrivere l’atto di frazionamento necessario alla modificazione catastale del confine.

Sotto tale aspetto, le censure formulate con il ricorso (in parti- colare, con il quarto motivo dello stesso), si risolvono, nella so- stanza,in una contestazione della valutazione delle prove, che risulta invero operata prudentemente dalla C orte d’appello e sostenuta da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

La Corte d’appello, sulla base delle prove acquisite, ha accer- tato, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA] non si era affatto rifiutata di Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 sottoscrivere l’atto di frazionamento necessario alla modifica- zione catastale del confine, osservando che, del resto,non era stato fissato un termine “perentorio” a tal fine (ed èappena il caso di osservare, in proposito, a soli fini di completezza di esposizione, che dalla stessa trascrizione del contenuto dei ver- bali delle deposizioni testimoniali contenuta nel ricorso, effetti- vamente, pare emergere che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse mai di- chiarataindisponibile a farlo, una volta ottenuta la concessione in sanatoria per le sue costruzioni).

Nella sostanza, dunque, la Corte territorialeha – in parte anche implicitamente, ma inequivocabilmente– accertato , valutando le prove, che non poteva ritenersi contraria a buona fede la condotta dell’attrice, la qualeintendeva procedere alla forma- lizzazione di quell’accordo(ai fini della modificazione catastale del confine) una volta ottenuta la concessione in sanatoria, e che era stata, invece, contraria a buona fede la condotta del convenuto che aveva revocato l’autorizzazione già data, ai fini dell’ottenimento della concessioneda parte della sorella, prima che questa fosse effettivamente rilasciata, impedendo definiti- vamentela realizzazione dello scopo finale dell’intesa.

Rispetto a tale complessiva ricostruzione in fatto della vicenda che ha dato luogo alla controversia, le censure formulate dal ricorrente si risolv o no nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente ap- parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella ri- chiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

Tali censure sono, pertanto, inammissibili. 3.4 Per quanto riguarda, invece, la qualificazione d e i fatti, la decisione impugnata contiene delle evidenti inesattezze di ca- rattere giuridico che, però, non incidono sulla conformità a di- ritto della decisione finale, la quale, pertanto, può essere Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 confermata, con correzione della sua motivazione, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 3.4.1Non è revocabile in dubbio che l’accordo contrattuale tra le parti per l’autorizzazione alla costruzione in violazione delle distanze e, in corrispettivo, la modifica dei confini tra le rispet- tive proprietà, avrebbe dovuto essere concluso in forma scritta ad substatiam, ai sensi dell’art. 1350 c.c., per essere giuridica- mente vincolante.

L’oggetto di un siffatto regolamento contrattuale incide certa- mente su diritti di natura immobiliare e, di conseguenza, il con- tratto avrebbe, effettivamente, dovuto essere concluso in forma scritta (ad substantiam)a pena di nullità (per il diritto di edificare a distanza inferiore di quella legale, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3684 del 12/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 577 del 29/01/1982;Sez. 2, Sentenza n. 6712 del 18/07/1994 ; Sez. 2, Sentenza n. 4353 del 29/04/1998;Sez. 2, Sentenza n. 9576 del 26/04/2006; Sez. 2, Ordinanza n. 20958 del 22/08/2018; altrettanto è a dirsi per la modifica dell’originario confine tra fondi contigui, che implicauna cessione, eventual- mente reciproca, di parte delle proprietà immobiliari).

La questione della forma del suddetto accordo non èstata, pe- raltro, presa espressamente in considerazione, né dalla Corte d’appello, né dal Tribunale.

Il Tribunale, in proposito, si è limitato ad affermare che «non risulta che le parti abbiano inteso attribuire a tale accordo ca- rattere giuridico e vincolante e, pertanto, non sono eseguibili in questa sede i reciproci “obblighi” informalmente assunti dalle parti».

Neanche la Corte d’appello, in effetti, ha attribuito rilievo al la questione dei requisiti di forma dell’intesa tra le parti , per quanto,a differenza del T ribunale, ne abbia afferm ato il rilievo giuridico ed il carattere vincolante e abbia ritenuto sussistere la responsabilità risarcitoria del convenuto, per avere egli dato Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 causa alla sua mancata pienaattuazione nelle forme necessa- rie,considerando tale condotta contrari a a buona fede. 3.4.2La fattispecie alla base della responsabilità del convenuto allegata dall’attrice èstata espressamente qualificata dal T ribu- nale in terminidi responsabilità aquiliana, ai sensi dell’art. 2043 c.c.(per quanto il giudice di primo grado abbia poi escluso in concreto la sussistenza di siffatta responsabilità).

La Corte d’appello non ha né confermato, né espressamente smentito,tale qualificazione, pur giungendo a riconoscere sus- sistente la responsabilità del convenuto, nei termini già esposti.

La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, risulta let- teralmente formulata sulla base dei seguenti passaggi logici e giuridici: «L’accordo suggellato ed ammesso da entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA]- lice, non può considerarsi come privo di carattere giuridico e vincolantecome affermato dal Tribunale; invero l’accordo pre- vedeva per entrambe le parti l’esecuzione di un atto rilevante da un punto di vista giuridico e pertanto capace di infondere in ciascuna delle parti una legittima aspettativa»; «l’accordo in parola ad avviso di questa Corte deve qualificarsi come un ne- gozio capace di generare un vincolo giuridicotra le parti in ra- gione della volontà espressa dalle stesse e dell’affidamentoche una parte aveva riguardo alla prestazione promessa dall’altra»; «inquadrato quindi il rapporto tra le parti come generatore di un vincolo giuridico, ne deriva cheDi [OSCURATO:PERSONA] deve rite- nersi responsabile per aver revocato l’autorizzazione previa- mente concessa, in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA], come risulta dagli atti e dalla testimonianza del geom. [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa CTU, ha rispettato il suo impegno di sottoscrivere l’atto di frazionamento necessario alla modificazione catastale del confine.Né è possibile parlare di tardività di detto adempi- mento posto che non risulta dagli atti che le parti avessero in- dicato un termine perentorio per lo stesso».

Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 Orbene, tale motivazione è certamente da ritenere erronea in diritto.

I termini utilizzati per qualificare l’intesa in termini di“negozio”, “vincolante”,idoneo a generare un “vincolo giuridico”, sono, in- fatti, senz’altro incompatibili e contraddittori , sul piano giuri- dico,rispetto ai termini utilizzati per indicare gli effetti derivanti dalla stessaintesa in termini di “ legittima aspettativa ” e di “ af- fidamento”per le parti.

I primi presuppongono, infatti, la sussistenza di un valido ac- cordo contrattuale, rimasto inadempiuto.

I secondi, invece, li- mitano la rilevanza della condotta delle parti al piano della mera lesione dell’affidamento e delle legittime aspettative nascenti dalle trattative intercorse tra di esse , sfociate in un’intesa sui termini dell’accordoda formalizzare , ma non ( ancora ) consa- crate in un vero e proprio valido accordo contrattuale scritto: cioè, attribuiscono rilevanza giuridica a lla vicenda esclusiva- mente sul pianodelle trattative precontrattuali e della relativa responsabilità.

Deve, peraltro, senz’altro escludersi, per le ragioni già viste, che si possa parlare di un valido accordo negoziale tra le parti, anche in considerazione della natura dei diritti oggetto dello stesso.

Sotto tale profilo, quindi, la motivazione della decisione impu- gnata è certamente erronea in diritto, per quanto riguarda i ri- ferimenti alla rilevanza giuridica vincolante dell’accordo tra le parti,quale valido contratto tra le stesse stipulato e, quindi, alla rilevanza della condotta del convenuto sul piano dell’inadempi- mento alle obbligazioni derivanti da un siffatto contratto. 3.4.3 Tanto premesso, i chiar i ed espress i riferiment i operat i dalla Corte d’appello alla «legittima aspettativa» che le tratta- tive tra le parti avevanodeterminato in ciascuna di esse, non- ché all’«affidamentoche una parte aveva riguardo alla presta- zione promessa dall’altra», unitamente all’accertamento di Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 fatto in ordine al carattere contrario a buona fede della condotta di [OSCURATO:PERSONA], per avere questideterminato l’interruzione di tali trattative, avendo revocato l’autorizzazione concessa ai fini dell’ottenimento del titolo edilizio richiesto dalla sorella, senza alcuna responsabilità di quest’ultima, devono ritenersi, comunque,idonei a giustificare la responsabilità riconosciuta a carico del convenuto, sotto il profilo della responsabilità pre- contrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., sussisten- done tutti i presupposti (cfr., in proposito, per tutte, Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 34510 del 16/11/2021: «per ritenere inte- grata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsa- bilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del con- tratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato mo- tivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsa- bilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;la verifica della ri- correnza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di le- gittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fat[t]o decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti»; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/04/2016; Sez. 3, Sen- tenza n. 7768 del 29/03/2007;Sez.

L, Sentenza n. 8723 del 7/05/2004).

Sotto il profilo indicato, il dispositivo finale della decisione im- pugnata risulta, quindi, conforme a diritto.

La Corte d’appello ha, infatti, sostanzialmente accertato che Sandro (e non Lidia)[OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile di un in- giustificato recesso dalle trattativein corso con la sorella e , co- munque, ha tenuto un comportamento sleale e contrario a buona fede, revocando la propria autorizzazione all’edificazione Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 dei manufatti della sorella sul confine delle rispettive proprietà, così impedendo la realizzazione dell’intesa verbale,che avrebbe dovuto essere perfezionata nelle forme necessarie,e d in rela- zione allaquale Lidia aveva maturato un legittimo affidamento ed una ragionevole aspettativa, non essendo del resto quest’ul- tima venuta meno in alcun modo agli impegni assunti nel corso delle suddette trattativee non avendo essa , quindi , tenuto af- fatto un comportamento contrario a buona fede. 3.4.4Le conclusioni sin qui esposte trovano ulteriore conferma anche nel rilievo che la Corte d’appelloha riconosciuto il danno conseguente alla responsabilità del convenutonei limiti dell’in- teresse negativo, cioè esclusivamente nei limiti coerenti proprio con la natura precontrattuale di tale responsabilità.

Non è stata, infatti, riconosciutala responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i danni conseguenti al mancato conseguimento, da parte della sorella, dei vantaggi riconducibili alla integrale at- tuazione dell’accordo, ma solo di quelli « costituiti dalle spese sostenute prima della revoca dell’autorizzazione», vale a dire per le spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative, che è proprio il danno risarcibile in caso di responsabilità pre- contrattuale, ovvero il cd. interesse negativo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24625 del 3/12/2015: «in tema di responsabi- litàprecontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solointeresse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclu- sione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipu- lazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equita- tiva»; giurisprudenza consolidata di questa Corte; ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 9157 del 30/08/1995;Sez. 1, Sentenza n. 7997 del 26/08/1997;Sez. 1, Sentenza n. 146 del 10/01/1998; Sez. 3, Sentenza n. 15172 del 10/10/2003;Sez. 3, Sentenza n. 12313 del 10/06/2005; Sez. 2, Sentenza n. 4718 del 10/03/2016;Sez. 3, Ordinanza n. 19202 del 6/07/2023).

Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 Anche sotto tale profilo, pertanto, il dispositivo finale della de- cisione impugnata deve ritenersi conforme a diritto, salva la correzione della sua motivazione, nei sensi sin qui esposti, con conseguente rigetto dei motivi di ricorso in esame. 4.Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione della decisione impugnata, nei sensi precisati in parte motiva , ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c..

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine,sia in considerazione dell’alterno andamento del giudi- zio nelle fasi di merito, sia in considerazione dell’erroneità in diritto della motivazione della decisione impugnata, in parte colta dai motivi del ricorso, che ne ha reso necessaria la sua correzione.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso ; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 05/2025 C . C . dott.Augusto TATANGELO Consiglier e relatore R.G. n. 27927 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27927del ruolo generale dell’anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] Sandro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M22 B656E ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : TLL RFL58H03 A515M) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Lidia (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 65L58 B656W) rappresentata e difes a dall’avvocat o Cristian C arpineta (C.F. : CRPCST 73M25 A5151) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 243/2020, pubblicatain data 12 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del fratello San- dro [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni che assume di avere subito a causa della ingiustificata revoca Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 dell’autorizzazione che questi aveva rilasciatoin suo favore ad edificare alcuni manufatti sul confine delle rispettiveproprietà. Il convenuto, oltre a contestare le domandeavanzate nei suoi confronti, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice ad arretrare o demolire una serie di manufatti rea- lizzati in violazione delle distanze legali, nonché l’eliminazione di uno scarico fognario che attraversava la sua proprietà. Nel corso del giudizio,l’attrice, a parziale modifica delle proprie do- mande, ha chiesto,altresì, il ripristino della linea di confine tra le due proprietà e la condanna del convenuto alla demolizione di un cavedio interrato realizzato a distanza inferiore di quella legale. Il Tribunale di Avezzano, respinte tutte le altre domande, ha accolto quella del convenuto di arretramento o demolizione dei fabbricati realizzati dall’attrice in violazione delle distanze le- gali,nonché quelle della stessa attrice di arretramento o demo- lizione del cavedio realizzato dal convenuto e di ripristino del confine catastale derivante dall’atto di donazione degli immo- bili, mediante la demolizione del muro di confine eretto dal me- desimo convenuto. La Corte d’appello di L’Aquila ha, in primo luogo, dichiarato la nullità del giudizio di primo grado in relazione alla domanda ri- convenzionale proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], per di- fetto di integrità del contraddittorio ed ha, quindi, rimesso le parti davanti al giudice di primo grado,con riguardo a tale do- manda, disponendone la separazione; in relazione alla do- manda risarcitoria avanzata dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], in par- ziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il convenuto [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della stessa della somma di € 4.203,96 oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso (indicato come “ motivo pre- liminare di impugnazione”) si denunzia «Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c: violazione dell’articolo 158 c.p.c. - nullità della sentenza per vizio di regolare costituzione del giudice — conflitto degli artt. 62-72 della L. 9 agosto 2013 n. 98 (di con- versione del d.1. 21.6.2013 n. 69) con l’art. 106, comma se- condo, della [OSCURATO:PERSONA]». Ilricorrente, premesso che la « sentenza gravata è stata redatta e firmata, quale estensore, da un giudice ausiliario di Corte d’Appello, membro del collegio giudicante», sostiene che «la legge istitutiva dei giudici ausiliari in Corte d’appello (artt. 62 ss. d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) appare in contrasto con l’art. 106, comma 2, Cost. (“La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la no- mina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.”) nella parte in cui prevede l’asse- gnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdi- zionali in organi collegiali». Il motivo è infondato. Si premette che la Corte Costituzionale, con laSentenza n. 41 del 17 marzo 2021 , ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del de- creto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte incui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi sta- biliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposi- zioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)». Lo stesso ricorrente riconosce che tale sentenza «… ha lasciato al legislatore un sufficiente lasso di tempo che “assicuri la ne- cessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale”, fino alla data del 31 ottobre 2025, quando si dovrà pervenire ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali». Dunque, al momento in cui la decisione impugnata è stata adot- tata e pubblicata (cioè, nel 2020) la partecipazione del giudice onorario al collegio decidente, anche quale relatore ed esten- sore del relativo provvedimento, deve ritenersi legittima. 2.Con il secondo motivo del ricorso (indicato come “motivo 1”) si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 348ter c.p.c. in relazione all’art. 342 (Forma dell’appello), ex art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c., per nullità del procedimento di appello, in- trodotto in modo non conforme alla legge processuale, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso per motivazione incongrua, inidonea a giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logico-formale». Secondo il ricorrente, l’atto di appello avversario era privo dell’indicazione delle «parti del provvedimento che si intende appellare», delle«modifiche che vengono richieste alla ricostru- zione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», delle «cir- costanze da cui deriva la violazione della legge»e della « loro rilevanza ai fini della decisione impugnata», in violazione dell’art. 342 c.p.c., onde lo stesso avrebbe dovuto essere di- chiarato inammissibile. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha espressamente escluso la violazione dell’art. 342 c.p.c. affermando, in proposito, che «l’appellante, seppure con formula non propriamente identificativa dello spe- cifico punto della sentenza impugnata, ne trascrive i passaggi Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 contestati e le ragioni delle sue doglianze affermando che il giu- dice diprimo grado sarebbe giunto ad una decisione completa- mente opposta se avesse valutato diversamente il comporta- mento delle parti e i documenti prodotti in atti in via istruttoria, consentendo in tal modo sia al Collegio che all’appellato di pren- dere posizione sui singoli motivi di appello». Il ricorrente, nel contestare tale statuizione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non richiama adeguata- mente il contenuto dell’atto di appello, come sarebbe stato ne- cessario per consentire a questa Corte di valutare l’eventuale fondatezza delle sue censure sulla valutazione compiuta della corte territoriale in ordine alla sufficiente specificità dello stesso; neanche indica con precisione, nel ricorso, quali sareb- bero i passaggi dell’atto rilevanti a tal fine. Egli si limita ad affermare, in modo del tutto generico, quanto segue: « a causa del fatto che questa impugnazione deve ri- manere nei limiti stabiliti dal vigente Protocollo per i ricorsi per cassazione, si deve qui omettere la riproduzione integrale dell’atto di appello di controparte: ma la sua assoluta irregola- rità e contrarietà a legge è evidente già semplicemente a sfo- gliare il voluminoso e confuso atto difensivo». La censura avanzata è evidentemente priva del necessario re- quisito della specificità: viene, cioè, rimesso a questa stessa Corte di individuare ed accertare l’oggetto effettivo e le specifi- che ragioni delle censure genericamente formulate, sulla base dell’esame degli atti di causa, il che non è ammissibile nel giu- dizio di legittimità, in considerazione del necessario carattere specifico dei motivi del ricorso per cassazione, sancitoproprio dalla disposizione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sopra richiamata. 3.Con il terzo motivo del ricorso (indicato come “motivo 2”) si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 (Pronun- cia secondo diritto), 115 (Disponibilità delle prove), 116 Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 (Valutazione delle prove) c.p.c., in relazione all’art. 1350 cod.civile (Atti che devono farsi per iscritto), ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso per motivazione incongrua, inidonea a giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logico- formale». Con il quarto motivo del ricorso (indicato come “motivo 3”) si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. (Ec- cezione di inadempimento) in relazione all’art. 2697 c.c. (Onere della prova), e agli artt. 113 (Pronuncia secondo diritto), 115 (Disponibilità delle prove), 116 (Valutazione delle prove) c.p.c., ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., per violazione o falsa applica- zione di norme di diritto, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso per motivazione incongrua, inido- nea a giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logico-formale». Il terzo e il quarto motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono infondati, benché la motivazione posta a base della decisione impugnata, corretta nel suo dispositivo finale, debba essere oggetto di una correzionein diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 3.1Il ricorrente sostiene, in primo luogo ( in particolare, con il terzo motivo), che l’accordo con il quale si era impegnato a prestare la propria autorizzazione alla realizzazione dei manu- fatti della sorella sul confine delle rispettive proprietà e in ade- renza ai propri, avrebbe dovuto essereritenuto nullo per difetto di forma scritta ad substatiam, avendo ad oggetto diritti immo- biliari: tale accordo, pertanto, non poteva considerarsi giuridi- camente vincolante, a differenza di quanto ritenuto dalla corte d’appello sulla base di una motivazione non conforme a diritto Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 e contraddittoria sul piano logico, onde la revoca della suddetta autorizzazione doveva considerarsi esercizio di una propria le- gittima facoltà. Sostiene, inoltre (in particolare, con il quarto motivo), che, se- condo le risultanze delle prove, contrariamente a quanto affer- mato nella decisione impugnata, egli « … aveva adempiuto la propria obbligazione (mediante la dichiarazione del 21.2.2007, rivolta al Comune di Capistrello, con la quale autorizzava la rea- lizzazione dei manufatti della [OSCURATO:PERSONA], così come dal pro- getto del Geom. [OSCURATO:PERSONA]), al contrario la stessa [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto alla propria obbligazione (sottoscrivere il frazionamento che avrebbe dovuto formalizzare, nel modo sta- bilito dalle parti, la modifica del confine fra le rispettive pro- prietà, e redigere il necessario atto notarile occorrente per per- fezionare le modifiche nelle rispettive proprietà immobiliari)», onde la revoca dell’autorizzazione doveva ritenersi in ogni caso legittima. 3.2Si premette che, come chiarito nella stessa sentenza impu- gnata, l’intesa raggiunta dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per regolare i pro- pri rapporti aveva il seguente contenuto: «[OSCURATO:PERSONA] … … avrebbe dovuto concedere l’autorizzazione a costruire in fa- vore della sorella [OSCURATO:PERSONA] sul confine con il suo terreno, delle nuove costruzioni che altrimenti non avrebbero potuto es- sere legittimamente edificate; di contro [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sottoscrivere una domanda di frazionamento compor- tante la modifica catastale del confine tra i due terreni». La Corte d’appello ha accertato, in fatto, che «[OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi responsabile per aver revocato l’autorizzazione previamente concessa, in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA],come risulta dagli atti e dalla testimonianza del geom. [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa CTU, ha rispettato il suo impegno di sotto- scrivere l’atto di frazionamento necessario alla modificazione catastale del confine.Né è possibile parlare di tardività di detto Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 adempimento posto che non risulta dagli atti che le parti aves- sero indicato un termine perentorio per lo stesso». I giudici di secondo grado hanno,di conseguenza, condannato [OSCURATO:PERSONA] a risarcire alla sorellail danno patrimoniale consistente negli oneri economici sostenuti in vista del rilascio del titolo amministrativo che l’avrebbe abilitata a mantenere le proprie costruzioni sul confine con la proprietà del fratello, con- fidando nell’autorizzazione di questi, poi revocata (e, precisa- mente, gli oneri « costituiti dalle spese sostenute prima della revoca dell’autorizzazione», cioè, come precisa lo stesso ricor- rente: «… complessivi € 4.203,96 di cui € 1.193,51 per somme versate al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione, € 655,85 per somme versate alle Ferrovie dello Stato, € 1497,60 per competenze del tecnico geom. [OSCURATO:PERSONA], € 357,00 per competenze del geologo [OSCURATO:PERSONA], € 500,00 per versamenti diretti di segreteria, bolli e documenti vari»). 3.3 Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, secondo il ricorrente, le prove acquisite, diversamente da quanto affer- mato dalla Corte d’appello, avrebbero dovuto portare a ritenere che la responsabilità della mancata formalizzazione dell’intesa raggiunta con la sorella non sarebbe a lui imputabil e ma a quest’ultima, che non avrebberispettato il suo impegno di sot- toscrivere l’atto di frazionamento necessario alla modificazione catastale del confine. Sotto tale aspetto, le censure formulate con il ricorso (in parti- colare, con il quarto motivo dello stesso), si risolvono, nella so- stanza,in una contestazione della valutazione delle prove, che risulta invero operata prudentemente dalla C orte d’appello e sostenuta da adeguata motivazione, non meramente appa- rente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. La Corte d’appello, sulla base delle prove acquisite, ha accer- tato, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA] non si era affatto rifiutata di Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 sottoscrivere l’atto di frazionamento necessario alla modifica- zione catastale del confine, osservando che, del resto,non era stato fissato un termine “perentorio” a tal fine (ed èappena il caso di osservare, in proposito, a soli fini di completezza di esposizione, che dalla stessa trascrizione del contenuto dei ver- bali delle deposizioni testimoniali contenuta nel ricorso, effetti- vamente, pare emergere che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse mai di- chiarataindisponibile a farlo, una volta ottenuta la concessione in sanatoria per le sue costruzioni). Nella sostanza, dunque, la Corte territorialeha – in parte anche implicitamente, ma inequivocabilmente– accertato , valutando le prove, che non poteva ritenersi contraria a buona fede la condotta dell’attrice, la qualeintendeva procedere alla forma- lizzazione di quell’accordo(ai fini della modificazione catastale del confine) una volta ottenuta la concessione in sanatoria, e che era stata, invece, contraria a buona fede la condotta del convenuto che aveva revocato l’autorizzazione già data, ai fini dell’ottenimento della concessioneda parte della sorella, prima che questa fosse effettivamente rilasciata, impedendo definiti- vamentela realizzazione dello scopo finale dell’intesa. Rispetto a tale complessiva ricostruzione in fatto della vicenda che ha dato luogo alla controversia, le censure formulate dal ricorrente si risolv o no nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente ap- parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella ri- chiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Tali censure sono, pertanto, inammissibili. 3.4 Per quanto riguarda, invece, la qualificazione d e i fatti, la decisione impugnata contiene delle evidenti inesattezze di ca- rattere giuridico che, però, non incidono sulla conformità a di- ritto della decisione finale, la quale, pertanto, può essere Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 confermata, con correzione della sua motivazione, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 3.4.1Non è revocabile in dubbio che l’accordo contrattuale tra le parti per l’autorizzazione alla costruzione in violazione delle distanze e, in corrispettivo, la modifica dei confini tra le rispet- tive proprietà, avrebbe dovuto essere concluso in forma scritta ad substatiam, ai sensi dell’art. 1350 c.c., per essere giuridica- mente vincolante. L’oggetto di un siffatto regolamento contrattuale incide certa- mente su diritti di natura immobiliare e, di conseguenza, il con- tratto avrebbe, effettivamente, dovuto essere concluso in forma scritta (ad substantiam)a pena di nullità (per il diritto di edificare a distanza inferiore di quella legale, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3684 del 12/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 577 del 29/01/1982;Sez. 2, Sentenza n. 6712 del 18/07/1994 ; Sez. 2, Sentenza n. 4353 del 29/04/1998;Sez. 2, Sentenza n. 9576 del 26/04/2006; Sez. 2, Ordinanza n. 20958 del 22/08/2018; altrettanto è a dirsi per la modifica dell’originario confine tra fondi contigui, che implicauna cessione, eventual- mente reciproca, di parte delle proprietà immobiliari). La questione della forma del suddetto accordo non èstata, pe- raltro, presa espressamente in considerazione, né dalla Corte d’appello, né dal Tribunale. Il Tribunale, in proposito, si è limitato ad affermare che «non risulta che le parti abbiano inteso attribuire a tale accordo ca- rattere giuridico e vincolante e, pertanto, non sono eseguibili in questa sede i reciproci “obblighi” informalmente assunti dalle parti». Neanche la Corte d’appello, in effetti, ha attribuito rilievo al la questione dei requisiti di forma dell’intesa tra le parti , per quanto,a differenza del T ribunale, ne abbia afferm ato il rilievo giuridico ed il carattere vincolante e abbia ritenuto sussistere la responsabilità risarcitoria del convenuto, per avere egli dato Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 causa alla sua mancata pienaattuazione nelle forme necessa- rie,considerando tale condotta contrari a a buona fede. 3.4.2La fattispecie alla base della responsabilità del convenuto allegata dall’attrice èstata espressamente qualificata dal T ribu- nale in terminidi responsabilità aquiliana, ai sensi dell’art. 2043 c.c.(per quanto il giudice di primo grado abbia poi escluso in concreto la sussistenza di siffatta responsabilità). La Corte d’appello non ha né confermato, né espressamente smentito,tale qualificazione, pur giungendo a riconoscere sus- sistente la responsabilità del convenuto, nei termini già esposti. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, risulta let- teralmente formulata sulla base dei seguenti passaggi logici e giuridici: «L’accordo suggellato ed ammesso da entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA]- lice, non può considerarsi come privo di carattere giuridico e vincolantecome affermato dal Tribunale; invero l’accordo pre- vedeva per entrambe le parti l’esecuzione di un atto rilevante da un punto di vista giuridico e pertanto capace di infondere in ciascuna delle parti una legittima aspettativa»; «l’accordo in parola ad avviso di questa Corte deve qualificarsi come un ne- gozio capace di generare un vincolo giuridicotra le parti in ra- gione della volontà espressa dalle stesse e dell’affidamentoche una parte aveva riguardo alla prestazione promessa dall’altra»; «inquadrato quindi il rapporto tra le parti come generatore di un vincolo giuridico, ne deriva cheDi [OSCURATO:PERSONA] deve rite- nersi responsabile per aver revocato l’autorizzazione previa- mente concessa, in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA], come risulta dagli atti e dalla testimonianza del geom. [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa CTU, ha rispettato il suo impegno di sottoscrivere l’atto di frazionamento necessario alla modificazione catastale del confine.Né è possibile parlare di tardività di detto adempi- mento posto che non risulta dagli atti che le parti avessero in- dicato un termine perentorio per lo stesso». Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 Orbene, tale motivazione è certamente da ritenere erronea in diritto. I termini utilizzati per qualificare l’intesa in termini di“negozio”, “vincolante”,idoneo a generare un “vincolo giuridico”, sono, in- fatti, senz’altro incompatibili e contraddittori , sul piano giuri- dico,rispetto ai termini utilizzati per indicare gli effetti derivanti dalla stessaintesa in termini di “ legittima aspettativa ” e di “ af- fidamento”per le parti. I primi presuppongono, infatti, la sussistenza di un valido ac- cordo contrattuale, rimasto inadempiuto. I secondi, invece, li- mitano la rilevanza della condotta delle parti al piano della mera lesione dell’affidamento e delle legittime aspettative nascenti dalle trattative intercorse tra di esse , sfociate in un’intesa sui termini dell’accordoda formalizzare , ma non ( ancora ) consa- crate in un vero e proprio valido accordo contrattuale scritto: cioè, attribuiscono rilevanza giuridica a lla vicenda esclusiva- mente sul pianodelle trattative precontrattuali e della relativa responsabilità. Deve, peraltro, senz’altro escludersi, per le ragioni già viste, che si possa parlare di un valido accordo negoziale tra le parti, anche in considerazione della natura dei diritti oggetto dello stesso. Sotto tale profilo, quindi, la motivazione della decisione impu- gnata è certamente erronea in diritto, per quanto riguarda i ri- ferimenti alla rilevanza giuridica vincolante dell’accordo tra le parti,quale valido contratto tra le stesse stipulato e, quindi, alla rilevanza della condotta del convenuto sul piano dell’inadempi- mento alle obbligazioni derivanti da un siffatto contratto. 3.4.3 Tanto premesso, i chiar i ed espress i riferiment i operat i dalla Corte d’appello alla «legittima aspettativa» che le tratta- tive tra le parti avevanodeterminato in ciascuna di esse, non- ché all’«affidamentoche una parte aveva riguardo alla presta- zione promessa dall’altra», unitamente all’accertamento di Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 fatto in ordine al carattere contrario a buona fede della condotta di [OSCURATO:PERSONA], per avere questideterminato l’interruzione di tali trattative, avendo revocato l’autorizzazione concessa ai fini dell’ottenimento del titolo edilizio richiesto dalla sorella, senza alcuna responsabilità di quest’ultima, devono ritenersi, comunque,idonei a giustificare la responsabilità riconosciuta a carico del convenuto, sotto il profilo della responsabilità pre- contrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., sussisten- done tutti i presupposti (cfr., in proposito, per tutte, Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 34510 del 16/11/2021: «per ritenere inte- grata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsa- bilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del con- tratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato mo- tivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsa- bilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;la verifica della ri- correnza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di le- gittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fat[t]o decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti»; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/04/2016; Sez. 3, Sen- tenza n. 7768 del 29/03/2007;Sez. L, Sentenza n. 8723 del 7/05/2004). Sotto il profilo indicato, il dispositivo finale della decisione im- pugnata risulta, quindi, conforme a diritto. La Corte d’appello ha, infatti, sostanzialmente accertato che Sandro (e non Lidia)[OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile di un in- giustificato recesso dalle trattativein corso con la sorella e , co- munque, ha tenuto un comportamento sleale e contrario a buona fede, revocando la propria autorizzazione all’edificazione Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 dei manufatti della sorella sul confine delle rispettive proprietà, così impedendo la realizzazione dell’intesa verbale,che avrebbe dovuto essere perfezionata nelle forme necessarie,e d in rela- zione allaquale Lidia aveva maturato un legittimo affidamento ed una ragionevole aspettativa, non essendo del resto quest’ul- tima venuta meno in alcun modo agli impegni assunti nel corso delle suddette trattativee non avendo essa , quindi , tenuto af- fatto un comportamento contrario a buona fede. 3.4.4Le conclusioni sin qui esposte trovano ulteriore conferma anche nel rilievo che la Corte d’appelloha riconosciuto il danno conseguente alla responsabilità del convenutonei limiti dell’in- teresse negativo, cioè esclusivamente nei limiti coerenti proprio con la natura precontrattuale di tale responsabilità. Non è stata, infatti, riconosciutala responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i danni conseguenti al mancato conseguimento, da parte della sorella, dei vantaggi riconducibili alla integrale at- tuazione dell’accordo, ma solo di quelli « costituiti dalle spese sostenute prima della revoca dell’autorizzazione», vale a dire per le spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative, che è proprio il danno risarcibile in caso di responsabilità pre- contrattuale, ovvero il cd. interesse negativo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24625 del 3/12/2015: «in tema di responsabi- litàprecontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solointeresse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclu- sione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipu- lazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equita- tiva»; giurisprudenza consolidata di questa Corte; ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 9157 del 30/08/1995;Sez. 1, Sentenza n. 7997 del 26/08/1997;Sez. 1, Sentenza n. 146 del 10/01/1998; Sez. 3, Sentenza n. 15172 del 10/10/2003;Sez. 3, Sentenza n. 12313 del 10/06/2005; Sez. 2, Sentenza n. 4718 del 10/03/2016;Sez. 3, Ordinanza n. 19202 del 6/07/2023). Ric. n. 27927/2020 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 Anche sotto tale profilo, pertanto, il dispositivo finale della de- cisione impugnata deve ritenersi conforme a diritto, salva la correzione della sua motivazione, nei sensi sin qui esposti, con conseguente rigetto dei motivi di ricorso in esame. 4.Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione della decisione impugnata, nei sensi precisati in parte motiva , ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine,sia in considerazione dell’alterno andamento del giudi- zio nelle fasi di merito, sia in considerazione dell’erroneità in diritto della motivazione della decisione impugnata, in parte colta dai motivi del ricorso, che ne ha reso necessaria la sua correzione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso ; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
Sentenza Cassazione n. 19693/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris