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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 32138/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17891/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 25, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain [OSCURATO:PERSONA] n. 172, Roma, rappresentata e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1677/2018 pubblicata in data 05/12/2018, n.r.g. 3271/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] esponeva di aver lavorato presso [OSCURATO:PERSONA] srl dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/10/2008 in forza di due contratti di collaborazione occasionale e poi di due contratti di lavoro a progetto e di aver proseguito la propria attività lavorativa, sia pure senza alcun titolo giustificativo, fino al 29/02/2009 in modo continuativo.

Deduceva la nullità OGGETTO: lavoro occasionale - requisiti - mancanza - conseguenze dei contratti formalmente stipulati e quindi chiedeva l’accertamento dell’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la condanna della società al ripristino del rapporto, con diritto all’inquadramento nella macro area D –livello D2, ccnl federculture, al pagamento della somma di euro 26.670,30 (o di quella che sarebbe stata ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive, nonché al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora del25/01/2011 fino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro. 2.- Il Tribunale di Roma, rigettate le istanze istruttorie della ricorrente, rigettava le domande. 3.- Adìta dalla lavoratrice, la Corte d’Appello, invitata l’appellante a formulare nuovi conteggi e a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi relative al periodo dalla cessazione del rapporto di lavoro all’attualità, accoglieva il gravame, dichiarava esistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], condannava la società a pagare all’appellante la somma di euro 9.317,09 a titolo di differenze retributive, nonché le retribuzioni maturate dal 25/01/2011 alla sentenza, oltre accessori e spese.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è fondato il primo motivo di appello, con cui la lavoratrice si duole dell’errato convincimento del Tribunale circa la ritenuta non esaustiva allegazione degli indici della subordinazione nel ricorso introduttivo, nel quale infatti sono indicate le modalità di svolgimento della prestazione, l’osservanza di un orario prestabilito, il pagamento del compenso a cadenza fissa, l’obbligo di comunicare preventivamente eventuali assenze o ritardi, la mancanza del rischio di impresa, la titolarità dei mezzi produttivi in capo alla società; b) è fondato anche l’altro motivo di gravame, con cui la lavoratrice lamenta la violazione dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003 sul divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, atteso che i primi due contratti sono stati conclusi in termini di “collaborazione occasionale”, ma tali non possono essere qualificati, attesa la loro durata superiore a trenta giorni (il primo dall’01/07 al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il secondo dal 02/01 al 29/02/2008), per cui avrebbero dovuto essere stipulati nella forma del contratto a progetto di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, invece mancato; c) ai sensi dell’art. 69 d.lgs. cit. il rapporto si considera come subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione; d) non è applicabile il divieto di conversione di cui all’art. 18 d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 79/2009, conv. in L. n. 102/2009, trattandosi di norma intervenuta successivamente alla stipula del primo contratto di collaborazione (01/07/2007) e quindi inapplicabile come insegna anche Cass. n. 13480/2018; e) la trasformazione del primo contratto travolge tutti i successivi; f) con riguardo all’inquadramento, non può essere riconosciuto il livello D, del quale la lavoratrice non ha dedotto le modalità né mansioni proprie, considerato che in tale livello è ricompreso il personale direttivo; g) l’attività lavorativa svolta come dedotta e non contestata sostanzialmente dalla società va ricompresa nel livello C2 ccnl di settore, del quale va applicato altresì il trattamento retributivo; h) il nuovo conteggio elaborato dalla lavoratrice con riguardo al livello C2 sono corretti e non è stato contestato dalla società appellata; ma da tale conteggio vanno detratti gli importi a titolo di festività, ferie non godute e permessi non goduti, in quanto voci rimaste sprovviste di riscontro probatorio; va detratto pure il t.f.r., atteso che il rapporto di lavoro non è cessato ed è da considerarsi tuttora in corso; i) a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro va riconosciuta la tutela risarcitoria, sia pure parametrata alle retribuzioni perdute, che spettano dalla costituzione in mora del 25/01/2011 fino all’effettivo ripristino del rapporto. 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-La società ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 434, 437, co. 2, 112 e 125 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame da essa sollevata in considerazione delle conclusioni ivi esposte in termini di riforma di una sentenza di primo grado (n. 13378/2013) diversa da quella intervenuta fra le parti (n. 13377/2013) e di domande diverse da quelle contenute nel ricorso di primo grado, nonché dell’indicazione della volontà di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto (Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]) diverso da essa società.

Il motivo è infondato.

In via di principio questa Corte ha più volte affermato che,mentre in tema diinterpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 ss. disp.prel.c.c., in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agliatti normativi, nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 ss. c.c., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (Cass. ord. n. 25826/2022; Cass. n. 4205/2014).

Dunquenell’interpretazione del ricorso d’appello è certamente applicabile l’art. 1363 c.c., che detta il criterio sistematico, nonché l’art. 1367 c.c., dal quale è desumibile il principio di conservazione dell’atto giuridico.

La valutazione dell’atto processuale va pertanto compiuta in modo complessivo e non limitato alla parte relativa alle conclusioni.

Ebbene, nella prima pagina dell’atto di appello la lavoratrice aveva esattamente indicato la sentenza del Tribunale impugnata (n. 13377/2013); i motivi di gravame erano esattamente riferiti a quella sentenza di primo grado ed infine vi era il richiamo alle conclusioni di primo grado.

Dunque esattamente la Corte territoriale ha ritenuto utile la correzione chiesta dall’appellante all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riferita a quelli che erano effettivamente solo refusi, non idonei a determinare una situazione d’incertezza circa il provvedimento di primo grado impugnato, le censure mosse e le domande riproposte in appello, all’esito di una lettura complessiva dell’atto di gravame.

All’esito di questa interpretazione sistematica e “conservativa” effettivamente quelle conclusioni contenute nell’originario ricorso d’appello devono essere considerate meri refusi, come tali suscettibili di correzione e comunque non idonei ad inficiare la validità e quindi l’ammissibilità dell’appello. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 61 ss. d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto esistente la subordinazione sulla base delle sole deduzioni e dichiarazioni della lavoratrice, omettendo ogni valutazione delle prove documentali.

Il motivo è inammissibile perché non pertinente rispetto alla motivazione adottata dalla Corte territoriale, che solo nella premessa (pp. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha riportato le deduzioni della lavoratrice.

Ciò si evince chiaramente dall’incipit dell’ultimo capoverso della pag. 6: “Con tali indispensabili premesse … con il primo motivo di gravame l’appellante chiede … la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale avuto riguardo alla violazione dell’art. 69 del Dlgvo n. 276/03 …”.

Invece, l’unica ratio decidendiè espressa nel primo capoverso di pagina 7 della sentenza impugnata, laddove i giudici d’appello affermano: “… i primi due contratti non possono essere ricondotti alla previsione normativa di ‘collaborazione occasionale’ attesa la previsione temporale superiore ai trenta giorni.

Ne consegue che l’asserita collaborazione doveva passare attraverso la forma del contratto a progetto e che tali … non possono essere ritenuti proprio per la mancanza di un progetto specifico”.

A conferma di ciò, immediatamente dopo gli stessi giudici hanno applicato la “sanzione” prevista dall’art. 69 d.lgs. n. 276 cit.

Dunque, contrariamente all’assunto della società ricorrente, la Corte d’Appello non ha affatto “ritenuto la sussistenza degli indici della subordinazione … esclusivamente sulla base delle deduzioni e dichiarazioni della lavoratrice …” (v. ricorso per cassazione, p. 23), ma si è limitata a ritenere sussistenti sufficienti allegazioni degli elementi tipici della subordinazionee quindi ad accogliere il primo motivo di gravame relativo alla validità e ammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.

Indi, ha deciso la controversia sulla base del solo dato “formale” della mancanza di un progetto (ritenuto necessario) già nel primo contratto di lavoro. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5) , c.p.c. la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto il primo contratto illegittimo sia perché di durata superiore ai trenta giorni, senza considerare che comunque il compenso per anno solare non superava la somma di euro 5.000,00, sia perché asseritamente privo di progetto, nonostante questo fosse comunque enucleabile dal contratto e nonostante la mancata contestazione, da parte della lavoratrice, delle deduzioniarticolate dalla società nella memoria difensiva di primo grado e di appello circa la ragione dei contratti con lei conclusi, rappresentata dall’appalto conferito alla società dal Comune di Roma.

Il motivo è infondato.

L’art. 61, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, vigente ratione temporis, disponeva: ” Dall’univoco tenore letterale della norma si evince che la “prestazione occasionale” è soltanto quella della durata complessiva non superiore a trenta giorni.

Questo criterio temporale è prevalente nella qualificazione della fattispecie, sebbene non esclusivo.

Infatti, con la seconda parte della norma il legislatore ha voluto introdurre un ulteriore criterio, destinato ad operare solo ed eventualmente in via sussidiariaed in funzione correttiva del primo: va esclusa la sussistenza di una “prestazione occasionale” qualora il compenso complessivamente percepito nell’anno solare sia superiore alla somma di euro 5.000,00.

Tale esclusione si riferisce pertanto a due ipotesi: a) al caso in cui siano molteplici le “prestazioni occasionali” stipulate per non oltre trenta giorni ciascuna nel corso di un anno solare, ciascuna con compenso non superiore ad euro 5.000,00;b) al caso in cui, pur essendo unico il contratto stipulato e pur avendo durata non superiore a trenta giorni, il compenso pattuito sia superiore ad euro 5.000,00.

Nell’ipotesi sub a) la funzione correttiva è quella di contrastare eventuali elusioni del criterio temporale, mediante la stipulazione “frazionata” e reiterata di più contratti di “prestazione occasionale”, di durata non superiore a trenta giorni e con compenso per ciascun contratto non superiore ad euro 5.000,00.

Nell’ipotesi sub b) la funzione correttiva è quella che deriva dalla valutazione ex ante di “apprezzabile” rilevanza economica della vicenda lavorativa(desunta dalla misura del compenso), sia pure limitata a soli trenta giorni, sicché tale rilevanza diviene prevalente rispetto al dato temporale, ritenuto in tal caso non significativo (e dunque recessivo) ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie.

Ne consegue che qualora il singolo contratto abbia durata superiore a trenta giorni, non trova applicazione il secondo criterio (del corrispettivo) e la fattispecie è immediatamente esclusa dall’ambito delle “prestazioni occasionali”.

La conseguenza è, pertanto, di tipo sanzionatorio e “formale”: non trattandosi di un contratto per “prestazione occasionale”, sarebbe stata necessaria la specifica indicazione di un progetto, la cui mancanza determina l’applicazione della sanzione della conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. ord. n. 9471/2019, secondo cui peraltro tale conversione sanzionatoria, con conseguente “… applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto, non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, co.1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore”).

Ne consegue l’infondatezza della tesi prospettata dalla società ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 36), secondo cui, qualunque sia la durata della prestazione lavorativa dedotta in contratto, questa dovrebbe pur sempre considerarsi “occasionale” qualora il compenso per anno solare non superi l’importo di euro 5.000,00.

Quanto, poi, alla riconducibilità dell’attività prevista nel primo contratto di collaborazione "occasionale” ad uno specifico progetto, la questione – contrariamente all’assunto della ricorrente – è solo formale, ossia rappresentata dalla mancanza, nel contratto, dell’indicazione dello specifico progetto, con l’inevitabile conseguenza di cui all’art. 69 d.lgs. cit., sicché diviene irrilevante qualunque accertamento di quale fosse l’interesse datoriale alla base di quello specifico contratto di lavoro(Cass. n. 8142/2017) e se di tale interesse fosse a conoscenza aliundela lavoratrice.

In via di principio questa Corte ha già affermato che “In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso” (Cass. 17/08/2016, n. 17127).

Quindi se nel contratto manca l’indicazione del progetto, trova immediatamente applicazione la “sanzione” di cui all’art. 69 d.lgs. cit., senza alcuna rilevanza di un possibile accertamento concreto circa la riconducibilità di quella prestazione lavorativa ad un progetto perseguito dalla committente in virtù di rapporti esistenti con un terzo (nel caso di specie con il Comune di [OSCURATO:PERSONA]). 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato e, quindi, dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale accertato l’inesistenza di uno specifico progetto in assenza di domanda, che era stata formulata dalla lavoratrice solo nei seguenti termini: “… accertare e dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato … a far data dal 01.07.07 …”.

Il motivo – a parte i profili di inammissibilità per la promiscuità delle censure in cui è articolato – è infondato : contrariamente all’assunto della ricorrente, anche il Tribunale aveva esattamente inteso la causa petendi in termini di assenza di un progetto (come sostanzialmente ammesso anche dalla ricorrente: v. ricorso per cassazione, p. 23), sicché la tutela poi accordata dalla Corte d’appello coincide esattamente con quella richiesta dalla Fiorletta.

Ne deriva l’insussistenza dell’asserita violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunziato (art. 112 c.p.c.). 5.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta un’ulteriore violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato e, quindi, dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 115 c.p.c.

In particolare addebita alla Corte territoriale: a) di avere riconosciuto il diritto al trattamento retributivo della categoria C ccnl Federculture, laddove la Fiorletta si era limitata a domandare l’accertamento del suo diritto al trattamento retributivo della categoria D (impiegati direttivi), livello D2, e non aveva avanzato alcuna domanda relativa alla categoria C, neppure in via subordinata; b) di avere riconosciuto il diritto a quel trattamento retributivo senza alcuna prova della riconducibilità delle mansioni svolte alla categoria C, onere probatorio che incombeva sulla Fiorletta e non era stato assolto.

Il motivo è infondato.

Con riguardo alla censura sub a), più volte questa Corte ha affermato: “In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica-anche di carattere dirigenziale - superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione -può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (Cass. n. 22872/2013; Cass. n. 1717/2009).

Correlativamente, incorrerebbe nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che rigettasse la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, omettendo l'esame della domanda implicitamente proposta in relazione alla qualifica intermedia (Cass. n. 3863/2008).

Dunquenessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste.

La censura sub b) è invece inammissibile, poiché non tocca in alcun modo la ratio decidendidella sentenza, con cui i giudici d’appello hanno riconosciuto il diritto della Fiorletta all’inquadramento nel livello C in considerazione dell’attività “svolta dall’appellante, per come descritta e di fatto non contestata nei suoi aspetti qualificanti” (v. sentenza impugnata, p. 8, quint’ultimo capoverso).

Quindi nessuna prova doveva dare la lavoratrice, atteso che la Corte ha ritenuto applicabile il principio di non contestazione dei fatti da lei dedotti (art. 115 c.p.c.), senza che lasocietà abbia sollevato alcuna censura sul punto nel ricorso per cassazione. 6.-Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 32 L. n. 183/2010, come interpretato dall’art. 1, co. 13, L. n. 92/2012 per avere la Corte territoriale escluso la tutela indennitaria forfettaria prevista da tale norma.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “L'indennità prevista dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel significato chiarito dall'art. 1, comma 13, della l. n.92 del 2012, si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto di lavoro autonomo a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato, poiché la predetta indennità consegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di altra fattispecie contrattuale a tempo determinato” (Cass.n. 20500/2018; analogo principio di diritto si trova affermato da Cass. n. 24100/2019 con riguardo alle conseguenze dell’illegittimità diun contratto di lavoro a progetto).

Quindi sul punto la sentenza va cassata con rinvio per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010. 7.-Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che con precedente sentenza n. 5579/2017 la stessa Corte aveva già riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della Fiorletta alle dipendenze di Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il principio di rilevabilità, anche d’ufficio, del giudicato esterno.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Il motivo è inammissibile laddove la ricorrente non precisa in quale atto, fase e grado abbia sollevato la relativa questione, della quale la Corte territoriale “non avrebbe tenuto conto”.

Il motivo è poi infondato, sia perché non vi è prova che quella sentenza d’appello sia passata in giudicato (art. 124 disp.att.c.p.c.), sia perché, in ogni caso, quell’eventuale giudicato non si è formato tra le stesse parti, bensì nei confronti di un terzo (Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]).

Orbene, al riguardo va evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato –a differenza di quanto espressamente previsto dal legislatore in tema di pubblico impiego – non implica l’esclusività dell’im pegno del lavoratore, potendo ben coesistere con un altro rapporto alle dipendenze di altro datore di lavoro (si pensi alla possibilità di plurimi rapporti di lavoro dipendente part time).

Ne consegue che la questione non è quella del giudicato preclusivo di una diversa statuizione, ma solo di un’eventuale impossibilità – di fatto, totale o parziale – di adempiere la prestazione lavorativa in entrambi i rapporti.

Tale questione, in quanto di fatto, esula dal presente giudizio di legittimità.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo, rigetta tutti gli altri, cassa la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17891/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 25, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain [OSCURATO:PERSONA] n. 172, Roma, rappresentata e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1677/2018 pubblicata in data 05/12/2018, n.r.g. 3271/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] esponeva di aver lavorato presso [OSCURATO:PERSONA] srl dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/10/2008 in forza di due contratti di collaborazione occasionale e poi di due contratti di lavoro a progetto e di aver proseguito la propria attività lavorativa, sia pure senza alcun titolo giustificativo, fino al 29/02/2009 in modo continuativo. Deduceva la nullità OGGETTO: lavoro occasionale - requisiti - mancanza - conseguenze dei contratti formalmente stipulati e quindi chiedeva l’accertamento dell’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la condanna della società al ripristino del rapporto, con diritto all’inquadramento nella macro area D –livello D2, ccnl federculture, al pagamento della somma di euro 26.670,30 (o di quella che sarebbe stata ritenuta di giustizia) a titolo di differenze retributive, nonché al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora del25/01/2011 fino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro. 2.- Il Tribunale di Roma, rigettate le istanze istruttorie della ricorrente, rigettava le domande. 3.- Adìta dalla lavoratrice, la Corte d’Appello, invitata l’appellante a formulare nuovi conteggi e a depositare le proprie dichiarazioni dei redditi relative al periodo dalla cessazione del rapporto di lavoro all’attualità, accoglieva il gravame, dichiarava esistente fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], condannava la società a pagare all’appellante la somma di euro 9.317,09 a titolo di differenze retributive, nonché le retribuzioni maturate dal 25/01/2011 alla sentenza, oltre accessori e spese. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è fondato il primo motivo di appello, con cui la lavoratrice si duole dell’errato convincimento del Tribunale circa la ritenuta non esaustiva allegazione degli indici della subordinazione nel ricorso introduttivo, nel quale infatti sono indicate le modalità di svolgimento della prestazione, l’osservanza di un orario prestabilito, il pagamento del compenso a cadenza fissa, l’obbligo di comunicare preventivamente eventuali assenze o ritardi, la mancanza del rischio di impresa, la titolarità dei mezzi produttivi in capo alla società; b) è fondato anche l’altro motivo di gravame, con cui la lavoratrice lamenta la violazione dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003 sul divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, atteso che i primi due contratti sono stati conclusi in termini di “collaborazione occasionale”, ma tali non possono essere qualificati, attesa la loro durata superiore a trenta giorni (il primo dall’01/07 al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il secondo dal 02/01 al 29/02/2008), per cui avrebbero dovuto essere stipulati nella forma del contratto a progetto di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, invece mancato; c) ai sensi dell’art. 69 d.lgs. cit. il rapporto si considera come subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione; d) non è applicabile il divieto di conversione di cui all’art. 18 d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 79/2009, conv. in L. n. 102/2009, trattandosi di norma intervenuta successivamente alla stipula del primo contratto di collaborazione (01/07/2007) e quindi inapplicabile come insegna anche Cass. n. 13480/2018; e) la trasformazione del primo contratto travolge tutti i successivi; f) con riguardo all’inquadramento, non può essere riconosciuto il livello D, del quale la lavoratrice non ha dedotto le modalità né mansioni proprie, considerato che in tale livello è ricompreso il personale direttivo; g) l’attività lavorativa svolta come dedotta e non contestata sostanzialmente dalla società va ricompresa nel livello C2 ccnl di settore, del quale va applicato altresì il trattamento retributivo; h) il nuovo conteggio elaborato dalla lavoratrice con riguardo al livello C2 sono corretti e non è stato contestato dalla società appellata; ma da tale conteggio vanno detratti gli importi a titolo di festività, ferie non godute e permessi non goduti, in quanto voci rimaste sprovviste di riscontro probatorio; va detratto pure il t.f.r., atteso che il rapporto di lavoro non è cessato ed è da considerarsi tuttora in corso; i) a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro va riconosciuta la tutela risarcitoria, sia pure parametrata alle retribuzioni perdute, che spettano dalla costituzione in mora del 25/01/2011 fino all’effettivo ripristino del rapporto. 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-La società ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 434, 437, co. 2, 112 e 125 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame da essa sollevata in considerazione delle conclusioni ivi esposte in termini di riforma di una sentenza di primo grado (n. 13378/2013) diversa da quella intervenuta fra le parti (n. 13377/2013) e di domande diverse da quelle contenute nel ricorso di primo grado, nonché dell’indicazione della volontà di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto (Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]) diverso da essa società. Il motivo è infondato. In via di principio questa Corte ha più volte affermato che,mentre in tema diinterpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 ss. disp.prel.c.c., in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agliatti normativi, nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 ss. c.c., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (Cass. ord. n. 25826/2022; Cass. n. 4205/2014). Dunquenell’interpretazione del ricorso d’appello è certamente applicabile l’art. 1363 c.c., che detta il criterio sistematico, nonché l’art. 1367 c.c., dal quale è desumibile il principio di conservazione dell’atto giuridico. La valutazione dell’atto processuale va pertanto compiuta in modo complessivo e non limitato alla parte relativa alle conclusioni. Ebbene, nella prima pagina dell’atto di appello la lavoratrice aveva esattamente indicato la sentenza del Tribunale impugnata (n. 13377/2013); i motivi di gravame erano esattamente riferiti a quella sentenza di primo grado ed infine vi era il richiamo alle conclusioni di primo grado. Dunque esattamente la Corte territoriale ha ritenuto utile la correzione chiesta dall’appellante all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riferita a quelli che erano effettivamente solo refusi, non idonei a determinare una situazione d’incertezza circa il provvedimento di primo grado impugnato, le censure mosse e le domande riproposte in appello, all’esito di una lettura complessiva dell’atto di gravame. All’esito di questa interpretazione sistematica e “conservativa” effettivamente quelle conclusioni contenute nell’originario ricorso d’appello devono essere considerate meri refusi, come tali suscettibili di correzione e comunque non idonei ad inficiare la validità e quindi l’ammissibilità dell’appello. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 61 ss. d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto esistente la subordinazione sulla base delle sole deduzioni e dichiarazioni della lavoratrice, omettendo ogni valutazione delle prove documentali. Il motivo è inammissibile perché non pertinente rispetto alla motivazione adottata dalla Corte territoriale, che solo nella premessa (pp. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha riportato le deduzioni della lavoratrice. Ciò si evince chiaramente dall’incipit dell’ultimo capoverso della pag. 6: “Con tali indispensabili premesse … con il primo motivo di gravame l’appellante chiede … la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale avuto riguardo alla violazione dell’art. 69 del Dlgvo n. 276/03 …”. Invece, l’unica ratio decidendiè espressa nel primo capoverso di pagina 7 della sentenza impugnata, laddove i giudici d’appello affermano: “… i primi due contratti non possono essere ricondotti alla previsione normativa di ‘collaborazione occasionale’ attesa la previsione temporale superiore ai trenta giorni. Ne consegue che l’asserita collaborazione doveva passare attraverso la forma del contratto a progetto e che tali … non possono essere ritenuti proprio per la mancanza di un progetto specifico”. A conferma di ciò, immediatamente dopo gli stessi giudici hanno applicato la “sanzione” prevista dall’art. 69 d.lgs. n. 276 cit. Dunque, contrariamente all’assunto della società ricorrente, la Corte d’Appello non ha affatto “ritenuto la sussistenza degli indici della subordinazione … esclusivamente sulla base delle deduzioni e dichiarazioni della lavoratrice …” (v. ricorso per cassazione, p. 23), ma si è limitata a ritenere sussistenti sufficienti allegazioni degli elementi tipici della subordinazionee quindi ad accogliere il primo motivo di gravame relativo alla validità e ammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. Indi, ha deciso la controversia sulla base del solo dato “formale” della mancanza di un progetto (ritenuto necessario) già nel primo contratto di lavoro. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5) , c.p.c. la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto il primo contratto illegittimo sia perché di durata superiore ai trenta giorni, senza considerare che comunque il compenso per anno solare non superava la somma di euro 5.000,00, sia perché asseritamente privo di progetto, nonostante questo fosse comunque enucleabile dal contratto e nonostante la mancata contestazione, da parte della lavoratrice, delle deduzioniarticolate dalla società nella memoria difensiva di primo grado e di appello circa la ragione dei contratti con lei conclusi, rappresentata dall’appalto conferito alla società dal Comune di Roma. Il motivo è infondato. L’art. 61, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, vigente ratione temporis, disponeva: ” Dall’univoco tenore letterale della norma si evince che la “prestazione occasionale” è soltanto quella della durata complessiva non superiore a trenta giorni. Questo criterio temporale è prevalente nella qualificazione della fattispecie, sebbene non esclusivo. Infatti, con la seconda parte della norma il legislatore ha voluto introdurre un ulteriore criterio, destinato ad operare solo ed eventualmente in via sussidiariaed in funzione correttiva del primo: va esclusa la sussistenza di una “prestazione occasionale” qualora il compenso complessivamente percepito nell’anno solare sia superiore alla somma di euro 5.000,00. Tale esclusione si riferisce pertanto a due ipotesi: a) al caso in cui siano molteplici le “prestazioni occasionali” stipulate per non oltre trenta giorni ciascuna nel corso di un anno solare, ciascuna con compenso non superiore ad euro 5.000,00;b) al caso in cui, pur essendo unico il contratto stipulato e pur avendo durata non superiore a trenta giorni, il compenso pattuito sia superiore ad euro 5.000,00. Nell’ipotesi sub a) la funzione correttiva è quella di contrastare eventuali elusioni del criterio temporale, mediante la stipulazione “frazionata” e reiterata di più contratti di “prestazione occasionale”, di durata non superiore a trenta giorni e con compenso per ciascun contratto non superiore ad euro 5.000,00. Nell’ipotesi sub b) la funzione correttiva è quella che deriva dalla valutazione ex ante di “apprezzabile” rilevanza economica della vicenda lavorativa(desunta dalla misura del compenso), sia pure limitata a soli trenta giorni, sicché tale rilevanza diviene prevalente rispetto al dato temporale, ritenuto in tal caso non significativo (e dunque recessivo) ai fini della qualificazione giuridica della fattispecie. Ne consegue che qualora il singolo contratto abbia durata superiore a trenta giorni, non trova applicazione il secondo criterio (del corrispettivo) e la fattispecie è immediatamente esclusa dall’ambito delle “prestazioni occasionali”. La conseguenza è, pertanto, di tipo sanzionatorio e “formale”: non trattandosi di un contratto per “prestazione occasionale”, sarebbe stata necessaria la specifica indicazione di un progetto, la cui mancanza determina l’applicazione della sanzione della conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. ord. n. 9471/2019, secondo cui peraltro tale conversione sanzionatoria, con conseguente “… applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto, non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo", posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41, co.1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore”). Ne consegue l’infondatezza della tesi prospettata dalla società ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 36), secondo cui, qualunque sia la durata della prestazione lavorativa dedotta in contratto, questa dovrebbe pur sempre considerarsi “occasionale” qualora il compenso per anno solare non superi l’importo di euro 5.000,00. Quanto, poi, alla riconducibilità dell’attività prevista nel primo contratto di collaborazione "occasionale” ad uno specifico progetto, la questione – contrariamente all’assunto della ricorrente – è solo formale, ossia rappresentata dalla mancanza, nel contratto, dell’indicazione dello specifico progetto, con l’inevitabile conseguenza di cui all’art. 69 d.lgs. cit., sicché diviene irrilevante qualunque accertamento di quale fosse l’interesse datoriale alla base di quello specifico contratto di lavoro(Cass. n. 8142/2017) e se di tale interesse fosse a conoscenza aliundela lavoratrice. In via di principio questa Corte ha già affermato che “In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso” (Cass. 17/08/2016, n. 17127). Quindi se nel contratto manca l’indicazione del progetto, trova immediatamente applicazione la “sanzione” di cui all’art. 69 d.lgs. cit., senza alcuna rilevanza di un possibile accertamento concreto circa la riconducibilità di quella prestazione lavorativa ad un progetto perseguito dalla committente in virtù di rapporti esistenti con un terzo (nel caso di specie con il Comune di [OSCURATO:PERSONA]). 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato e, quindi, dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale accertato l’inesistenza di uno specifico progetto in assenza di domanda, che era stata formulata dalla lavoratrice solo nei seguenti termini: “… accertare e dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato … a far data dal 01.07.07 …”. Il motivo – a parte i profili di inammissibilità per la promiscuità delle censure in cui è articolato – è infondato : contrariamente all’assunto della ricorrente, anche il Tribunale aveva esattamente inteso la causa petendi in termini di assenza di un progetto (come sostanzialmente ammesso anche dalla ricorrente: v. ricorso per cassazione, p. 23), sicché la tutela poi accordata dalla Corte d’appello coincide esattamente con quella richiesta dalla Fiorletta. Ne deriva l’insussistenza dell’asserita violazione del principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunziato (art. 112 c.p.c.). 5.-Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta un’ulteriore violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato e, quindi, dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. In particolare addebita alla Corte territoriale: a) di avere riconosciuto il diritto al trattamento retributivo della categoria C ccnl Federculture, laddove la Fiorletta si era limitata a domandare l’accertamento del suo diritto al trattamento retributivo della categoria D (impiegati direttivi), livello D2, e non aveva avanzato alcuna domanda relativa alla categoria C, neppure in via subordinata; b) di avere riconosciuto il diritto a quel trattamento retributivo senza alcuna prova della riconducibilità delle mansioni svolte alla categoria C, onere probatorio che incombeva sulla Fiorletta e non era stato assolto. Il motivo è infondato. Con riguardo alla censura sub a), più volte questa Corte ha affermato: “In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica-anche di carattere dirigenziale - superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione -può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (Cass. n. 22872/2013; Cass. n. 1717/2009). Correlativamente, incorrerebbe nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che rigettasse la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, omettendo l'esame della domanda implicitamente proposta in relazione alla qualifica intermedia (Cass. n. 3863/2008). Dunquenessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste. La censura sub b) è invece inammissibile, poiché non tocca in alcun modo la ratio decidendidella sentenza, con cui i giudici d’appello hanno riconosciuto il diritto della Fiorletta all’inquadramento nel livello C in considerazione dell’attività “svolta dall’appellante, per come descritta e di fatto non contestata nei suoi aspetti qualificanti” (v. sentenza impugnata, p. 8, quint’ultimo capoverso). Quindi nessuna prova doveva dare la lavoratrice, atteso che la Corte ha ritenuto applicabile il principio di non contestazione dei fatti da lei dedotti (art. 115 c.p.c.), senza che lasocietà abbia sollevato alcuna censura sul punto nel ricorso per cassazione. 6.-Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 32 L. n. 183/2010, come interpretato dall’art. 1, co. 13, L. n. 92/2012 per avere la Corte territoriale escluso la tutela indennitaria forfettaria prevista da tale norma. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “L'indennità prevista dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel significato chiarito dall'art. 1, comma 13, della l. n.92 del 2012, si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto di lavoro autonomo a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato, poiché la predetta indennità consegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di altra fattispecie contrattuale a tempo determinato” (Cass.n. 20500/2018; analogo principio di diritto si trova affermato da Cass. n. 24100/2019 con riguardo alle conseguenze dell’illegittimità diun contratto di lavoro a progetto). Quindi sul punto la sentenza va cassata con rinvio per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010. 7.-Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che con precedente sentenza n. 5579/2017 la stessa Corte aveva già riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della Fiorletta alle dipendenze di Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il principio di rilevabilità, anche d’ufficio, del giudicato esterno.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Il motivo è inammissibile laddove la ricorrente non precisa in quale atto, fase e grado abbia sollevato la relativa questione, della quale la Corte territoriale “non avrebbe tenuto conto”. Il motivo è poi infondato, sia perché non vi è prova che quella sentenza d’appello sia passata in giudicato (art. 124 disp.att.c.p.c.), sia perché, in ogni caso, quell’eventuale giudicato non si è formato tra le stesse parti, bensì nei confronti di un terzo (Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]). Orbene, al riguardo va evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato –a differenza di quanto espressamente previsto dal legislatore in tema di pubblico impiego – non implica l’esclusività dell’im pegno del lavoratore, potendo ben coesistere con un altro rapporto alle dipendenze di altro datore di lavoro (si pensi alla possibilità di plurimi rapporti di lavoro dipendente part time). Ne consegue che la questione non è quella del giudicato preclusivo di una diversa statuizione, ma solo di un’eventuale impossibilità – di fatto, totale o parziale – di adempiere la prestazione lavorativa in entrambi i rapporti. Tale questione, in quanto di fatto, esula dal presente giudizio di legittimità. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo, rigetta tutti gli altri, cassa la sentenza
Sentenza Cassazione n. 32138/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris