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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 32409/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di CROTONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023, il Tribunale di Catanzaro, ha riformato in parte l'ordinanza del 5 gennaio 2023 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 della imputazione provvisoria) e per diverse violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 del medesimo d.P.R. contestate ai capi 60), 116), 143) e 162) del capo di imputazione provvisorio.

In particolare, l'ordinanza del G.i.p. è stata annullata quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo di cui al capo 1).

Tali indizi sono stati invece ritenuti sussistenti con riferimento ai restanti reati e, ritenute sussistenti le sole esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., la misura custodiale è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 2.

Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso col quale lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta gravità del quadro indiziario e alla sussistenza delle esigenze cautelari.

La difesa contesta in termini espliciti la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di cui al capo 60) sostenendo che l'annotazione di polizia giudiziaria richiamata dal Tribunale sarebbe stata mal interpretata, atteso che dalla stessa risulta solo che in un "Quad" condotto dall'imputato era custodito un involucro bianco, che fu prelevato da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 63) mentre [OSCURATO:PERSONA] non era presente, sicché non è noto né se quell'involucro contenesse stupefacente, né se [OSCURATO:PERSONA] lo detenesse per uso di terzi.

Con riferimento agli altri capi di imputazione; la difesa segnala che si tratta di violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/90 e quindi di fatti di modesta gravità.

Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe fornito adeguata motivazione della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari avendo dedotto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie dalla commissione di fatti non gravi ed avendo sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] si mise a disposizione dei cugini e dello zio «al fine di soddisfare le incombenze del gruppo criminale».

Secondo la difesa, tale affermazione sarebbe contraddittoria perché il Tribunale ha riconosciuto la carenza del quadro indiziario relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso col quale si contesta la gravità del quadro indiziario non supera il vaglio di ammissibilità.

Il motivo con quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per i reati di cui ai capi 60), 116), 143) e 162) del capo di imputazione provvisorio.

Il quadro indiziario è illustrato alla pagina 7 dell'ordinanza impugnata.

Per quanto riguarda i fatti di cui ai capi 116), 143) e 162), il Tribunale riferisce che il quadro indiziario è costituito da captazioni video dalle quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] fu presente alle consegne di stupefacenti consumate il 13 marzo 2021 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e il 4 maggio 2021 a favore di [OSCURATO:PERSONA] oltre che all'occultamento di sostanza realizzato il 10 marzo 2021.

Con riferimento a questi fatti il ricorrente si limita ad una generica e non argomentata contestazione della gravità del quadro indiziario senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.

Pertanto, il motivo è inammissibile.

Quanto ai fatti del 4 febbraio 2021, contestati al capo 60), come risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata, le immagini video allegate all'informativa di polizia giudiziaria del 11 novembre 2022 documentano che Comito mise a disposizione dello zio [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo non precisato di cocaina e tale sostanza fu prelevata dal luogo in cui il ricorrente l'aveva occultata e consegnata a terzi.

La difesa si limita a sostenere che tali affermazioni sarebbero frutto di erronea interpretazione senza chiarire in cosa consisterebbe l'errore e senza documentarlo sicché, per questa parte, il ricorso, oltre che è generico, non è autosufficiente.

3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente un concreto pericolo di reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede.

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Osserva, in particolare, che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere non solo concreto, ma anche attuale; che l'attualità del pericolo deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali; che il Tribunale ha ritenuto di poter desumere tali elementi concreti dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era messo a disposizione dello zio e dei cugini, ma ha contestualmente escluso che egli fosse partecipe del reato associativo sicché la 3 k2U motivazione sarebbe contraddittoria.

3.1. Come noto, L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo dì reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative.

Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122).

In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684).

3.2. Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, l'ordinanza impugnata non merita censura.

Il Tribunale per il riesame, infatti, ha sottolineato: che l'imputato è gravato da precedenti, anche specifici; che ha cooperato con lo zio e con i cugini in maniera occasionale, ma per un periodo non breve (da febbraio a maggio del 2021); che le modalità di realizzazione dei fatti dimostrano la sua disponibilità in tal senso.

La motivazione non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

Ed invero, la constatazione che il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA] all'attività della associazione fosse episodico e che il numero dei reati commessi fosse «esiguo [...] in rapporto al riscontrato dinamismo operativo del gruppo» ha indotto il Tribunale ad escludere la stabile adesione dell'indagato all'ampio progetto criminale dell'associazione, ma non v'è alcuna contraddizione tra tale valutazione e la constatazione che, in più occasioni, il giovane si rese disponibile a collaborare con i cugini e con lo zio.

Non v'è, inoltre, alcun profilo di illogicità nell'aver desunto da tale collaborazione ripetuta nel tempo, oltre che dai precedenti specifici, un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di CROTONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023, il Tribunale di Catanzaro, ha riformato in parte l'ordinanza del 5 gennaio 2023 con la quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 della imputazione provvisoria) e per diverse violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 del medesimo d.P.R. contestate ai capi 60), 116), 143) e 162) del capo di imputazione provvisorio. In particolare, l'ordinanza del G.i.p. è stata annullata quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo di cui al capo 1). Tali indizi sono stati invece ritenuti sussistenti con riferimento ai restanti reati e, ritenute sussistenti le sole esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., la misura custodiale è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso col quale lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta gravità del quadro indiziario e alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa contesta in termini espliciti la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di cui al capo 60) sostenendo che l'annotazione di polizia giudiziaria richiamata dal Tribunale sarebbe stata mal interpretata, atteso che dalla stessa risulta solo che in un "Quad" condotto dall'imputato era custodito un involucro bianco, che fu prelevato da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 63) mentre [OSCURATO:PERSONA] non era presente, sicché non è noto né se quell'involucro contenesse stupefacente, né se [OSCURATO:PERSONA] lo detenesse per uso di terzi. Con riferimento agli altri capi di imputazione; la difesa segnala che si tratta di violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/90 e quindi di fatti di modesta gravità. Sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe fornito adeguata motivazione della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari avendo dedotto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie dalla commissione di fatti non gravi ed avendo sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] si mise a disposizione dei cugini e dello zio «al fine di soddisfare le incombenze del gruppo criminale». Secondo la difesa, tale affermazione sarebbe contraddittoria perché il Tribunale ha riconosciuto la carenza del quadro indiziario relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso col quale si contesta la gravità del quadro indiziario non supera il vaglio di ammissibilità. Il motivo con quale si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per i reati di cui ai capi 60), 116), 143) e 162) del capo di imputazione provvisorio. Il quadro indiziario è illustrato alla pagina 7 dell'ordinanza impugnata. Per quanto riguarda i fatti di cui ai capi 116), 143) e 162), il Tribunale riferisce che il quadro indiziario è costituito da captazioni video dalle quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] fu presente alle consegne di stupefacenti consumate il 13 marzo 2021 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e il 4 maggio 2021 a favore di [OSCURATO:PERSONA] oltre che all'occultamento di sostanza realizzato il 10 marzo 2021. Con riferimento a questi fatti il ricorrente si limita ad una generica e non argomentata contestazione della gravità del quadro indiziario senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. Pertanto, il motivo è inammissibile. Quanto ai fatti del 4 febbraio 2021, contestati al capo 60), come risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata, le immagini video allegate all'informativa di polizia giudiziaria del 11 novembre 2022 documentano che Comito mise a disposizione dello zio [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo non precisato di cocaina e tale sostanza fu prelevata dal luogo in cui il ricorrente l'aveva occultata e consegnata a terzi. La difesa si limita a sostenere che tali affermazioni sarebbero frutto di erronea interpretazione senza chiarire in cosa consisterebbe l'errore e senza documentarlo sicché, per questa parte, il ricorso, oltre che è generico, non è autosufficiente. 3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente un concreto pericolo di reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Osserva, in particolare, che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie deve essere non solo concreto, ma anche attuale; che l'attualità del pericolo deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali; che il Tribunale ha ritenuto di poter desumere tali elementi concreti dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era messo a disposizione dello zio e dei cugini, ma ha contestualmente escluso che egli fosse partecipe del reato associativo sicché la 3 k2U motivazione sarebbe contraddittoria. 3.1. Come noto, L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo dì reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). 3.2. Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, l'ordinanza impugnata non merita censura. Il Tribunale per il riesame, infatti, ha sottolineato: che l'imputato è gravato da precedenti, anche specifici; che ha cooperato con lo zio e con i cugini in maniera occasionale, ma per un periodo non breve (da febbraio a maggio del 2021); che le modalità di realizzazione dei fatti dimostrano la sua disponibilità in tal senso. La motivazione non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Ed invero, la constatazione che il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA] all'attività della associazione fosse episodico e che il numero dei reati commessi fosse «esiguo [...] in rapporto al riscontrato dinamismo operativo del gruppo» ha indotto il Tribunale ad escludere la stabile adesione dell'indagato all'ampio progetto criminale dell'associazione, ma non v'è alcuna contraddizione tra tale valutazione e la constatazione che, in più occasioni, il giovane si rese disponibile a collaborare con i cugini e con lo zio. Non v'è, inoltre, alcun profilo di illogicità nell'aver desunto da tale collaborazione ripetuta nel tempo, oltre che dai precedenti specifici, un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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