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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03926/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso.

Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda; Considerato, inoltre, che tale motivo - là dove contesta genericamente l'omesso accertamento della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa assoluzione del ricorrente - non è deducibile in sede di legittimità, dal momento che i motivi d'appello vertevano unicamente sull'esclusione della recidiva; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile in quanto risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda; Considerato, inoltre, che tale motivo - là dove contesta genericamente l'omesso accertamento della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa assoluzione del ricorrente - non è deducibile in sede di legittimità, dal momento che i motivi d'appello vertevano unicamente sull'esclusione della recidiva; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/