Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28226/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] diTorinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 15 gennaio 2026 il magistrato di sorveglianza di Torinoha revocato la pena della detenzione domiciliare sostitutiva inflitta a AugustinSkendo con le quattro sentenze di condanna indicate nel cumulo della Procuradella Repubblica di Torino n. 2497 del 2025 e convertito la durata residua dellastessa nella pena di 2 anni 7 mesi e 2 giorni di reclusione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce l’abnormità dell'ordinanza impugnata, che harevocato la pena sostitutiva anche per un titolo che non era compreso nell'ordinedi esecuzione n. 1926 del 2025 per cui era stata fissata udienza, e su cui,pertanto, il magistrato era sprovvisto del potere di provvedere.Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché la sentenza delTribunale di Torino del 13 giugno del 2024 era stata assorbita, perdendo ogniautonoma efficacia, per effetto della successiva pronuncia della sentenza dellostesso Tribunale di Torino del 12 novembre 2025 con cui i reati oggetto dellasentenza precedente erano stati posti in continuazione.

Per effetto dellacontinuazione, dei titoli compresi nel cumulo n. 1926 del 2025 non era rimastonulla da espiare alla data in cui è stato preso il provvedimento, atteso che lapena complessiva era di 1 anno un mese e 10 giorni di detenzione domiciliare eche l'esecuzione avevo avuto inizio l'11 settembre 2024.Con il terzo motivo deduce violazione di legge perché, con riferimento allasentenza n. 1882 del 2025, in modo del tutto improprio il magistrato ha dispostola revoca della pena sostitutiva; per essa il magistrato avrebbe dovuto emettereun provvedimento di conferma e modifica delle prescrizioni e non poteva revocala pena prima ancora di averla messa in esecuzione.Con il quarto motivo deduce violazione di legge, perché il magistrato harevocato la detenzione domiciliare per asserite violazioni, ma la prescrizione dinon detenere stupefacenti non era contenuta in nessuna delle due sentenze inesecuzione con il cumulo n. 1926 del 2025, era contenuta soltanto in unprovvedimento del luglio 2025 in cui era stata aggiunta in modo illegittimo.3.

Il difensore del ricorrente ha presentato istanza di discussione orale, chenon è, però, prevista dal rito per le controversie diverse da quelle di cui alcomma 1-bis dell’art. 611 cod. proc. pen.L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

I l primo ed i l terzo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto riguardano la medesima questione del potere delmagistrato di provvedere sul nuovo titolo in esecuzione, sono inammissibili permancanza di specificità.Il ricorso non si confronta, infatti, con la motivazione con cui il magistrato disorveglianza ha respinto la relativa deduzione proposta dalla difesa del ricorrentenell’udienza camerale.Il magistrato di sorveglianza, infatti, aveva ritenuto di essere competente aprovvedere anche sul nuovo titolo ex art. 51-bis ord. pen., che è richiamatodall’art. 76 l. l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “quando, durantel'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titoloesecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensidell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente ilmagistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste.

Ilmagistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva chepermangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne disponecon ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione eordina l'accompagnamento del condannato in istituto”.Il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto, pertanto, che questo radicassela propria competenza a provvedere anche sulla sentenza sopravvenuta.Al di là delle questioni sulla corretta interpretazione della norma, il ricorsonon propone alcuna deduzione sul percorso logico proposto nell’ordinanzaimpugnata, proponendone, sia nel primo che nel terzo motivo, uno alternativoche non tiene in alcuna considerazione il disposto della norma citata dal giudicedel merito.Ne consegue che, per preliminari ragioni processuali, i due motivi di ricorsoincorrono nella inammissibilità per mancanza di specificità, perché non siconfrontano con il percorso logico della decisione che impugnano (Sez. 2, n.17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).2.

È parimenti inammissibile anche il secondo motivo.Il ricorso deduce che la sentenza del Tribunale di Torino del 13 giugno 2024n. 1171 (n. 2 del cumulo n. 2947-25) era stata assorbita dalla sentenza delTribunale di Torino del 28 novembre 2025 n. 1882 (n. 4 del medesimo cumulo)perdendo ogni autonoma efficacia, per cui il magistrato di sorveglianza avrebbedovuto dichiarare il non luogo a provvedere sulla revoca.L’argomento è manifestamente infondato, in quanto, come già notato dalmagistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato, in totale contrasto coni principi del sistema processuale, atteso che la sentenza n. 4 del cumulo si èlimitata a riconoscere l’esistenza di un reato continuato tra i reati oggetto del suoscrutinio e quelli della sentenza n. 2.Al riconoscimento della continuazione esterna consegue la rideterminazionedella pena della sentenza n. 2 e la messa in esecuzione di pene concorrenti aisensi dell’art. 663 cod. proc. pen., ma non l’assorbimento o la perdita diautonoma efficacia di tale sentenza, come scrive il ricorso.Il magistrato non era, pertanto, privo del potere di provvedere sulla revocadella pena che era in esecuzione e che era stata rideterminata per effetto delriconoscimento della continuazione.Il ricorso deduce anche che dal corretto calcolo della pena complessiva daespiare e del presofferto si doveva dedurre che la pena sostitutiva erainteramente espiata, in quanto l’inizio dell’espiazione era avvenuto il 11settembre 2024.L’argomento è inammissibile, sia perché non proposto al giudice del merito,sia perché non tiene conto della circostanza esposta nel provvedimentoimpugnato secondo cui la esecuzione della pena sostitutiva è stata sospesa perdue volte in occasione dei due arresti in flagranza che hanno attinto il ricorrente,sia perché si tratta di questione sul titolo esecutivo che non può essere posta nelprocedimento di sorveglianza.3.

Il quarto motivo, dedicato al merito della revoca della pena sostitutiva, èinfondato.Secondo il disposto dell'art. 66 legge n. 689 del 1981, riguardante la revocaper inosservanza delle prescrizioni, «salvo quanto previsto dall'articolo 71 per lapena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero laviolazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, nedetermina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituitaovvero in altra pena sostitutiva più grave».L'art. 68 della stessa legge, concernente la sospensione dell'esecuzione dellepene sostitutive, dispone che «L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, delladetenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo èsospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna;l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o diapplicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva».I distinti istituti appena richiamati, della conversione e della sospensionedell'esecuzione di cui agli indicati artt. 66 e 68, devono essere, poi, coordinaticon quello disciplinato dal successivo art. 72, riguardante le ipotesi diresponsabilità penale e revoca, a tenore del quale, «la condanna a penadetentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovverodurante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, nedetermina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentivasostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzionedella pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58».Nel caso in esame, l’ordinanza è retta da doppia motivazione perchécontiene sia il riferimento alla revoca per l’intervento di una condanna per fattiavvenuti nel corso del periodo di espiazione della pena sostitutiva (art. 72) siaalla revoca per violazione delle prescrizioni (art. 66).Il ricorso si sofferma soltanto su quest’ultima, deducendo che la prescrizionedi non acquistare e fare uso di sostanze stupefacenti era stata aggiuntaillegittimamente in corso di esecuzione, e quindi non prende posizione sull’altracausa di revoca indicata all’interno del provvedimento impugnato.Si è in presenza, d’altronde, di una persona che è stata condannata consentenza definitiva perché in corso di espiazione della pena sostitutiva, all’esitodi un complicato inseguimento di polizia descritto nell’ordinanza impugnata, èstato trovato in possesso di 157 grammi di cocaina, e che, poi, rimesso indetenzione domiciliare sostitutiva, è stato nuovamente arrestato in ragione delpossesso di oltre tre chilogrammi di cocaina presso il luogo in cui espiava ladetenzione domiciliare, per cui, in presenza di comportamenti illeciti, la censuradi illegittimità della revoca è del tutto infondata.4.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diTorinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 15 gennaio 2026 il magistrato di sorveglianza di Torinoha revocato la pena della detenzione domiciliare sostitutiva inflitta a AugustinSkendo con le quattro sentenze di condanna indicate nel cumulo della Procuradella Repubblica di Torino n. 2497 del 2025 e convertito la durata residua dellastessa nella pena di 2 anni 7 mesi e 2 giorni di reclusione.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce l’abnormità dell'ordinanza impugnata, che harevocato la pena sostitutiva anche per un titolo che non era compreso nell'ordinedi esecuzione n. 1926 del 2025 per cui era stata fissata udienza, e su cui,pertanto, il magistrato era sprovvisto del potere di provvedere.Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché la sentenza delTribunale di Torino del 13 giugno del 2024 era stata assorbita, perdendo ogniautonoma efficacia, per effetto della successiva pronuncia della sentenza dellostesso Tribunale di Torino del 12 novembre 2025 con cui i reati oggetto dellasentenza precedente erano stati posti in continuazione. Per effetto dellacontinuazione, dei titoli compresi nel cumulo n. 1926 del 2025 non era rimastonulla da espiare alla data in cui è stato preso il provvedimento, atteso che lapena complessiva era di 1 anno un mese e 10 giorni di detenzione domiciliare eche l'esecuzione avevo avuto inizio l'11 settembre 2024.Con il terzo motivo deduce violazione di legge perché, con riferimento allasentenza n. 1882 del 2025, in modo del tutto improprio il magistrato ha dispostola revoca della pena sostitutiva; per essa il magistrato avrebbe dovuto emettereun provvedimento di conferma e modifica delle prescrizioni e non poteva revocala pena prima ancora di averla messa in esecuzione.Con il quarto motivo deduce violazione di legge, perché il magistrato harevocato la detenzione domiciliare per asserite violazioni, ma la prescrizione dinon detenere stupefacenti non era contenuta in nessuna delle due sentenze inesecuzione con il cumulo n. 1926 del 2025, era contenuta soltanto in unprovvedimento del luglio 2025 in cui era stata aggiunta in modo illegittimo.3. Il difensore del ricorrente ha presentato istanza di discussione orale, chenon è, però, prevista dal rito per le controversie diverse da quelle di cui alcomma 1-bis dell’art. 611 cod. proc. pen.L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. I l primo ed i l terzo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto riguardano la medesima questione del potere delmagistrato di provvedere sul nuovo titolo in esecuzione, sono inammissibili permancanza di specificità.Il ricorso non si confronta, infatti, con la motivazione con cui il magistrato disorveglianza ha respinto la relativa deduzione proposta dalla difesa del ricorrentenell’udienza camerale.Il magistrato di sorveglianza, infatti, aveva ritenuto di essere competente aprovvedere anche sul nuovo titolo ex art. 51-bis ord. pen., che è richiamatodall’art. 76 l. l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “quando, durantel'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titoloesecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensidell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente ilmagistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Ilmagistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva chepermangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne disponecon ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione eordina l'accompagnamento del condannato in istituto”.Il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto, pertanto, che questo radicassela propria competenza a provvedere anche sulla sentenza sopravvenuta.Al di là delle questioni sulla corretta interpretazione della norma, il ricorsonon propone alcuna deduzione sul percorso logico proposto nell’ordinanzaimpugnata, proponendone, sia nel primo che nel terzo motivo, uno alternativoche non tiene in alcuna considerazione il disposto della norma citata dal giudicedel merito.Ne consegue che, per preliminari ragioni processuali, i due motivi di ricorsoincorrono nella inammissibilità per mancanza di specificità, perché non siconfrontano con il percorso logico della decisione che impugnano (Sez. 2, n.17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).2. È parimenti inammissibile anche il secondo motivo.Il ricorso deduce che la sentenza del Tribunale di Torino del 13 giugno 2024n. 1171 (n. 2 del cumulo n. 2947-25) era stata assorbita dalla sentenza delTribunale di Torino del 28 novembre 2025 n. 1882 (n. 4 del medesimo cumulo)perdendo ogni autonoma efficacia, per cui il magistrato di sorveglianza avrebbedovuto dichiarare il non luogo a provvedere sulla revoca.L’argomento è manifestamente infondato, in quanto, come già notato dalmagistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato, in totale contrasto coni principi del sistema processuale, atteso che la sentenza n. 4 del cumulo si èlimitata a riconoscere l’esistenza di un reato continuato tra i reati oggetto del suoscrutinio e quelli della sentenza n. 2.Al riconoscimento della continuazione esterna consegue la rideterminazionedella pena della sentenza n. 2 e la messa in esecuzione di pene concorrenti aisensi dell’art. 663 cod. proc. pen., ma non l’assorbimento o la perdita diautonoma efficacia di tale sentenza, come scrive il ricorso.Il magistrato non era, pertanto, privo del potere di provvedere sulla revocadella pena che era in esecuzione e che era stata rideterminata per effetto delriconoscimento della continuazione.Il ricorso deduce anche che dal corretto calcolo della pena complessiva daespiare e del presofferto si doveva dedurre che la pena sostitutiva erainteramente espiata, in quanto l’inizio dell’espiazione era avvenuto il 11settembre 2024.L’argomento è inammissibile, sia perché non proposto al giudice del merito,sia perché non tiene conto della circostanza esposta nel provvedimentoimpugnato secondo cui la esecuzione della pena sostitutiva è stata sospesa perdue volte in occasione dei due arresti in flagranza che hanno attinto il ricorrente,sia perché si tratta di questione sul titolo esecutivo che non può essere posta nelprocedimento di sorveglianza.3. Il quarto motivo, dedicato al merito della revoca della pena sostitutiva, èinfondato.Secondo il disposto dell'art. 66 legge n. 689 del 1981, riguardante la revocaper inosservanza delle prescrizioni, «salvo quanto previsto dall'articolo 71 per lapena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero laviolazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, nedetermina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituitaovvero in altra pena sostitutiva più grave».L'art. 68 della stessa legge, concernente la sospensione dell'esecuzione dellepene sostitutive, dispone che «L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, delladetenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo èsospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna;l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o diapplicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva».I distinti istituti appena richiamati, della conversione e della sospensionedell'esecuzione di cui agli indicati artt. 66 e 68, devono essere, poi, coordinaticon quello disciplinato dal successivo art. 72, riguardante le ipotesi diresponsabilità penale e revoca, a tenore del quale, «la condanna a penadetentiva per un delitto non colposo commesso dopo l'applicazione ovverodurante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, nedetermina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentivasostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzionedella pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58».Nel caso in esame, l’ordinanza è retta da doppia motivazione perchécontiene sia il riferimento alla revoca per l’intervento di una condanna per fattiavvenuti nel corso del periodo di espiazione della pena sostitutiva (art. 72) siaalla revoca per violazione delle prescrizioni (art. 66).Il ricorso si sofferma soltanto su quest’ultima, deducendo che la prescrizionedi non acquistare e fare uso di sostanze stupefacenti era stata aggiuntaillegittimamente in corso di esecuzione, e quindi non prende posizione sull’altracausa di revoca indicata all’interno del provvedimento impugnato.Si è in presenza, d’altronde, di una persona che è stata condannata consentenza definitiva perché in corso di espiazione della pena sostitutiva, all’esitodi un complicato inseguimento di polizia descritto nell’ordinanza impugnata, èstato trovato in possesso di 157 grammi di cocaina, e che, poi, rimesso indetenzione domiciliare sostitutiva, è stato nuovamente arrestato in ragione delpossesso di oltre tre chilogrammi di cocaina presso il luogo in cui espiava ladetenzione domiciliare, per cui, in presenza di comportamenti illeciti, la censuradi illegittimità della revoca è del tutto infondata.4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris