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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 1979

Cassazione n. 00285/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1979 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con riguardo al trattamento sanzionatorio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato (condizionato alla acquisizione dei filmati registrati dalle telecamere del locale nei pressi del quale erano stati consumati i delitti contestati), confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato furto e tentata rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 144 cod. proc. pen.): la querela della persona offesa, di nazionalità scozzese era stata tradotta in lingua inglese dall'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva raccolto la denuncia; costui, qualora fosse chiamato a testimoniare non avrebbe potuto riferire sulle dichiarazioni raccolte.

L'interprete verserebbe pertanto in una condizione di incompatibilità che si riverbererebbe sulla utilizzabilità della querela; Si allegava, inoltre, che la/modalità di traduzione della querela (scritta in italiano e poi 5t. tradotta) inficerebbe la credibilità dei suoi contenuti;

2.2. violazione di legge (artt. 56, 624, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, decisa senza che la Corte di appello visionasse integralmente i filmati, che sarebbero decisivi per smentire la versione della persona offesa;

2.3. violazione di legge (art. 133, art. 62, n. 4) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva che (a) sarebbero stati determinati in modo eccessivo sia la pena base, che l'aumento per la continuazione; (b) che sarebbero illegittimi anche il riconoscimento delle aggravanti e la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.; (c) che avrebbe dovuto essere considerata la possibilità di ridurre la pena per lieve entità del fatto, in ossequio a quanto previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.Si deduce l'inutilizzabilità della querela perché raccolta dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria che la ha tradotta in inglese, lingua nota al querelante.

L'art. 144 cod. proc. pen. prescrive che non può svolgere la funzione dell'interprete la persona che (a) ha una incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen., (b) ha facoltà di astenersi dal testimoniare ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., (c) è chiamata a prestare l'ufficio di testimone o di perito, (d) è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Tanto premesso, il collegio osserva che l'ufficiale di polizia giudiziaria che svolge le indagini - e che raccoglie la querela - può essere assunto come testimone, dato che non ha alcuna incompatibilità con tale ufficio, sebbene egli, nel caso in cui fosse chiamato a riferire sullo sviluppo delle investigazioni, non possa riferire sulle dichiarazioni assunte e verbalizzate nel corso delle indagini come prescritto dall'art. 195, comma 4 cod. proc. pen Dunque: l'ufficiale di polizia giudiziaria che raccoglie la querela non versa in alcuna situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone, né ha "facoltà" dì astenersi dal testimoniare ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., il che esclude che, sotto tale profilo, lo stesso sia incompatibile con la funzione di interprete.Peraltro quando ha effettuato la traduzione l'ufficiale che ha raccolto la querela non era stato chiamato a svolgere la funzione di testimone, dunque non versava neanche sotto tale profilo in una situazione di incompatibilità.

Conferma l'insussistenza dell'incompatibilità la condivisa giurisprudenza secondo cui può assumere l'ufficio di testimone la persona che abbia svolto l'attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi "inversa" dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete (Sez. 5, n. 4561 del 24/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 286314 - 01).

1.2. In sintesi, deve essere affermato che chi è chiamato a svolgere la funzione di testimone, perché indicato nella lista ex art. 498 cod. proc. pen. non può - dopo il suo inserimento nella lista testi - svolgere la funzione di interprete; diversamente chi svolge la funzione di interprete non matura alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone. 1.3.Quanto alle contestazioni relative alle modalità di traduzione della querela - che sarebbe stata scritta in italiano e, solo successivamente sarebbe stata tradotta in inglese - il collegio rileva che la questione risulta proposta per la prima volta in Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva, e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. pen.; a ciò si aggiunge che non è stata indicata la rilevanza decisiva delle dichiarazioni delle quali si contesta la credibilità.

La doglianza, pertanto, non supera la soglia di ammissibilità sia perché introduce tardivamente censure che richiedono una valutazione di merito, sia perché il contenuto della querela non ha un carattere decisivo, dato che la conferma della responsabilità risulta fondata su una provvista probatoria multiforme e composta, oltre che dalla querela, anche dai filmati, dai fotogrammi e dalle dichiarazioni di un testimone oculare (pag. 3 della sentenza impugnata). 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.

Il ricorrente deduce che non sono stati visionati i filmati, la cui acquisizione costituiva la "condizione" del giudizio abbreviato; i filmati sarebbero decisivi perché smentirebbero la ricostruzione della condotta effettuata dai giudici di merito.

Invero con tale motivo il ricorrente contesta, in modo assertivo, quanto ritenuto dalla Corte di appello, senza confrontarsi con il decisivo passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che i fotogrammi risultavano «anche più chiari» del filmato (pag. 4).

Tale comparazione, contrariamente a quanto dedotto, non può che fondarsi sulla visione dei filmati, negata apoditticamente dal ricorrente.3.11 terzo motivo è fondato nei termini che si indicheranno di seguito.

3.1. La Corte di appello, nel ritenere che le circostanze attenuanti generiche erano state concesse bilanciandole in equivalenza con le contestate aggravanti aveva ritenuto che, all'esito del bilanciamento, la pena base della reclusione dovesse essere determinata nel "minimo", indicando tale minimo in anni "sei" invece che in anni "cinque", che, invero, costituisce il minimo edittale previsto per la rapina non aggravata.

Si tratta di un errore emendabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619, comma 2 cod. proc. pen., dato che la sua correzione non richiede l'esercizio di alcun potere discrezionale.

La pena detentiva deve essere, pertanto, così determinata: - pena base: anni cinque di reclusione, - ridotta per il tentativo: anni due e mesi sei di reclusione (applicando la stessa diminuzione - la metà - scelta dai giudici di mento), - aumentata la continuazione: anni tre di reclusione - ridotta per il rito: anni due di reclusione.

3.2. Le contestazioni in ordine al riconoscimento delle aggravanti sono infondate, in quanto la Corte di appello ha confermato la scelta del tribunale, rilevando la presenza sia del ricorso alla destrezza, che della consumazione del fatto in più persone riunite, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

3.2. L'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) era stata richiesta con l'atto di appello in modo generico, facendo riferimento all'assenza di danno.

Tale genericità della contestazione ha generato l'inammissibilità della questione già in grado di appello, legittimando il silenzio della sentenza impugnata sul punto sommariamente devoluto.

In materia si ribadisce che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (tra le altre: Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

Si osserva comunque che la Corte di merito ha rilevato la particolare intensità del dolo - desumibile dalla reiterazione della violenza -» effettuato una valutazione che osta al riconoscimento della attenuante, che, pertanto può ritenersi implicitamente rigettata.

3.4. Quanto alla sussistenza delle condizioni per concedere la diminuente introdotta dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2024, si osserva quanto segue.

3.4.1. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l'esigenza dell'attenuante in questione - in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. - trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa» dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «"l'individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile "personale" la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)».

I giudici della Consulta hanno anche affermato che «il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)».

E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.).

Si tratta di un intervento funzionale a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni "minime", la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole; dunque, contraria alle indicazioni contenute nell'art. 27 della [OSCURATO:PERSONA].

3.4.2. Tale pronuncia, se sopravvenuta alla sentenza di condanna in grado di appello può legittimare la richiesta di annullamento della condanna inflitta in secondo grado sempre che, con il ricorso, si indichino specifici argomenti a sostegno di un rinnovato vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, diretti (a) alla verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta; (b) all'applicazione in concreto della diminuzione (che è discrezionale in quanto possibile "fino ad un terzo"), ove tali condizioni siano in concreto considerate sussistenti. 3.4.3.Nel caso in esame la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 628 cod. pen. è intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, che risale al 26 febbraio 2024.

Dunque, il ricorrente, in astratto, aveva il diritto di invocare l'annullamento della sentenza di condanna per ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni per applicare la diminuente introdotta dalla Corte costituzionale (la rilevazione delle condizioni che legittimano la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza delle condizioni per riconoscere l'attenuante è possibile anche ex officio: Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286432).

Tuttavia, in concreto, tale diritto è stato esercitato invocando il riconoscimento della levità del danno, senza confrontarsi con la parte della motivazione che ha, invece, tratteggiato una condotta di allarmante gravità, caratterizzata dalla reiterazione in tempi brevi della violenza, consumata in più persone riunite, e, dunque, da una elevata intensità del dolo (pag. 6 della sentenza impugnata).

5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere senza rinvio limitatamente alla misura della pena detentiva che si determina in anni due di reclusione.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1979 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con riguardo al trattamento sanzionatorio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato (condizionato alla acquisizione dei filmati registrati dalle telecamere del locale nei pressi del quale erano stati consumati i delitti contestati), confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato furto e tentata rapina aggravata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 144 cod. proc. pen.): la querela della persona offesa, di nazionalità scozzese era stata tradotta in lingua inglese dall'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva raccolto la denuncia; costui, qualora fosse chiamato a testimoniare non avrebbe potuto riferire sulle dichiarazioni raccolte. L'interprete verserebbe pertanto in una condizione di incompatibilità che si riverbererebbe sulla utilizzabilità della querela; Si allegava, inoltre, che la/modalità di traduzione della querela (scritta in italiano e poi 5t. tradotta) inficerebbe la credibilità dei suoi contenuti; 2.2. violazione di legge (artt. 56, 624, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, decisa senza che la Corte di appello visionasse integralmente i filmati, che sarebbero decisivi per smentire la versione della persona offesa; 2.3. violazione di legge (art. 133, art. 62, n. 4) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva che (a) sarebbero stati determinati in modo eccessivo sia la pena base, che l'aumento per la continuazione; (b) che sarebbero illegittimi anche il riconoscimento delle aggravanti e la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.; (c) che avrebbe dovuto essere considerata la possibilità di ridurre la pena per lieve entità del fatto, in ossequio a quanto previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.Si deduce l'inutilizzabilità della querela perché raccolta dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria che la ha tradotta in inglese, lingua nota al querelante. L'art. 144 cod. proc. pen. prescrive che non può svolgere la funzione dell'interprete la persona che (a) ha una incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen., (b) ha facoltà di astenersi dal testimoniare ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., (c) è chiamata a prestare l'ufficio di testimone o di perito, (d) è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Tanto premesso, il collegio osserva che l'ufficiale di polizia giudiziaria che svolge le indagini - e che raccoglie la querela - può essere assunto come testimone, dato che non ha alcuna incompatibilità con tale ufficio, sebbene egli, nel caso in cui fosse chiamato a riferire sullo sviluppo delle investigazioni, non possa riferire sulle dichiarazioni assunte e verbalizzate nel corso delle indagini come prescritto dall'art. 195, comma 4 cod. proc. pen Dunque: l'ufficiale di polizia giudiziaria che raccoglie la querela non versa in alcuna situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone, né ha "facoltà" dì astenersi dal testimoniare ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., il che esclude che, sotto tale profilo, lo stesso sia incompatibile con la funzione di interprete.Peraltro quando ha effettuato la traduzione l'ufficiale che ha raccolto la querela non era stato chiamato a svolgere la funzione di testimone, dunque non versava neanche sotto tale profilo in una situazione di incompatibilità. Conferma l'insussistenza dell'incompatibilità la condivisa giurisprudenza secondo cui può assumere l'ufficio di testimone la persona che abbia svolto l'attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi "inversa" dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete (Sez. 5, n. 4561 del 24/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 286314 - 01). 1.2. In sintesi, deve essere affermato che chi è chiamato a svolgere la funzione di testimone, perché indicato nella lista ex art. 498 cod. proc. pen. non può - dopo il suo inserimento nella lista testi - svolgere la funzione di interprete; diversamente chi svolge la funzione di interprete non matura alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone. 1.3.Quanto alle contestazioni relative alle modalità di traduzione della querela - che sarebbe stata scritta in italiano e, solo successivamente sarebbe stata tradotta in inglese - il collegio rileva che la questione risulta proposta per la prima volta in Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva, e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. pen.; a ciò si aggiunge che non è stata indicata la rilevanza decisiva delle dichiarazioni delle quali si contesta la credibilità. La doglianza, pertanto, non supera la soglia di ammissibilità sia perché introduce tardivamente censure che richiedono una valutazione di merito, sia perché il contenuto della querela non ha un carattere decisivo, dato che la conferma della responsabilità risulta fondata su una provvista probatoria multiforme e composta, oltre che dalla querela, anche dai filmati, dai fotogrammi e dalle dichiarazioni di un testimone oculare (pag. 3 della sentenza impugnata). 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Il ricorrente deduce che non sono stati visionati i filmati, la cui acquisizione costituiva la "condizione" del giudizio abbreviato; i filmati sarebbero decisivi perché smentirebbero la ricostruzione della condotta effettuata dai giudici di merito. Invero con tale motivo il ricorrente contesta, in modo assertivo, quanto ritenuto dalla Corte di appello, senza confrontarsi con il decisivo passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che i fotogrammi risultavano «anche più chiari» del filmato (pag. 4). Tale comparazione, contrariamente a quanto dedotto, non può che fondarsi sulla visione dei filmati, negata apoditticamente dal ricorrente.3.11 terzo motivo è fondato nei termini che si indicheranno di seguito. 3.1. La Corte di appello, nel ritenere che le circostanze attenuanti generiche erano state concesse bilanciandole in equivalenza con le contestate aggravanti aveva ritenuto che, all'esito del bilanciamento, la pena base della reclusione dovesse essere determinata nel "minimo", indicando tale minimo in anni "sei" invece che in anni "cinque", che, invero, costituisce il minimo edittale previsto per la rapina non aggravata. Si tratta di un errore emendabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619, comma 2 cod. proc. pen., dato che la sua correzione non richiede l'esercizio di alcun potere discrezionale. La pena detentiva deve essere, pertanto, così determinata: - pena base: anni cinque di reclusione, - ridotta per il tentativo: anni due e mesi sei di reclusione (applicando la stessa diminuzione - la metà - scelta dai giudici di mento), - aumentata la continuazione: anni tre di reclusione - ridotta per il rito: anni due di reclusione. 3.2. Le contestazioni in ordine al riconoscimento delle aggravanti sono infondate, in quanto la Corte di appello ha confermato la scelta del tribunale, rilevando la presenza sia del ricorso alla destrezza, che della consumazione del fatto in più persone riunite, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.2. L'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) era stata richiesta con l'atto di appello in modo generico, facendo riferimento all'assenza di danno. Tale genericità della contestazione ha generato l'inammissibilità della questione già in grado di appello, legittimando il silenzio della sentenza impugnata sul punto sommariamente devoluto. In materia si ribadisce che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (tra le altre: Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Si osserva comunque che la Corte di merito ha rilevato la particolare intensità del dolo - desumibile dalla reiterazione della violenza -» effettuato una valutazione che osta al riconoscimento della attenuante, che, pertanto può ritenersi implicitamente rigettata. 3.4. Quanto alla sussistenza delle condizioni per concedere la diminuente introdotta dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2024, si osserva quanto segue. 3.4.1. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l'esigenza dell'attenuante in questione - in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. - trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa» dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «"l'individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile "personale" la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)». I giudici della Consulta hanno anche affermato che «il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il "principio di proporzione" fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall'altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)». E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell'art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.). Si tratta di un intervento funzionale a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni "minime", la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole; dunque, contraria alle indicazioni contenute nell'art. 27 della [OSCURATO:PERSONA]. 3.4.2. Tale pronuncia, se sopravvenuta alla sentenza di condanna in grado di appello può legittimare la richiesta di annullamento della condanna inflitta in secondo grado sempre che, con il ricorso, si indichino specifici argomenti a sostegno di un rinnovato vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, diretti (a) alla verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta; (b) all'applicazione in concreto della diminuzione (che è discrezionale in quanto possibile "fino ad un terzo"), ove tali condizioni siano in concreto considerate sussistenti. 3.4.3.Nel caso in esame la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 628 cod. pen. è intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, che risale al 26 febbraio 2024. Dunque, il ricorrente, in astratto, aveva il diritto di invocare l'annullamento della sentenza di condanna per ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni per applicare la diminuente introdotta dalla Corte costituzionale (la rilevazione delle condizioni che legittimano la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza delle condizioni per riconoscere l'attenuante è possibile anche ex officio: Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286432). Tuttavia, in concreto, tale diritto è stato esercitato invocando il riconoscimento della levità del danno, senza confrontarsi con la parte della motivazione che ha, invece, tratteggiato una condotta di allarmante gravità, caratterizzata dalla reiterazione in tempi brevi della violenza, consumata in più persone riunite, e, dunque, da una elevata intensità del dolo (pag. 6 della sentenza impugnata). 5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere senza rinvio limitatamente alla misura della pena detentiva che si determina in anni due di reclusione. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all
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