CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata, con o senza rinvio l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la condanna pronunciata dal Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di peculato di cui ai capi a), b), c), d), e), f), k), I), m), s) alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, deducendo, per il tramite dei suoi difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i seguenti tre motivi di ricorso. 2.1. Errata applicazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione in rapporto al requisito della disponibilità nel peculato. La motivazione non risponde alle deduzioni in appello, con le quali si era rappresentato che, in base alla normativa regolamentare interna del Consiglio regionale del [OSCURATO:PERSONA]: a) la gestione dei fondi erogati dal Consiglio regionale per il funzionamento dei gruppi consiliari era demandata esclusivamente al capogruppo ([OSCURATO:PERSONA]), il quale dava indicazioni sulle spese da rimborsare; b) l'impiegata amministrativa (segretaria Pravisani che, in qualità di teste, ha confermato la procedura) verificava gli scontrini portati a rimborso, provvedendo, nelle situazioni dubbie, a chiedere il benestare al loro pagamento al capogruppo; c) se le spese non risultavano conformi, i relativi giustificativi venivano restituiti al richiedente senza provvedere alla liquidazione; d) solo una volta superato il doppio vaglio di ammissibilità, il consigliere regionale era rimborsato. Di conseguenza, mancava in capo al ricorrente, consigliere regionale, la disponibilità del denaro, il che preclude la configurabilità del reato secondo le indicazioni fornite dalla recente giurisprudenza di legittimità (proprio in relazione al Consiglio regionale del [OSCURATO:PERSONA], a contrario, Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, dep. 2020, Valenti, Rv. 278809, dove il rimborso non era seguito da uno specifico controllo da parte del capogruppo; Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282742; Sez. 6, n. 29678 del 07/07/2022, Valenti, non mass.). La necessità di un preventivo vaglio da parte del capogruppo implica inoltre l'insussistenza del dolo, in capo all'imputato configurandosi, al limite, un atteggiamento colposo in ordine alla richiesta di rimborso di spese non ammissibili. 2.2. Errata applicazione del concorso in peculato e degli artt. 190 e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione quanto all'onere probatorio riguardo all'indebita destinazione delle somme a scopi non consentiti dalla legge. All'imputato sono contestate somme relative a 18 scontrini presuntivamente irregolari - dei circa ben 40.000 scrutinati in fase di indagine -, per un totale di C 2.351 di cui C 1.729 restituiti prima che il [OSCURATO:PERSONA] venisse a conoscenza, con la notifica dell'informazione di garanzia, della contestazione formale del reato. OP-\ Ad essi si aggiungono C 7.730 per l'anno 2011 e C 32.382 per l'anno 2012 (c.d. spese minute: capo s). In relazione a tali due ultime voci non esistono tuttavia giustificativi né altra documentazione che possa comprovare o meno la rispondenza delle spese a finalità istituzionali, dal momento che, come risulta agli atti del processo, il capogruppo [OSCURATO:PERSONA] distrusse gran parte delle attestazioni di rimborso attribuite ai singoli consiglieri. Di conseguenza, non è stato possibile verificare, se non in minima parte, l'utilizzo e l'effettiva imputazione delle spese all'uno all'altro consigliere, né il rimborso è stato accertato per ciascuno degli importi in imputazione. Quindi, al di là della considerazione relativa al rapporto tra spese legittime e spese illegittime quanto alla prima categoria - criterio che avrebbe dovuto influenzare il giudizio anche in rapporto alle spese relative agli anni 2011 e 2012 -, manca la prova che le spese in oggetto (capo s) fossero certamente illegittime. I Giudici di merito hanno replicato che l'imputato avrebbe dovuto produrre idonea giustificazione, ma anche sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'inosservanza dello specifico obbligo di documentazione può dare luogo a responsabilità contabile ma non necessariamente a responsabilità penale (Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, dep. 2020, Valenti cit.). 2.3. Vizio di motivazione in ordine al dolo del peculato. La sentenza impugnata conferma la condanna per i capi diversi da quello s) escludendo che l'imputato potesse invocare la sua buona fede e un mero errore nella richiesta del rimborso. Tuttavia, ribadito che l'imputato consegnava alla segreteria del gruppo giustificativi di spesa e che riceveva i rimborsi soltanto dopo che erano passati a doppio vaglio di controllo amministrativo del capogruppo; considerato altresì che periodicamente l'imputato consegnava al gruppo centinaia di ricevute e scontrini, la sua buona fede - e quindi la mancanza di dolo - avrebbe dovuto essere desunta dalle seguenti circostanze. Agli atti del processo risulta che, in alcune occasioni, [OSCURATO:PERSONA] aveva previamente contattato la segreteria amministrativa per verificare se alcune spese che lui riteneva legittime fossero tali, ricevendone un diniego (circostanza confermata dalla segretaria di [OSCURATO:PERSONA], in indagini difensive). L'imputato apprendeva dai giornali, circa nove mesi prima di leggere il capo di imputazione nell'avviso emesso ex art 415-bis cod. proc. pen., di aver chiesto il rimborso di sette scontrini del parrucchiere; individuava altre cinque ricevute indebitamente rimborsate (capi j, k, i, o, q) e immediatamente si affrettava a disporre un bonifico in favore del gruppo consiliare per reintegrare le spese erroneamente rimborsategli.Vero è, dunque, che i rimborsi non incidono sulla tipicità oggettiva del reato (essendo il peculato un reato istantaneo); tuttavia avrebbero potuto essere valutati sotto il profilo dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Preliminarmente, una breve premessa e una distinzione. 2.1. Come emerge dalla sentenza di primo grado, il testo allora vigente delle leggi regionali [OSCURATO:PERSONA] (n. 54 del 1973; n. 52 del 1980; n. 35 del 1996) si limitava a prevedere che: i contributi versati ai presidenti dei gruppi consiliari fossero destinati alle spese di funzionamento, aggiornamento, studio, documentazione, consulenza, acquisto di beni strumentali; che i gruppi fossero obbligati a tenere le scritture contabili riportando le spese sostenute con la relativa causale e la data dei movimenti contabili. 2.2. Ciò detto, i capi a), b), c), d), e), f), k), I), m) dell'imputazione riguardano scontrini tutti relativi a spese presso un barbiere o per acquisto di profumi da donna presso il negozio "Limoni". Della loro natura extra-istituzionale, dunque, non è possibile dubitare. In base ai regolamenti interni del gruppo, i rimborsi di tali spese dovevano passare - e, come illustrato nel ricorso, effettivamente passarono - al vaglio del capogruppo [OSCURATO:PERSONA] il quale li autorizzava e che aveva dunque la disponibilità/possesso in via esclusiva dei fondi. Per contro, le spese di cui al capo s) ("spese minute") furono effettuate dapprima in contanti e, dopo il 06/11/2011, mediante carta ricaricabile "Genius", nominativamente intestata e periodicamente "ricaricata" dall'ufficio del capogruppo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con riferimento alla prima "classe" di imputazioni, e cioè ai capi a), b), c), d), e), f), k), I), m), il ricorrente è nel giusto quando evidenzia il mutato orientamento della giurisprudenza di questa Corte. Per citare soltanto le sentenze più significative, si è, per esempio, escluso che integri il peculato la condotta del consigliere regionale il quale, senza avere la disponibilità di fondi per il funzionamento del gruppo consiliare, ottenga rimborsi gravanti sul fondo del gruppo di appartenenza per spese non rimborsabili, potendo configurare il reato ex art. 314 cod. pen. solo la condotta appropriativa di denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità diretta (Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282742). E si è affermato che, ai fini della configurabilità del delitto mediante indebito utilizzo di fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, è necessario che il pubblico agente abbia disponibilità diretta del danaro, con piena capacità di prelievo dal fondo svincolata da controlli preventivi, ponendosi invece il meccanismo di anticipo della spesa, con successiva richiesta di rimborso, in antitesi con tale nozione, pur mediata, di disponibilità (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, cit.). Tali principi valgono, tuttavia - come anche precisato nella sentenza Buscemi da ultimo citata -, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato del capogruppo, essendo sufficiente, in tal caso, che il correo abbia fornito un contributo causale (sia esso morale o materiale) alla commissione del reato, nella consapevolezza e con la volontà che questo fosse realizzato. 3.2. Ciò è quanto la Corte di appello ritiene sia accaduto nel caso di specie, là dove assume che il ricorrente abbia agito in concorso (art. 110 cod. pen.) con il capogruppo [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per peculato, anche in relazione alle spese autorizzate nell'interesse del medesimo [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 6, n. 14580 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 3.3. Assume, appunto, ma non dimostra, come invece avrebbe dovuto fare. La sentenza impugnata fonda infatti assiomaticamente la condanna sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero agito in concorso tra loro, senza motivare il dolo di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'art. 110 cod. pen. Si precisa sul punto, anche in risposta alle deduzioni difensive (e, specificamente, al terzo motivo del ricorso), che molto probabilmente il [OSCURATO:PERSONA] sapeva di chiedere il rimborso di spese non rientranti negli scopi per cui il gruppo consiliare agiva. Al di là dei rilievi svolti dal ricorrente, in tal senso depone infatti il numero e la causale degli scontrini (concernenti tutti spese di barbiere e acquisti di profumi da donna sempre presso il negozio Limoni), sicché - parafrasando il noto detto - i Giudici di secondo grado devono aver supposto che errare è "colposo", ma che perseverare è "doloso". Il dolo del reato monosoggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe, tuttavia, ancora sufficiente nel caso di specie, per quanto poc'anzi esposto in merito all'impossibilità, a monte, di ravvisare la tipicità oggettiva del peculato, per il difetto del presupposto della condotta appropriativa, dal momento che il possesso o la disponibilità del denaro spettavano al solo capogruppo [OSCURATO:PERSONA], condannato in via irrevocabile anche per le spese del [OSCURATO:PERSONA]. Altro punto non adeguatamente indagato, che obbliga questa Corte ad annullare la sentenza con rinvio, concerne infatti il diverso aspetto del dolo di concorso con quest'ultimo (il capogruppo [OSCURATO:PERSONA]).Tale dolo può esplicitarsi in un accordo o essere estemporaneo; può sussistere sin dal primo episodio di peculato ovvero essere intervenuto in itinere e, pertanto, riferirsi anche soltanto ad alcuni episodi: in ogni caso va però dimostrato e non può essere tacitamente assunto, come hanno fatto i Giudici del provvedimento impugnato. 4. Quanto alle "spese minute" di cui al capo s), dalle sentenze di merito, sul punto molto sintetiche, sembra emergere che l'imputato avesse il possesso/disponibilità (personale e non mediato) del denaro caricato, a cura del capogruppo [OSCURATO:PERSONA], sulla carta "Genius" che utilizzava per le transazioni. Ne deriva che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe astrattamente configurarsi anche in via autonoma, e non necessariamente ex art. 110 cod. pen. con il capogruppo (che in relazione a tali spese è stato comunque condannato in via definitiva). In mancanza dei giustificativi (il [OSCURATO:PERSONA] non ne trattenne copia e la pronuncia impugnata riferisce che il capogruppo [OSCURATO:PERSONA], in occasione del primo accesso della Guardia di Finanza, si affrettò a distruggere con il trita-carte le richieste di rimborso), non è però chiaro se le spese in questione fossero afferenti alle attività istituzionali del gruppo oppure da queste esuberanti. I Giudici di merito hanno reputato tale dato irrilevante, desumendo la responsabilità per peculato dalla violazione, da parte dell'imputato, di un obbligo costituzionale di giustificazione, in ciò conformandosi ad alcuni precedenti di questa Corte (in particolare, a Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Provenzano, Rv. 244061, che ritenne configurabile il peculato nel caso di utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a "spese riservate", non essendosi data una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge). 4.1. Sul punto, va registrato un deciso mutamento della giurisprudenza di questa Corte la quale si è ormai compattamente attestata sulla necessità di tenere tra loro distinte la responsabilità contabile e quella penale (in tal senso, quantomeno, Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067; Sez. 6, n. 38245 del 03/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276712; Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, cit.; Sez. 6, n. 49322 del 09/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Di conseguenza, se la mancata conservazione/produzione dei giustificativi di spesa può, eventualmente, dar luogo a responsabilità contabile, essa invece potrebbe precludere - ove il carattere extra-istituzionale dell'esborso non possa essere aliunde provato - l'accertamento della responsabilità penale per peculato.Diversamente opinando, si incorrerebbe infatti in una palese inversione dell'onere probatorio, con conseguente, inammissibile, lesione del diritto costituzionale di difesa. 4.2. Ciò precisato, va d'altro canto tenuto conto della tipologia di carta di credito, che era collegata all'IBAN del conto corrente, alimentato dal capogruppo il quale anche per tale condotta ha riportato condanna. Di conseguenza, e considerato altresì che lo stesso ricorso dà atto che «solo in minima parte» di tali tipologie di spese era stata riscontrata l'imputazione al consigliere [OSCURATO:PERSONA], si impone l'annullamento della sentenza anche in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il capo s), affinché il giudice del rinvio verifichi: se, anche in assenza delle attestazioni, sussista documentazione, afferente al conto corrente, relativa alle spese; in caso positivo, accerti la rispondenza o meno di tali spese a finalità istituzionali, valutandone, in definitiva, la legittimità o illegittimità. 5. Consegue dalle argomentazioni svolte che la sentenza impugnata deve essere, annullata in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i capi a), b), c), d), e), f), k), I), m) e s) affinché il giudice del rinvio motivi in ordine ai pro