CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40217/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 21 luglio 2020 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato alla pena di 7 mesi di reclusione per il reato di resistenza. Con unico motivo deduce l'illogicità della motivazione sulla scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. Riportati i principi affermati da questa Corte sul punto, sostiene che in base alle circostanze rappresentate nelle sentenze di merito, il ricorrente ragionevolmente e incolpevolmente si riteneva vittima di una condotta abusiva e prepotente, con conseguente scusabilità putativa della reazione. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo di una censura formulata in appello, disattesa con motivazione lineare ed esaustiva, avendo i giudici di appello escluso qualsiasi eccesso nella condotta degli agenti, impegnati in un normale controllo di soggetti stranieri, rientrante nei loro poteri e compiti di ufficio; hanno altresì, escluso modalità arbitrarie nell'esecuzione del controllo in ragione delle circostanze dell'azione descritte in sentenza (p. 5), tali da non rendere giustificabile il convincimento del ricorrente di essere vittima di abuso o di sopruso. Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario(Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715 - 01), il che nel caso di specie è stato escluso con valutazione conforme, congruamente motivata, da entrambi i giudici di merito. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in curo tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere e sore Il Presidente