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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08238/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con decreto deliberato il 03/12/2020-04/02/2021, la Corte di appello di Bari ha confermato il decreto del 15/01/2020 con il quale il Tribunale di Bari aveva disposto la confisca di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di una serie di beni, in parte appartenenti anche al coniuge [OSCURATO:PERSONA] (un'unità immobiliare, un conto corrente, un'automobile).

2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv.

G. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e degli artt. 1, 4, 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011.

La motivazione del provvedimento impugnato è apparente, esaurendosi nella trascrizione del decreto di primo grado, ed è inficiata da violazione di legge nell'individuazione dei presupposti e dei limiti temporali di operatività della confisca, non avendo i giudici di merito verificato la sussistenza della correlazione temporale tra l'incremento patrimoniale incriminato e la pericolosità sociale ascritta al proposto.

Con riferimento all'acquisto del villino, il corrispettivo di 90 mila euro fu pagato con tre assegni circolari di 10 mila euro ciascuno e attraverso un mutuo di 50 mila euro erogato giusta contratto del 06/09/2011.

Il precedente 20/04/2011 [OSCURATO:PERSONA] acquistava l'auto confiscata al prezzo di 7.300 euro.

Con riferimento al 2011, [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto in un procedimento per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso da agosto 2011 a marzo 2012, in altro procedimento per il medesimo reato commesso nel periodo maggio - giugno 2011, ma per tale procedimento il G.I.P. ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma i provvedimenti di merito si limitano a indicare acriticamente le fattispecie di reato contestate, corredate dall'indicazione del tempus e del iocus commissi delicti, senza alcuna descrizione delle condotte di cui ai procedimenti indicati, il che rende la motivazione appartenente perché ciò che rileva sono i fatti concretamente accertati e autonomamente valutati dai quali sia possibile iscrivere il proposte in una delle categorie di pericolosità.

Le ipotesi delittuose ascritte a [OSCURATO:PERSONA] non hanno consentito alcuna accumulazione patrimoniale illecita.

Il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso da agosto 2011 a marzo 2012, benché coevo all'acquisto dell'immobile confiscato, ha generato un profitto esiguo (5 mila euro da dividere tra i concorrenti), mentre quello dell'automobile si colloca al di fuori di tale lasso temporale, tanto più se si pone mente alla cesura temporale rispetto al procedimento relativo al reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso nel 2004.

Anche con riguardo al requisito della sproporzione, il decreto impugnato si limita a riportare quello di primo grado, mentre la sproporzione non può desumersi dal mero raffronto tra il valore del bene acquistato in un determinato periodo con il solo reddito prodotto dal proposto nello stesso anno d'imposta, essendo necessario tener conto anche dei redditi degli anni precedenti, che, se non consumati, contribuiscono a formare il patrimonio.

Come evidenziato dalla consulenza tecnica della difesa, [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un conto corrente sul quale al 31/12/2009 erano depositati più di 55 mila euro, risparmi accumulati nel corso degli anni e proprio da tale conto sono stati emessi i tre assegni utilizzati per l'acquisto dell'immobile.

La Corte di appello dubita della liceità di tale provvista, pur ritenendo verosimile che il conto fosse stato alimentato dai regali ricevuti in occasione del matrimonio (per circa 30 mila euro), tanto è vero che il conto veniva acceso quattro giorni dopo il matrimonio stesso.

A ciò si aggiunga che anche i genitori del proposto e della moglie hanno sempre contribuito alla spese del nucleo familiare del proposto, sottoposto a misura cautelare carceraria e poi domiciliare dal 2014, senza soluzione di continuità.

Quanto al valore dell'immobile, ha segnalato l'impossibilità di procedere alla valutazione dell'immobile, mentre le migliorie sono state realizzate dal padre del proposto, titolare di un'impresa edile, insieme con i figli (compreso il proposto) "in economia", elementi trascurati dalla Corte di appello, che si limita ad aderire alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La motivazione del decreto impugnato si sottrae al raffronto tra le disponibilità di legittima provenienza esistenti nel patrimonio del proposto e il costo sopportato per l'acquisto dei beni confiscati, facendo leva su un criterio meramente presuntivo quale quello fondato sui dati pubblicati dall'Istat.

3. Avverso il medesimo decreto della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv.

G. [OSCURATO:PERSONA], articolando censure dal tenore argomentativo analogo a quello delle doglianze proposte dal ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. In limine, giova ribadire che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246); già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263).

La limitazione legislativa dei motivi deducibili, nella materia in esame, con il ricorso per cassazione è stata valutata come conforme a Costituzione dalla sentenza n. 106 del 2015, con la quale il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in questione nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione.

Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in relazione al ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, nella nozione di violazione di legge devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

1.2. Sempre in premessa, mette conto rilevare fin d'ora che varie censure articolate dai ricorsi risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708)

2. La censura circa il carattere apparente della motivazione in quanto reiterativa di quella del decreto di primo grado è manifestamente infondata, non solo perché la Corte distrettuale ha ripreso la motivazione del giudice di primo grado lì dove, come si è anticipato, le censure degli appellanti risultavano meramente reiterative, ma anche perché in vari, significativi punti, il decreto oggi impugnato presenta un autonomo discorso giustificativo.

3. Anche le doglianze relative all'asserita insussistenza della correlazione temporale tra pericolosità e acquisti sono inammissibili.

3.1. Nel dar conto della riconoscibilità in capo al proposto delle qualifiche soggettive di pericolosità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, d.

Igs. n. 159 del 2011, i giudici di merito hanno richiamato plurime, eterogenee fonti di conoscenza.

In primo luogo, sono stati valorizzati vari procedimenti che hanno coinvolto il proposto in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso dall'agosto del 2011 al marzo del 2012, con condanna in primo grado), al reato di spaccio di cocaina (commesso fin dal 2010), a plurimi reati di rapina aggravata e sequestro di persona (commessi a partire dal 2012, con condanna in appello - in parziale riforma della sentenza di primo grado - ad anni 6 di reclusione ed euro 2.200 di multa), ai medesimi reati commessi nel gennaio 2014 (con condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione), al reato di cui all'art. 73 cit. (maggio/giugno 2011).

I giudici della prevenzione, inoltre, hanno valorizzato le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al ruolo del proposto nello spaccio di cocaina fin dal 2010 e alle relative zone di "competenza", oltre che alla sua partecipazione a un gruppo di rapinatori.

Sottolineano poi i decreti di primo e di secondo grado la versatilità criminale di cui ha dato prova il proposto, risultato stabilmente dedito alla commissione di reati contro il patrimonio e a reati in materia di stupefacenti, sicché deve ritenersi che egli abbia vissuto nel corso degli anni e continui a vivere con proventi di origine illecita che gli hanno consentito di accumulare un ingente patrimonio.

I rilievi che precedono sono idonei a render ragione della manifesta infondatezza delle censure relative alla valorizzazione degli elementi offerti dai vari procedimenti penali, in quanto i giudici della prevenzione hanno considerato i più significativi dati probatori emersi nel corso degli stessi (segnatamente, le indicate dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia) e gli specifici fatti contestati (di cui hanno dato conto attraverso le singole imputazioni oggetto dei vari processi).

I ricorsi deducono poi che per il fatto di spaccio di stupefacenti oggetto del procedimento n. 1757/2015, poi confluito nel procedimento n. 2575/2010, il G.I.P. aveva rigettato la domanda cautelare per carenza di gravi indizi, ma i decreti hanno chiarito che, con riguardo al secondo procedìmento, la domanda cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata solo per mancanza di esigenze cautelari.

Inoltre i rilievi dei ricorsi deducono l'esiguità del profitto generato da alcuni reati, ma, al riguardo, le impugnazioni prendono in considerazione i singoli episodi in modo parcellizzato, trascurando di confrontarsi, in particolare, con le rapine contro i conducenti di autoarticolati, ictu ocu/i destinate a produrre profitti illeciti.

Il rilievo dei giudici della prevenzione circa la correlazione temporale tra gli acquisti dei beni confiscati e l'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità del proposto, all'evidenza, non è scalfito dal riferimento all'epoca di acquisto dell'auto, posto che, come si è visto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia collocano fin dal 2010 l'attività di spaccio di cocaina attribuita a [OSCURATO:PERSONA].

4. Del pari inammissibili sono le doglianze relative al requisito della sproporzione.

La diffusa motivazione dei decreti di merito ha preso le mosse dal rilievo dei redditi percepiti e dichiarati dai coniugi nell'ampio arco temporale 2007/2016, redditi pari a circa 107 mila euro complessivi per [OSCURATO:PERSONA] e a circa 3.873 euro per Mancino.

Si è inoltre appurato che, a fronte di redditi percepiti nel periodo nella misura complessiva di circa 111 mila euro, la spesa media familiare era pari a circa 245 mila euro.

Al riguardo, i giudici della prevenzione hanno richiamato i criteri di calcolo del fabbisogno di un nucleo familiare elaborati sulla scorta dei dati dell'ISTAT, apportando una serie di correttivi in relazione alla fattispecie concreta (ad esempio, scomputando la spesa per l'affitto della casa, in quanto la famiglia [OSCURATO:PERSONA] viveva in abitazione di proprietà, considerando la diversa composizione, negli anni del nucleo familiare).

Nei termini indicati, il decreto impugnato è in linea con il principio di diritto secondo cui, ai fini della verifica della sproporzione tra il reddito lecito prodotto e valore degli acquisti effettuati, assumono rilievo indiziario i costi di sostentamento del nucleo familiare del preposto, desunti dalle analisi ISTAT, posto che la capacità di acquisto va riferita alla quota di risparmio che residua una volta operato lo scorporo delle spese di sostentamento e mantenimento del tenore di vita, incombendo sulla parte interessata l'onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo) e fermo restando che ai fini dell'accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti non è sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi (Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, Fiammetta, Rv. 266426).

Dati, questi relativi all'inadeguatezza delle entrate del nucleo familiare, delineati dal decreto impugnato a fronte di contestazioni ritenute dai giudici della prevenzione assolutamente generiche.

Peraltro, con specifico riferimento all'acquisto dell'immobile, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente riferito della provenienza del denaro per l'acquisto e la ristrutturazione dalle attività illecite del proposto e che la stipula dei mutuo era necessaria per dimostrare la legalità dell'acquisto, frutto dei proventi dello spaccio di stupefacenti.

Le doglianze articolate dai ricorsi omettono di confrontarsi con lo specifico dato valorizzato dai giudici di merito, risultando, sotto questo profilo, del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

I ricorsi ripropongono poi censure già esaminate dei giudici di merito, risultando apparenti nel senso sopra chiarito, ossia meramente reiterative e prive di puntuale confronto critico con le risposte offerte dai decreti di primo e secondo grado.

E' il caso, ad esempio, della provvista del conto corrente sul quale Mancino ha tratto i tre assegni con ì quali è stata pagata parte dell'immobile, provvista che il ricorso deduce essere frutto dei regali ricevuti dai ricorrenti in occasione del loro matrimonio (circa 40 mila euro), senza tenere in alcun conto il dato tratto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ossia che le spese per il matrimonio stesso erano state sostenute con i regali ricevuti dagli sposi, sicché il complessivo ammontare di tali regali (peraltro di incerta determinazione: vd. pag. 26 del decreto impugnato) non può certo essere stato in toto dedicato alla costituzione della provvista del conto corrente.

Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alle deduzioni fondate sugli aiuti economici che sarebbero giunti ai ricorrenti dalle rispettive famiglie, deduzioni già esaminate e congruamente disattese sulla base della puntuale indicazione dei redditi esigui percepiti da queste ultime, tanto che dette deduzioni danno corpo, al più, a denunce di vizi motivazionali inammissibili in questa sede.

Le ulteriori doglianze articolano censure di merito, attraverso la riproduzione di tabelle la cui valutazione, sollecitata a questa Corte, è preclusa al giudice di legittimità anche quando può conoscere del vizio di motivazione.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con decreto deliberato il 03/12/2020-04/02/2021, la Corte di appello di Bari ha confermato il decreto del 15/01/2020 con il quale il Tribunale di Bari aveva disposto la confisca di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di una serie di beni, in parte appartenenti anche al coniuge [OSCURATO:PERSONA] (un'unità immobiliare, un conto corrente, un'automobile). 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. G. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e degli artt. 1, 4, 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011. La motivazione del provvedimento impugnato è apparente, esaurendosi nella trascrizione del decreto di primo grado, ed è inficiata da violazione di legge nell'individuazione dei presupposti e dei limiti temporali di operatività della confisca, non avendo i giudici di merito verificato la sussistenza della correlazione temporale tra l'incremento patrimoniale incriminato e la pericolosità sociale ascritta al proposto. Con riferimento all'acquisto del villino, il corrispettivo di 90 mila euro fu pagato con tre assegni circolari di 10 mila euro ciascuno e attraverso un mutuo di 50 mila euro erogato giusta contratto del 06/09/2011. Il precedente 20/04/2011 [OSCURATO:PERSONA] acquistava l'auto confiscata al prezzo di 7.300 euro. Con riferimento al 2011, [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto in un procedimento per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso da agosto 2011 a marzo 2012, in altro procedimento per il medesimo reato commesso nel periodo maggio - giugno 2011, ma per tale procedimento il G.I.P. ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma i provvedimenti di merito si limitano a indicare acriticamente le fattispecie di reato contestate, corredate dall'indicazione del tempus e del iocus commissi delicti, senza alcuna descrizione delle condotte di cui ai procedimenti indicati, il che rende la motivazione appartenente perché ciò che rileva sono i fatti concretamente accertati e autonomamente valutati dai quali sia possibile iscrivere il proposte in una delle categorie di pericolosità. Le ipotesi delittuose ascritte a [OSCURATO:PERSONA] non hanno consentito alcuna accumulazione patrimoniale illecita. Il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso da agosto 2011 a marzo 2012, benché coevo all'acquisto dell'immobile confiscato, ha generato un profitto esiguo (5 mila euro da dividere tra i concorrenti), mentre quello dell'automobile si colloca al di fuori di tale lasso temporale, tanto più se si pone mente alla cesura temporale rispetto al procedimento relativo al reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso nel 2004. Anche con riguardo al requisito della sproporzione, il decreto impugnato si limita a riportare quello di primo grado, mentre la sproporzione non può desumersi dal mero raffronto tra il valore del bene acquistato in un determinato periodo con il solo reddito prodotto dal proposto nello stesso anno d'imposta, essendo necessario tener conto anche dei redditi degli anni precedenti, che, se non consumati, contribuiscono a formare il patrimonio. Come evidenziato dalla consulenza tecnica della difesa, [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un conto corrente sul quale al 31/12/2009 erano depositati più di 55 mila euro, risparmi accumulati nel corso degli anni e proprio da tale conto sono stati emessi i tre assegni utilizzati per l'acquisto dell'immobile. La Corte di appello dubita della liceità di tale provvista, pur ritenendo verosimile che il conto fosse stato alimentato dai regali ricevuti in occasione del matrimonio (per circa 30 mila euro), tanto è vero che il conto veniva acceso quattro giorni dopo il matrimonio stesso. A ciò si aggiunga che anche i genitori del proposto e della moglie hanno sempre contribuito alla spese del nucleo familiare del proposto, sottoposto a misura cautelare carceraria e poi domiciliare dal 2014, senza soluzione di continuità. Quanto al valore dell'immobile, ha segnalato l'impossibilità di procedere alla valutazione dell'immobile, mentre le migliorie sono state realizzate dal padre del proposto, titolare di un'impresa edile, insieme con i figli (compreso il proposto) "in economia", elementi trascurati dalla Corte di appello, che si limita ad aderire alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La motivazione del decreto impugnato si sottrae al raffronto tra le disponibilità di legittima provenienza esistenti nel patrimonio del proposto e il costo sopportato per l'acquisto dei beni confiscati, facendo leva su un criterio meramente presuntivo quale quello fondato sui dati pubblicati dall'Istat. 3. Avverso il medesimo decreto della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. G. [OSCURATO:PERSONA], articolando censure dal tenore argomentativo analogo a quello delle doglianze proposte dal ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. In limine, giova ribadire che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246); già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263). La limitazione legislativa dei motivi deducibili, nella materia in esame, con il ricorso per cassazione è stata valutata come conforme a Costituzione dalla sentenza n. 106 del 2015, con la quale il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in questione nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in relazione al ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, nella nozione di violazione di legge devono essere compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 1.2. Sempre in premessa, mette conto rilevare fin d'ora che varie censure articolate dai ricorsi risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708) 2. La censura circa il carattere apparente della motivazione in quanto reiterativa di quella del decreto di primo grado è manifestamente infondata, non solo perché la Corte distrettuale ha ripreso la motivazione del giudice di primo grado lì dove, come si è anticipato, le censure degli appellanti risultavano meramente reiterative, ma anche perché in vari, significativi punti, il decreto oggi impugnato presenta un autonomo discorso giustificativo. 3. Anche le doglianze relative all'asserita insussistenza della correlazione temporale tra pericolosità e acquisti sono inammissibili. 3.1. Nel dar conto della riconoscibilità in capo al proposto delle qualifiche soggettive di pericolosità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, d. Igs. n. 159 del 2011, i giudici di merito hanno richiamato plurime, eterogenee fonti di conoscenza. In primo luogo, sono stati valorizzati vari procedimenti che hanno coinvolto il proposto in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso dall'agosto del 2011 al marzo del 2012, con condanna in primo grado), al reato di spaccio di cocaina (commesso fin dal 2010), a plurimi reati di rapina aggravata e sequestro di persona (commessi a partire dal 2012, con condanna in appello - in parziale riforma della sentenza di primo grado - ad anni 6 di reclusione ed euro 2.200 di multa), ai medesimi reati commessi nel gennaio 2014 (con condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione), al reato di cui all'art. 73 cit. (maggio/giugno 2011). I giudici della prevenzione, inoltre, hanno valorizzato le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al ruolo del proposto nello spaccio di cocaina fin dal 2010 e alle relative zone di "competenza", oltre che alla sua partecipazione a un gruppo di rapinatori. Sottolineano poi i decreti di primo e di secondo grado la versatilità criminale di cui ha dato prova il proposto, risultato stabilmente dedito alla commissione di reati contro il patrimonio e a reati in materia di stupefacenti, sicché deve ritenersi che egli abbia vissuto nel corso degli anni e continui a vivere con proventi di origine illecita che gli hanno consentito di accumulare un ingente patrimonio. I rilievi che precedono sono idonei a render ragione della manifesta infondatezza delle censure relative alla valorizzazione degli elementi offerti dai vari procedimenti penali, in quanto i giudici della prevenzione hanno considerato i più significativi dati probatori emersi nel corso degli stessi (segnatamente, le indicate dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia) e gli specifici fatti contestati (di cui hanno dato conto attraverso le singole imputazioni oggetto dei vari processi). I ricorsi deducono poi che per il fatto di spaccio di stupefacenti oggetto del procedimento n. 1757/2015, poi confluito nel procedimento n. 2575/2010, il G.I.P. aveva rigettato la domanda cautelare per carenza di gravi indizi, ma i decreti hanno chiarito che, con riguardo al secondo procedìmento, la domanda cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata solo per mancanza di esigenze cautelari. Inoltre i rilievi dei ricorsi deducono l'esiguità del profitto generato da alcuni reati, ma, al riguardo, le impugnazioni prendono in considerazione i singoli episodi in modo parcellizzato, trascurando di confrontarsi, in particolare, con le rapine contro i conducenti di autoarticolati, ictu ocu/i destinate a produrre profitti illeciti. Il rilievo dei giudici della prevenzione circa la correlazione temporale tra gli acquisti dei beni confiscati e l'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità del proposto, all'evidenza, non è scalfito dal riferimento all'epoca di acquisto dell'auto, posto che, come si è visto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia collocano fin dal 2010 l'attività di spaccio di cocaina attribuita a [OSCURATO:PERSONA]. 4. Del pari inammissibili sono le doglianze relative al requisito della sproporzione. La diffusa motivazione dei decreti di merito ha preso le mosse dal rilievo dei redditi percepiti e dichiarati dai coniugi nell'ampio arco temporale 2007/2016, redditi pari a circa 107 mila euro complessivi per [OSCURATO:PERSONA] e a circa 3.873 euro per Mancino. Si è inoltre appurato che, a fronte di redditi percepiti nel periodo nella misura complessiva di circa 111 mila euro, la spesa media familiare era pari a circa 245 mila euro. Al riguardo, i giudici della prevenzione hanno richiamato i criteri di calcolo del fabbisogno di un nucleo familiare elaborati sulla scorta dei dati dell'ISTAT, apportando una serie di correttivi in relazione alla fattispecie concreta (ad esempio, scomputando la spesa per l'affitto della casa, in quanto la famiglia [OSCURATO:PERSONA] viveva in abitazione di proprietà, considerando la diversa composizione, negli anni del nucleo familiare). Nei termini indicati, il decreto impugnato è in linea con il principio di diritto secondo cui, ai fini della verifica della sproporzione tra il reddito lecito prodotto e valore degli acquisti effettuati, assumono rilievo indiziario i costi di sostentamento del nucleo familiare del preposto, desunti dalle analisi ISTAT, posto che la capacità di acquisto va riferita alla quota di risparmio che residua una volta operato lo scorporo delle spese di sostentamento e mantenimento del tenore di vita, incombendo sulla parte interessata l'onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo) e fermo restando che ai fini dell'accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti non è sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l'inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi (Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, Fiammetta, Rv. 266426). Dati, questi relativi all'inadeguatezza delle entrate del nucleo familiare, delineati dal decreto impugnato a fronte di contestazioni ritenute dai giudici della prevenzione assolutamente generiche. Peraltro, con specifico riferimento all'acquisto dell'immobile, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente riferito della provenienza del denaro per l'acquisto e la ristrutturazione dalle attività illecite del proposto e che la stipula dei mutuo era necessaria per dimostrare la legalità dell'acquisto, frutto dei proventi dello spaccio di stupefacenti. Le doglianze articolate dai ricorsi omettono di confrontarsi con lo specifico dato valorizzato dai giudici di merito, risultando, sotto questo profilo, del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). I ricorsi ripropongono poi censure già esaminate dei giudici di merito, risultando apparenti nel senso sopra chiarito, ossia meramente reiterative e prive di puntuale confronto critico con le risposte offerte dai decreti di primo e secondo grado. E' il caso, ad esempio, della provvista del conto corrente sul quale Mancino ha tratto i tre assegni con ì quali è stata pagata parte dell'immobile, provvista che il ricorso deduce essere frutto dei regali ricevuti dai ricorrenti in occasione del loro matrimonio (circa 40 mila euro), senza tenere in alcun conto il dato tratto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ossia che le spese per il matrimonio stesso erano state sostenute con i regali ricevuti dagli sposi, sicché il complessivo ammontare di tali regali (peraltro di incerta determinazione: vd. pag. 26 del decreto impugnato) non può certo essere stato in toto dedicato alla costituzione della provvista del conto corrente. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alle deduzioni fondate sugli aiuti economici che sarebbero giunti ai ricorrenti dalle rispettive famiglie, deduzioni già esaminate e congruamente disattese sulla base della puntuale indicazione dei redditi esigui percepiti da queste ultime, tanto che dette deduzioni danno corpo, al più, a denunce di vizi motivazionali inammissibili in questa sede. Le ulteriori doglianze articolano censure di merito, attraverso la riproduzione di tabelle la cui valutazione, sollecitata a questa Corte, è preclusa al giudice di legittimità anche quando può conoscere del vizio di motivazione. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Decreto Cassazione n. 08238/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris