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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15567/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/1)7/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92f11 N. 4410/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo manifesta illogicità della motiva- zione in punto di affermazione di responsabilità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente idfondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Scrive il ricorrente: «La Corte d'Appello di Catanzaro, nel confermare la sen- tenza emessa in primo grado ha seguito un iter logico-argomentativo censurabile, sia sotto il profilo della consequenzialità tra esame dei magri elementi probatori e valutazioni della colpevolezza, sia sotto il profilo della correttezza del ragiona- mento, che, pur apparentemente coerente, risulta in realtà ingannevole sin dalle premesse. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado nel provvedimento giurisdizionale emanato ha addotto delle argomentazioni a dimostrazione della fondatezza del suo convin- cimento, prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dal ricorrente con i motivi d'appello.

Ne deriva che la motivazione, già assai scarna sul piano logico argomentativo, risulta del tutto inadeguata a spiegare il motivo per il quale si è scelto di operare una conferma della decisione adottata in primo grado.

La decisione del primo giudice, risulta così confermata, ma senza sostegno motivazionale, ed anzi, ripropone una pedissequa lettura della sentenza di primo grado».

Emerge ictu ocu/i che i motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle ar- gomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.

Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 4410/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- men

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/1)7/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92f11 N. 4410/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un unico motivo manifesta illogicità della motiva- zione in punto di affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente idfondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Scrive il ricorrente: «La Corte d'Appello di Catanzaro, nel confermare la sen- tenza emessa in primo grado ha seguito un iter logico-argomentativo censurabile, sia sotto il profilo della consequenzialità tra esame dei magri elementi probatori e valutazioni della colpevolezza, sia sotto il profilo della correttezza del ragiona- mento, che, pur apparentemente coerente, risulta in realtà ingannevole sin dalle premesse. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado nel provvedimento giurisdizionale emanato ha addotto delle argomentazioni a dimostrazione della fondatezza del suo convin- cimento, prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dal ricorrente con i motivi d'appello. Ne deriva che la motivazione, già assai scarna sul piano logico argomentativo, risulta del tutto inadeguata a spiegare il motivo per il quale si è scelto di operare una conferma della decisione adottata in primo grado. La decisione del primo giudice, risulta così confermata, ma senza sostegno motivazionale, ed anzi, ripropone una pedissequa lettura della sentenza di primo grado». Emerge ictu ocu/i che i motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle ar- gomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 4410/2025 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- men
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