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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 33860/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1993 avverso la sentenza del 10/02/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa in data 12 febbraio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data 26 novembre 2021.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione delle norme contenute negli artt. 157, 157 ter, 161, 171, 546, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen.Assume la difesa che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non sarebbe stato ritualmente notificato, con conseguente nullità del giudizio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione delle norme contenute negli artt. 191, 526, 603 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 24 e 11 Cost.

Il ricorrente lamenta il vizio nel rigetto di rinnovazione del dibattimento in appello, nonché l'omessa valutazione della memoria.

5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Nel caso in esame, il decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 4 settembre 2023 risulta notificato a mani dell'imputato in data 19 settembre 2023.

1.2. Va premesso che la notificazione di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, sebbene in presenza di una elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto essa integra la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (cfr. in tal senso anche Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macrì, Rv. 249360; Sez. 2, n. 16296 del 23/03/2004, lezzi, Rv. 228638).

1.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto personalmente la notificazione dell'atto introduttivo e la conseguenza di tale accertamento è che al momento del perfezionamento di tale personale consegna egli ha acquisito a tutti gli effetti la conoscenza legale dell'atto.

Ai presenti fini, invero, il rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse eletto domicilio, per questo procedimento, non si profila aver pregiudicato in alcun modo la sua conoscenza dell'atto notificatogli nelle sue mani, senza alcuna interposizione.

Il perfezionamento della formalità, quindi, non ha vulnerato in nessuna maniera la facoltà del destinatario di esercitare i conseguenti diritti di difesa.

1.3. È, infatti, incontestabile a lume di logica che l'imputato, destinatario dell'atto, sia più efficacemente garantito quando la notificazione venga eseguita in modo tale da consentirgli di avere immediatamente e concretamente nelle proprie mani l'atto oggetto di legale conoscenza.

Pertanto, va senz'altro confermata la conclusione che la notificazione eseguita personalmente all'imputato può essere validamente effettuata in qualsiasi luogo e che la notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida 2dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017, Rv. 272309).

2.1. Parimenti inammissibile il secondo motivo.

2.2. L'istanza di rinnovazione istruttoria avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] era volta ad acquisire l'istanza ed il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, essendo allegati alla memoria difensiva depositata all'udienza di discussione celebrata nel giudizio di primo grado in data 12 febbraio 2025, erano già presenti nel fascicolo.

2.3. La Corte di appello motiva sul punto (v. pag. 2 della sentenza impugnata) tanto che indica il livello reddituale riportato nell'istanza medesima (C 6.353,00) - che, quindi, esamina- al fine di escludere la prospettata condizione di "assoluta impossibilità economica" dell'imputato a pagare la cauzione.

2.4. Quanto alla memoria, la valutazione compiuta dal Giudice dell'appello si desume dalla motivazione della sentenza: "La circostanza, evidenziata dal difensore tramite la memoria depositata, secondo cui l'imputato avrebbe richiesto la rateizzazione della cauzione il 23 maggio 2022 (in ogni caso, a quasi un anno dalla notifica del provvedimento), non trova alcun riscontro negli atti acquisiti" (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1993 avverso la sentenza del 10/02/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa in data 12 febbraio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data 26 novembre 2021. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione delle norme contenute negli artt. 157, 157 ter, 161, 171, 546, comma 1, lett. e) e 125, comma 3, cod. proc. pen.Assume la difesa che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non sarebbe stato ritualmente notificato, con conseguente nullità del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione delle norme contenute negli artt. 191, 526, 603 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 24 e 11 Cost. Il ricorrente lamenta il vizio nel rigetto di rinnovazione del dibattimento in appello, nonché l'omessa valutazione della memoria. 5. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Nel caso in esame, il decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 4 settembre 2023 risulta notificato a mani dell'imputato in data 19 settembre 2023. 1.2. Va premesso che la notificazione di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, sebbene in presenza di una elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto essa integra la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (cfr. in tal senso anche Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macrì, Rv. 249360; Sez. 2, n. 16296 del 23/03/2004, lezzi, Rv. 228638). 1.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto personalmente la notificazione dell'atto introduttivo e la conseguenza di tale accertamento è che al momento del perfezionamento di tale personale consegna egli ha acquisito a tutti gli effetti la conoscenza legale dell'atto. Ai presenti fini, invero, il rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse eletto domicilio, per questo procedimento, non si profila aver pregiudicato in alcun modo la sua conoscenza dell'atto notificatogli nelle sue mani, senza alcuna interposizione. Il perfezionamento della formalità, quindi, non ha vulnerato in nessuna maniera la facoltà del destinatario di esercitare i conseguenti diritti di difesa. 1.3. È, infatti, incontestabile a lume di logica che l'imputato, destinatario dell'atto, sia più efficacemente garantito quando la notificazione venga eseguita in modo tale da consentirgli di avere immediatamente e concretamente nelle proprie mani l'atto oggetto di legale conoscenza. Pertanto, va senz'altro confermata la conclusione che la notificazione eseguita personalmente all'imputato può essere validamente effettuata in qualsiasi luogo e che la notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida 2dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017, Rv. 272309). 2.1. Parimenti inammissibile il secondo motivo. 2.2. L'istanza di rinnovazione istruttoria avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] era volta ad acquisire l'istanza ed il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, essendo allegati alla memoria difensiva depositata all'udienza di discussione celebrata nel giudizio di primo grado in data 12 febbraio 2025, erano già presenti nel fascicolo. 2.3. La Corte di appello motiva sul punto (v. pag. 2 della sentenza impugnata) tanto che indica il livello reddituale riportato nell'istanza medesima (C 6.353,00) - che, quindi, esamina- al fine di escludere la prospettata condizione di "assoluta impossibilità economica" dell'imputato a pagare la cauzione. 2.4. Quanto alla memoria, la valutazione compiuta dal Giudice dell'appello si desume dalla motivazione della sentenza: "La circostanza, evidenziata dal difensore tramite la memoria depositata, secondo cui l'imputato avrebbe richiesto la rateizzazione della cauzione il 23 maggio 2022 (in ogni caso, a quasi un anno dalla notifica del provvedimento), non trova alcun riscontro negli atti acquisiti" (v. pag. 3 della sentenza impugnata). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Di P.Q.M
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