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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09523/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIcg7;vviscLajle_p.arED udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 27410/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art.659 cod. pen., perché, in qualità di gestore di un locale, disturbava le occupazioni e il riposo dei condomini a causa degli schiamazzi dei clienti del locale e ai rumori dovuti alla frantumazione delle bottiglie; Rilevato che l'imputato ha presentato un atto di appello convertito in ricorso per cassazione con cui ha lamentato l'omesso accertamento della sua responsabilità perché la polizia municipale non aveva identificato i responsabili degli schiamazzi (primo motivo); il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo); il diniego del beneficio della pena sospesa (terzo motivo); l'adozione delle statuizioni civili mediante revoca della provvisionale (quarto motivo); Rilevato che il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] non è abilitato a patrocinare in cassazione e che il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIcg7;vviscLajle_p.arED udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 27410/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art.659 cod. pen., perché, in qualità di gestore di un locale, disturbava le occupazioni e il riposo dei condomini a causa degli schiamazzi dei clienti del locale e ai rumori dovuti alla frantumazione delle bottiglie; Rilevato che l'imputato ha presentato un atto di appello convertito in ricorso per cassazione con cui ha lamentato l'omesso accertamento della sua responsabilità perché la polizia municipale non aveva identificato i responsabili degli schiamazzi (primo motivo); il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo); il diniego del beneficio della pena sospesa (terzo motivo); l'adozione delle statuizioni civili mediante revoca della provvisionale (quarto motivo); Rilevato che il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] non è abilitato a patrocinare in cassazione e che il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09523/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris