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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00240/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Regc io Calabria, in parziale riforma di quella del 10 febbraio 2020 del Tribunale di Pal iii , ritenuta l'ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (per la detenzione di 40 cosi di cocaina, occultate in diversi punti dell'auto su cui viaggiava) in Rosarnc il 8 rriaggic 2019) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed C 5.000 di multa; ha revocato la pena accessoria e confermato nel resto la sente -2a di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla qualificazione del fatto ritenendo sussistente l'uso personale come dichiarato dall'imputato nell'interrogatorio.

2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge E della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento all'art. 49, comma 3, della Carta iei diritti fondamentali dell'Unione europea, in relazione all'art. 6, commal , de Trattato di Lisbona, dell'art. 4, comma 1, della decisione quadro 2004/757/GAI del Coi siglic del 25 ottobre 2004, dell'art. 49, comma 3; le sanzioni comminate dal legislatore non soddisferebbero il requisito di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Con l'appello si sostenne la tesi dell'uso di gruppo, non riproposta.

1.1. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca, perché non si confronta realmente con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato; l'articolata motivazione della sentenza non è stata specificamente contestata, se non mediante una lettura alternativa delle fonti di prova.

1.2. Il secondo motivo sulla pena è manifestamente infondato, poiché l'entità della pena base è stata specificamente motivata in base agli elementi ex art. 133 cod. pen.: la Corte di appello ha preso in esame le modalità del fattc (il m. mero delle dosi, le modalità dell'occultamento, descritte in sentenza, la pe -centt. ale di principio attivo) e la capacità a delinquere del reo (i rapporti con ambienti criminali ed i precedenti penali).1.3.

Il terzo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 .:od. proc. pen. trattandosi di violazione di legge e vizi della motivazione non dedotti con l'appello.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la httura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. iripeci:;ce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente so1:ratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilinente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investitc della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez.

U. n. 24 del 24/11/199), Rv. 214794, Spina).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spe5,e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitatria, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è -agione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga men .:c delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Thssa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Regc io Calabria, in parziale riforma di quella del 10 febbraio 2020 del Tribunale di Pal iii , ritenuta l'ipotesi ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (per la detenzione di 40 cosi di cocaina, occultate in diversi punti dell'auto su cui viaggiava) in Rosarnc il 8 rriaggic 2019) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed C 5.000 di multa; ha revocato la pena accessoria e confermato nel resto la sente -2a di primo grado. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla qualificazione del fatto ritenendo sussistente l'uso personale come dichiarato dall'imputato nell'interrogatorio. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge E della motivazione sul trattamento sanzionatorio. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento all'art. 49, comma 3, della Carta iei diritti fondamentali dell'Unione europea, in relazione all'art. 6, commal , de Trattato di Lisbona, dell'art. 4, comma 1, della decisione quadro 2004/757/GAI del Coi siglic del 25 ottobre 2004, dell'art. 49, comma 3; le sanzioni comminate dal legislatore non soddisferebbero il requisito di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con l'appello si sostenne la tesi dell'uso di gruppo, non riproposta. 1.1. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca, perché non si confronta realmente con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato; l'articolata motivazione della sentenza non è stata specificamente contestata, se non mediante una lettura alternativa delle fonti di prova. 1.2. Il secondo motivo sulla pena è manifestamente infondato, poiché l'entità della pena base è stata specificamente motivata in base agli elementi ex art. 133 cod. pen.: la Corte di appello ha preso in esame le modalità del fattc (il m. mero delle dosi, le modalità dell'occultamento, descritte in sentenza, la pe -centt. ale di principio attivo) e la capacità a delinquere del reo (i rapporti con ambienti criminali ed i precedenti penali).1.3. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 .:od. proc. pen. trattandosi di violazione di legge e vizi della motivazione non dedotti con l'appello. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la httura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. iripeci:;ce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente so1:ratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilinente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investitc della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/199), Rv. 214794, Spina). 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spe5,e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitatria, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è -agione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga men .:c delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Thssa delle
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