CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 09491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9491/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3609/2026* * CC 03/03/2026* * * 36682/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * cui 05tpafv [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE di APPELLO SEZIONE MINORENNI diRomadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso proposto nell interesse di * * *considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per quantotrasporto urbano viceversa indubitabile in ragione dell attribuzione di poteri autoritativi ecertificativi individuati nelle funzioni di accertamento dell infrazione di identificazionepersonale dell autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento* non mass. * 5 n. 23223 dell 08/05/2019 * non mass. * 5 n. 25649del 13/02/2018 * * 273324 01 * 6 n. 15113 del 17/03/2103 * *267311 01 e alla concreta capacità offensiva delle frasi avuto riguardo al loro inequivocotenore letterale cfr. sentenza impugnata p. 3che il secondo motivo di ricorso con cui ci si duole del giudizio di responsabilità per ilreato di cui all art. 648 cod. pen. è reiterativo perché fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa riproduzione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cortedi merito la quale ha correttamente ritenuto l imputato responsabile del delitto ricettazioneescludendo la possibilità di riqualificazione nella fattispecie di furto ex art. 640 cod. pen. inquanto le modalità dell azione la fuga all alt intimato e l abbandono del mezzo condotto dalreo per proseguire a piedi evidenziano la piena consapevolezza della provenienzadelittuosa e l assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine ad una detenzione qualificatarestando l ipotesi di concorso nel furto priva di conforto sulla base del materiale probatorio pp. 3 4che infine il terzo motivo di ricorso con cui si contesta l eccessività della pena conparticolare riferimento all aumento per la continuazione per il delitto di oltraggio consistita inun segmento sanzionatorio pari a un terzo del minimo edittale non è consentito dalla leggein sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché la graduazione della penaanche ex art. 81 cod. pen. rientra nella discrezionalità del giudice di merito e quando comenel caso di specie la dosimetria scenda molto al di sotto della media edittale l obbligomotivazionale si attenua essendo sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza dellapena o che si dia conto dell impiego dei criteri di cui all art. 133 cod. pen. anche solo conespressioni del tipo “pena congrua” “pena equa” o “congruo aumento” come pure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere * 3 n. 29968 del 22/02/2019Del * * 276288 * 2 n. 36104 del 27/04/2017 * * 271243 * 4 n.46412 del 05/11/2015 * * 265283rilevato altresì che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualiCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9491/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3609/2026* * CC 03/03/2026* * * 36682/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * cui 05tpafv [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE di APPELLO SEZIONE MINORENNI diRomadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso proposto nell interesse di * * *considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato per quantotrasporto urbano viceversa indubitabile in ragione dell attribuzione di poteri autoritativi ecertificativi individuati nelle funzioni di accertamento dell infrazione di identificazionepersonale dell autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento* non mass. * 5 n. 23223 dell 08/05/2019 * non mass. * 5 n. 25649del 13/02/2018 * * 273324 01 * 6 n. 15113 del 17/03/2103 * *267311 01 e alla concreta capacità offensiva delle frasi avuto riguardo al loro inequivocotenore letterale cfr. sentenza impugnata p. 3che il secondo motivo di ricorso con cui ci si duole del giudizio di responsabilità per ilreato di cui all art. 648 cod. pen. è reiterativo perché fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa riproduzione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cortedi merito la quale ha correttamente ritenuto l imputato responsabile del delitto ricettazioneescludendo la possibilità di riqualificazione nella fattispecie di furto ex art. 640 cod. pen. inquanto le modalità dell azione la fuga all alt intimato e l abbandono del mezzo condotto dalreo per proseguire a piedi evidenziano la piena consapevolezza della provenienzadelittuosa e l assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine ad una detenzione qualificatarestando l ipotesi di concorso nel furto priva di conforto sulla base del materiale probatorio pp. 3 4che infine il terzo motivo di ricorso con cui si contesta l eccessività della pena conparticolare riferimento all aumento per la continuazione per il delitto di oltraggio consistita inun segmento sanzionatorio pari a un terzo del minimo edittale non è consentito dalla leggein sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché la graduazione della penaanche ex art. 81 cod. pen. rientra nella discrezionalità del giudice di merito e quando comenel caso di specie la dosimetria scenda molto al di sotto della media edittale l obbligomotivazionale si attenua essendo sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza dellapena o che si dia conto dell impiego dei criteri di cui all art. 133 cod. pen. anche solo conespressioni del tipo “pena congrua” “pena equa” o “congruo aumento” come pure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere * 3 n. 29968 del 22/02/2019Del * * 276288 * 2 n. 36104 del 27/04/2017 * * 271243 * 4 n.46412 del 05/11/2015 * * 265283rilevato altresì che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *