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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46971/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di StepanenkoIvan dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle fonti di prova (le dichiarazioni della cessionaria e di altri ospiti della struttura di recupero per tossicodipendenti, teatro dei fatti) e manifestamente infondati nell'applicazione delle generiche con mero giudizio di equivalenza all'aggravante contestata, giudizio che ha tenuto in debito conto, ai fini dell'applicazione, della natura gratuita della cessione ma anche della obiettiva gravità della consegna della droga (si trattava del farmaco "Subutex") a persone, anche minorenni, che seguivano un difficile percorso terapeutico, alimentandone la tossicodipendenza.

Si tratta di un ragionevole apprezzamento non suscettibile di essere ritenuto manifestamente illogico.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di StepanenkoIvan dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle fonti di prova (le dichiarazioni della cessionaria e di altri ospiti della struttura di recupero per tossicodipendenti, teatro dei fatti) e manifestamente infondati nell'applicazione delle generiche con mero giudizio di equivalenza all'aggravante contestata, giudizio che ha tenuto in debito conto, ai fini dell'applicazione, della natura gratuita della cessione ma anche della obiettiva gravità della consegna della droga (si trattava del farmaco "Subutex") a persone, anche minorenni, che seguivano un difficile percorso terapeutico, alimentandone la tossicodipendenza. Si tratta di un ragionevole apprezzamento non suscettibile di essere ritenuto manifestamente illogico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46971/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris