Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2004/2020
ECLI:EU:T:2020:560
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0107_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2020 – ACRE / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑107/19)
«Diritto istituzionale – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Decisione che dichiara non ammissibili talune spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 – Regolamento (CE) n. 2004/2003 – Divieto di finanziamento di un partito politico nazionale – Contributo o donazione di un partito politico nazionale – Principio di buona amministrazione – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Decisione che concede un contributo a un partito politico per l’anno 2019 e che subordina un prefinanziamento pari al 100% dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi – Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Diritti della difesa»
1.
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritto al contraddittorio – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)
(v. punti 25, 26)
2.
[OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Inammissibilità di talune spese di un partito politico europeo ai fini di una sovvenzione e divieto di donazione eccedente un determinato importo – Diritto del beneficiario della sovvenzione di presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione – Termine – Osservanza di un termine ragionevole
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003)
(v. punti 31, 32)
3.
[OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Divieto di finanziamento indiretto di un partito politico nazionale – Presupposti – Sussistenza di un vantaggio finanziario indiretto a favore del partito politico nazionale – Criteri di valutazione
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003, art. 7, § 1)
(v. punti 53, 61)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Ricorso a nozioni giuridiche indeterminate che devono essere interpretate e applicate dall’amministrazione – Ammissibilità
(v. punti 65, 66, 68)
5.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione – Limiti – Necessità di rispettare il principio di legalità – Impossibilità di invocare un illecito commesso a favore di altri
(v. punti 77, 173)
6.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 113)
7.
[OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Inammissibilità di talune spese di un partito politico europeo ai fini di una sovvenzione e divieto di donazione eccedente un determinato importo – Violazione dei diritti alla libertà di espressione e alla libertà di associazione – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 12; Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003)
(v. punto 114)
8.
[OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Obblighi connessi al finanziamento – Divieto di donazione eccedente un determinato importo e proveniente da un partito politico nazionale non membro di un partito politico a livello europeo – Nozione di partito politico – Criteri di valutazione
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003, artt. 2, § 1, e 6, §§ 2 e 3)
(v. punti 157-161)
9.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione
(v. punto 169)
10.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Adozione di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo che concede un contributo a un partito politico europeo e subordina un prefinanziamento equivalente all’importo totale del contributo a determinati rimborsi preventivi – Impossibilità per tale partito politico di far conoscere la propria posizione sulla pertinenza dei fatti o dei documenti posti a fondamento dell’adozione di tale decisione – Violazione del diritto al contraddittorio
(v. punti 182-184, 186, 189, 190)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 10 dicembre 2018 che dichiara talune spese non ammissibili ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 e che ordina la restituzione di una donazione e, dall’altro, all’annullamento della decisione FINS-2019-5 del [OSCURATO:PERSONA], notificata alla ricorrente il 14 gennaio 2019, relativa alla concessione di un contributo alla ricorrente per l’anno 2019, in quanto tale decisione subordina il prefinanziamento pari al 100% dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi.
Dispositivo
1)
La decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 10 dicembre 2018 che dichiara talune spese non ammissibili ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 e ordina la restituzione di una donazione è annullata nella parte in cui riqualifica le spese afferenti alla conferenza che ha avuto luogo a Kampala (Uganda) dal 13 al 15 luglio 2017, ossia EUR 91546,58, in spese non ammissibili al finanziamento.
2)
La decisione FINS-2019-5 del [OSCURATO:PERSONA], del 14 gennaio 2019, relativa alla concessione di un contributo a Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) per l’anno 2019 è annullata nella parte in cui il suo articolo I.5.1 subordina il pagamento di un prefinanziamento pari al 100% dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo di quelle sostenute dall’ACRE. L’ACRE sopporterà i due terzi delle proprie spese.
5)
L’autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sopporterà le proprie spese.