CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13999/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n.76/03/2016, depositata il 09/02/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA]: a) in qualitàdi ex socio e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già cancellata dal registro delleNumero registro generale 20761/2016Numero sezionale 3790/2026Numero di raccolta generale 13999/2026Data pubblicazione 13/05/2026imprese in data 22/01/2009), l’avviso di accertamento n.T3N021404503/2013, con il quale l’Ufficio aveva determinato un maggiorreddito d’impresa a carico della predetta società per l’anno 2008, daimputare per trasparenza ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex art.5 t.u.i.r.; b) in proprio, l’avviso di accertamento n. T3N011404501/2013,con il quale era stata determinata, in proporzione alla quota dipartecipazione alla predetta società, una maggiore imposta a titolo di Irpefdi euro 48.665,00 (oltre addizionali, interessi e sanzioni), per la medesimaannualità.Il contribuente, con separati ricorsi, impugnava i due avvisi diaccertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia.[OSCURATO:PERSONA], ex socia accomandante, impugnava l’avviso diaccertamento n. T3N021404503/2013, inerente al maggior redditosocietario, nonché l’avviso n. T3N011404507/2013, notificatole ai fini Irpefex art. 5 t.u.i.r.La CTP, riuniti i quattro ricorsi, li rigettava.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale dell’Umbria. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appelloincidentale.La CTR rigettava i gravami e confermava integralmente la sentenzadi primo grado.3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi acinque motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. È rimasta intimataSimona Moschi.Con ordinanza interlocutoria, depositata il 25/02/2023, questa Corteha sospeso il giudizio fino al 10/07/2023 e rinviato a nuovo ruolo, inragione dell’istanza con cui il ricorrente aveva dichiarato di volersiavvalere delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n.197/2022.Numero registro generale 20761/2016Numero sezionale 3790/2026Numero di raccolta generale 13999/2026Data pubblicazione 13/05/2026È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con laquale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere in conseguenza dell’intervenuto perfezionamentodella procedura di definizione agevolata di cui alla predetta legge n.197/2022.Anche l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria illustrativa conla quale, confermando il perfezionamento della definizione agevolata, haconcluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR omesso dipronunciarsi sul motivo di appello con cui era stato dedotto che il giudicedi primo grado, pur avendo rilevato che l’avviso di accertamento societarioera stato notificato ad un ente già estinto, non ne aveva tratto le dovuteconseguenze in termini di nullità di tale atto e, di conseguenza, dell’avvisonotificato ai soci, la cui motivazione era basata, per relationem, su quelladel primo atto.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 145 c.p.c. e 2495 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’avviso societariofosse stato correttamente notificato agli ex soci al fine di giustificare ladeterminazione del reddito imponibile di questi ultimi. Tuttavia,trattandosi di notifica inesistente in quanto eseguita nei confronti disoggetti che non avevano più alcun potere rappresentativo dell’enteestinto, i giudici d’appello avrebbero dovuto annullare gli atti impositiviimpugnati.3. Con il terzo motivo si assume la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,Numero registro generale 20761/2016Numero sezionale 3790/2026Numero di raccolta generale 13999/2026Data pubblicazione 13/05/2026nonché del combinato disposto degli artt. 5 t.u.i.r. e 40, comma 3, deld.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,poiché la CTR è incorsa nel vizio di extrapetizione nel momento in cui haritenuto che i rapporti tributari relativi ad una società estinta andasseroregolati tra l’Erario e gli ex soci, trattandosi di questione estranea althema decidendum. Inoltre, i giudici d’appello hanno errato nelconfigurare la legittimità dell’accertamento unitario tra società e soci, inquanto la nullità dell’avviso emesso nei confronti della prima avrebbedovuto comportare l’invalidità anche degli atti indirizzati ai soci pertrasparenza.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., peraver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era statalamentata l’omessa pronuncia della CTP in ordine all’eccezione diviolazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. n.600/1973, posto che l’Amministrazione finanziaria non aveva redatto ilverbale inerente all’ultimo incontro svoltosi tra le parti in sede dicontraddittorio endoprocedimentale.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 12, commi 4 e 7, della legge n. 212/2000, dell’art. 21-septiesdella legge n. 241/1990, degli artt. 7, comma 1, e 12, comma 7, dellalegge n. 212/2000, dell’art. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973 edell’art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR sostenuto che, in materia ditributi “non armonizzati”, alla luce di quanto enunciato da Cass., Sez. U.,n. 24823/2015, non opererebbe un generalizzato obbligo dicontraddittorio procedimentale. Tale conclusione, tuttavia, non ècondivisibile nel caso in cui risulti applicabile il termine di 60 giorniprevisto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, la cui violazionecomporta la nullità dell’avviso di accertamento notificato ante tempus.Numero registro generale 20761/2016Numero sezionale 3790/2026Numero di raccolta generale 13999/2026Data pubblicazione 13/05/20266. Preliminarmente va esaminata l’istanza di estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente allaluce della definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente dellariscossione, di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 (cd.rottamazione quater).6.1 L’istanza è fondata nei termini che seguono.6.2 Il comma 236 del predetto art. 1 prevede che «Nelladichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenzadi giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegnoa rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia delladichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sonosospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio,della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».In proposito, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza n. 5889 del 15/03/2026, hanno statuito che, in forza dellanorma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025,come conv. dalla legge n. 108/2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudiziaventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alladefinizione agevolata di cui al comma 235 dell’art. 1 della legge n.197/2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202/2024, conv.,con modif., dalla legge n. 15/2025, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rata dellesomme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietropresentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da partedell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1,comma 235, della legge n. 197/2022 e della comunicazione previstadall'art. 1, comma 241, della medesima legge n. 197/2022 o dall'art. 3-Numero registro generale 20761/2016Numero sezionale 3790/2026Numero di raccolta generale 13999/2026Data pubblicazione 13/05/2026bis, comma 2, lett. c), del citato d.l. n. 202/2024 e della documentazione6.3 Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che ilcontribuente, in relazione all’impugnato avviso di accertamento n.T3N011404501/2013, ricompreso nella successiva intimazione dipagamento n. 080201890083774 27/000, ha ritenuto, con domanda del26/01/2023 (protocollo di ricezione n. W-2023012601624738), di aderirealla c.d. rottamazione dei carichi pendenti, come si evince: a) dalla copiadella relativa domanda, contenente l’impegno a rinunciare ai giudizipendenti; b) dalla ricevuta di presentazione della stessa; c) dallacomunicazione, emessa da ADER, di ammissione e determinazione dellasomma dovuta, pari ad euro 65.920,92, da versarsi in 18 rate (di cuil’ultima con scadenza [OSCURATO:DATA_NASCITA]), contenente il dettaglio degli estratti diruolo corrispondenti all’avviso di accertamento n. T3N011404501/2013(riferimento interno 68014011173665008000), all’intimazione dipagamento n. T3NIPPN001102015 (riferimento interno68015012331691001000), successiva all’avviso di accertamento n.T3N011404501/2013, ed alla intimazione di pagamento n.T3NIPRN001752016 (riferimento interno 68016013490600007000),successiva all’avviso di accertamento n. T3N011404501/2013; d)dall’intimazione di pagamento n. 080201890083774 27/000, contenente ilriepilogo di tutte le cartelle ed atti notificati al ricorrente, compresi quelliinerenti all’avviso di accertamento n. T3N011404501/2013.Il ricorrente ha, altresì, prodotto la documentazione attestantel’avvenuto pagamento della prima rata e di quelle successive fino al28/02/2026.D’altra parte, l’Agenzia delle entrate, in sede di memoria illustrativa,ha confermato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizioneagevolata sulla base delle informazioni desumibili dal sistema informativoNumero registro generale 20761/2016Numero sezionale 3790/2026Numero di raccolta generale 13999/2026Data pubblicazione 13/05/2026dell’Agente della riscossione, e ha chiesto dichiararsi la cessazione dellamateria del contendere con compensazione delle spese giudiziali.Sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di estinzione delpresente giudizio, ma non anche per quella di cessazione della materia delcontendere, non avendo il ricorrente ancora terminato il pagamento diquanto dovuto sulla base del piano di ammortamento che verrà scaderenel novembre 2027.7. In definitiva, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese acarico della parte che le ha anticipate ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n.546/1992.Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogniestensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità oimprocedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass.28/05/2020, n. 10140). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le haanticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]