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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 00624/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/1918 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ji, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del suo difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale, in data 5 novembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato allo stesso, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. ed a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la pena concordata dalle parti in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 lettera C e 2-sexies cod. strada (guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno, accertata in Bologna il 7 ottobre 2016).

Due i motivi di lagnanza.

1.1. Con il primo, il deducente lamenta l'abnormità del provvedimento, emesso de plano ed in violazione del principio del contraddittorio, non essendosi celebrata l'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen..

1.2. Con il secondo il ricorrente denuncia violazione di legge nella parte in cui il provvedimento impugnato non dispone la revoca del decreto penale opposto, osservando che ciò comporta per il medesimo la soggezione sia alla pena patteggiata, sia a quella del decreto penale di condanna, ed evidenziando tra l'altro che il reato per cui vi é condanna é ormai estinto per prescrizione.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso é inammissibile.

3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che non vi é alcuna abnormità nel provvedimento emesso de plano, atteso che la mancata celebrazione dell'udienza conseguente alla richiesta di patteggiamento é qualificata, pacificamente, come nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 6, Sentenza n. 344 del 29/11/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216831; Sez. 4, Sentenza n. 5066 del 16/12/2010, dep. 2011, Macaj, Rv. 249565); tale ipotesi non rientra tra quelle che possono formare oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ma del resto, già in base alla giurisprudenza antecedente la riforma di cui alla legge n. 103 del 2017 (che ha delimitato i casi di ricorribilità avverso le sentenze di patteggiamento), il ricorso avverso la pronuncia di applicazione di pena pronunciata de plano doveva essere comunque sorretto, a pena di inammissibilità, da uno specifico interesse del ricorrente, che era onere di quest'ultimo allegare, specie laddove la pena applicata corrisponda a quella congiuntamente richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034; Sez. 6, Sentenza n. 344 del 29/11/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA] cit.); e, nel caso di specie, tale onere di allegazione non risulterebbe neppure assolto.

3.2. Quanto al secondo motivo, é pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che la mancata revoca del decreto penale di condanna non determina la nullità del giudizio conseguente all'opposizione al decreto, in quanto la revoca é un antecedente indefettibile, ope legis, del giudizio di opposizione, per la cui omissione non é prevista alcuna sanzione processuale (Sez. 3, Sentenza n. 41592 del 03/05/2017, Bellini, Rv. 270892; Sez. 3, Sentenza n. 22013 del 13/04/2010, Dainese, Rv. 247277).

3.3. Va da sé che l'inammissibilità del ricorso priva di fondamento l'eccezione di prescrizione del reato, che sarebbe comunque intervenuta dopo la sentenza impugnata (Sez.

U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L.

Rv. 217266).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/1918 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ji, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del suo difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale, in data 5 novembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato allo stesso, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. ed a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la pena concordata dalle parti in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 lettera C e 2-sexies cod. strada (guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno, accertata in Bologna il 7 ottobre 2016). Due i motivi di lagnanza. 1.1. Con il primo, il deducente lamenta l'abnormità del provvedimento, emesso de plano ed in violazione del principio del contraddittorio, non essendosi celebrata l'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen.. 1.2. Con il secondo il ricorrente denuncia violazione di legge nella parte in cui il provvedimento impugnato non dispone la revoca del decreto penale opposto, osservando che ciò comporta per il medesimo la soggezione sia alla pena patteggiata, sia a quella del decreto penale di condanna, ed evidenziando tra l'altro che il reato per cui vi é condanna é ormai estinto per prescrizione. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso é inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che non vi é alcuna abnormità nel provvedimento emesso de plano, atteso che la mancata celebrazione dell'udienza conseguente alla richiesta di patteggiamento é qualificata, pacificamente, come nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 6, Sentenza n. 344 del 29/11/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216831; Sez. 4, Sentenza n. 5066 del 16/12/2010, dep. 2011, Macaj, Rv. 249565); tale ipotesi non rientra tra quelle che possono formare oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; ma del resto, già in base alla giurisprudenza antecedente la riforma di cui alla legge n. 103 del 2017 (che ha delimitato i casi di ricorribilità avverso le sentenze di patteggiamento), il ricorso avverso la pronuncia di applicazione di pena pronunciata de plano doveva essere comunque sorretto, a pena di inammissibilità, da uno specifico interesse del ricorrente, che era onere di quest'ultimo allegare, specie laddove la pena applicata corrisponda a quella congiuntamente richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034; Sez. 6, Sentenza n. 344 del 29/11/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA] cit.); e, nel caso di specie, tale onere di allegazione non risulterebbe neppure assolto. 3.2. Quanto al secondo motivo, é pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che la mancata revoca del decreto penale di condanna non determina la nullità del giudizio conseguente all'opposizione al decreto, in quanto la revoca é un antecedente indefettibile, ope legis, del giudizio di opposizione, per la cui omissione non é prevista alcuna sanzione processuale (Sez. 3, Sentenza n. 41592 del 03/05/2017, Bellini, Rv. 270892; Sez. 3, Sentenza n. 22013 del 13/04/2010, Dainese, Rv. 247277). 3.3. Va da sé che l'inammissibilità del ricorso priva di fondamento l'eccezione di prescrizione del reato, che sarebbe comunque intervenuta dopo la sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L. Rv. 217266). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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