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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40958/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo e condannandola a risarcire i danni alla costituita parte civile. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo difetta di specificità perché in esso non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 2 - Il secondo motivo è inammissibile perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]>De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo e condannandola a risarcire i danni alla costituita parte civile. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo difetta di specificità perché in esso non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. 2 - Il secondo motivo è inammissibile perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]>De
Sentenza Cassazione n. 40958/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris