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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2004/2020

ECLI:EU:T:2020:560
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0107_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2020 – ACRE / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑107/19) «Diritto istituzionale – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Decisione che dichiara non ammissibili talune spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 – Regolamento (CE) n. 2004/2003 – Divieto di finanziamento di un partito politico nazionale – Contributo o donazione di un partito politico nazionale – Principio di buona amministrazione – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Decisione che concede un contributo a un partito politico per l’anno 2019 e che subordina un prefinanziamento pari al 100% dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi – Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Diritti della difesa»

1. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritto al contraddittorio – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 25, 26)

2. [OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Inammissibilità di talune spese di un partito politico europeo ai fini di una sovvenzione e divieto di donazione eccedente un determinato importo – Diritto del beneficiario della sovvenzione di presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione – Termine – Osservanza di un termine ragionevole (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003) (v. punti 31, 32)

3. [OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Divieto di finanziamento indiretto di un partito politico nazionale – Presupposti – Sussistenza di un vantaggio finanziario indiretto a favore del partito politico nazionale – Criteri di valutazione (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003, art. 7, § 1) (v. punti 53, 61)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Ricorso a nozioni giuridiche indeterminate che devono essere interpretate e applicate dall’amministrazione – Ammissibilità (v. punti 65, 66, 68)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione – Limiti – Necessità di rispettare il principio di legalità – Impossibilità di invocare un illecito commesso a favore di altri (v. punti 77, 173)

6. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 113)

7. [OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Inammissibilità di talune spese di un partito politico europeo ai fini di una sovvenzione e divieto di donazione eccedente un determinato importo – Violazione dei diritti alla libertà di espressione e alla libertà di associazione – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 12; Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003) (v. punto 114)

8. [OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Obblighi connessi al finanziamento – Divieto di donazione eccedente un determinato importo e proveniente da un partito politico nazionale non membro di un partito politico a livello europeo – Nozione di partito politico – Criteri di valutazione (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003, artt. 2, § 1, e 6, §§ 2 e 3) (v. punti 157-161)

9. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 169)

10. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Adozione di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo che concede un contributo a un partito politico europeo e subordina un prefinanziamento equivalente all’importo totale del contributo a determinati rimborsi preventivi – Impossibilità per tale partito politico di far conoscere la propria posizione sulla pertinenza dei fatti o dei documenti posti a fondamento dell’adozione di tale decisione – Violazione del diritto al contraddittorio (v. punti 182-184, 186, 189, 190) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 10 dicembre 2018 che dichiara talune spese non ammissibili ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 e che ordina la restituzione di una donazione e, dall’altro, all’annullamento della decisione FINS-2019-5 del [OSCURATO:PERSONA], notificata alla ricorrente il 14 gennaio 2019, relativa alla concessione di un contributo alla ricorrente per l’anno 2019, in quanto tale decisione subordina il prefinanziamento pari al 100% dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi.

Dispositivo 1) La decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 10 dicembre 2018 che dichiara talune spese non ammissibili ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 e ordina la restituzione di una donazione è annullata nella parte in cui riqualifica le spese afferenti alla conferenza che ha avuto luogo a Kampala (Uganda) dal 13 al 15 luglio 2017, ossia EUR 91546,58, in spese non ammissibili al finanziamento. 2) La decisione FINS-2019-5 del [OSCURATO:PERSONA], del 14 gennaio 2019, relativa alla concessione di un contributo a Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) per l’anno 2019 è annullata nella parte in cui il suo articolo I.5.1 subordina il pagamento di un prefinanziamento pari al 100% dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi. 3) Il ricorso è respinto per il resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo di quelle sostenute dall’ACRE.

L’ACRE sopporterà i due terzi delle proprie spese. 5) L’autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0107_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2020 – ACRE / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑107/19) «Diritto istituzionale – [OSCURATO:PERSONA] europeo – Decisione che dichiara non ammissibili talune spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 – Regolamento (CE) n. 2004/2003 – Divieto di finanziamento di un partito politico nazionale – Contributo o donazione di un partito politico nazionale – Principio di buona amministrazione – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Decisione che concede un contributo a un partito politico per l’anno 2019 e che subordina un prefinanziamento pari al 100% dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi – Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Diritti della difesa» 1. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritto al contraddittorio – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41) (v. punti 25, 26) 2. [OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Inammissibilità di talune spese di un partito politico europeo ai fini di una sovvenzione e divieto di donazione eccedente un determinato importo – Diritto del beneficiario della sovvenzione di presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione – Termine – Osservanza di un termine ragionevole (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003) (v. punti 31, 32) 3. [OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Divieto di finanziamento indiretto di un partito politico nazionale – Presupposti – Sussistenza di un vantaggio finanziario indiretto a favore del partito politico nazionale – Criteri di valutazione (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003, art. 7, § 1) (v. punti 53, 61) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Ricorso a nozioni giuridiche indeterminate che devono essere interpretate e applicate dall’amministrazione – Ammissibilità (v. punti 65, 66, 68) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione – Limiti – Necessità di rispettare il principio di legalità – Impossibilità di invocare un illecito commesso a favore di altri (v. punti 77, 173) 6. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 113) 7. [OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Inammissibilità di talune spese di un partito politico europeo ai fini di una sovvenzione e divieto di donazione eccedente un determinato importo – Violazione dei diritti alla libertà di espressione e alla libertà di associazione – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 12; Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003) (v. punto 114) 8. [OSCURATO:PERSONA] europeo – Finanziamento dei partiti politici a livello europeo – Obblighi connessi al finanziamento – Divieto di donazione eccedente un determinato importo e proveniente da un partito politico nazionale non membro di un partito politico a livello europeo – Nozione di partito politico – Criteri di valutazione (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 2004/2003, artt. 2, § 1, e 6, §§ 2 e 3) (v. punti 157-161) 9. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 169) 10. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Adozione di una decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo che concede un contributo a un partito politico europeo e subordina un prefinanziamento equivalente all’importo totale del contributo a determinati rimborsi preventivi – Impossibilità per tale partito politico di far conoscere la propria posizione sulla pertinenza dei fatti o dei documenti posti a fondamento dell’adozione di tale decisione – Violazione del diritto al contraddittorio (v. punti 182-184, 186, 189, 190) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 10 dicembre 2018 che dichiara talune spese non ammissibili ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 e che ordina la restituzione di una donazione e, dall’altro, all’annullamento della decisione FINS-2019-5 del [OSCURATO:PERSONA], notificata alla ricorrente il 14 gennaio 2019, relativa alla concessione di un contributo alla ricorrente per l’anno 2019, in quanto tale decisione subordina il prefinanziamento pari al 100% dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi. Dispositivo 1) La decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 10 dicembre 2018 che dichiara talune spese non ammissibili ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 e ordina la restituzione di una donazione è annullata nella parte in cui riqualifica le spese afferenti alla conferenza che ha avuto luogo a Kampala (Uganda) dal 13 al 15 luglio 2017, ossia EUR 91546,58, in spese non ammissibili al finanziamento. 2) La decisione FINS-2019-5 del [OSCURATO:PERSONA], del 14 gennaio 2019, relativa alla concessione di un contributo a Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) per l’anno 2019 è annullata nella parte in cui il suo articolo I.5.1 subordina il pagamento di un prefinanziamento pari al 100% dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi. 3) Il ricorso è respinto per il resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo di quelle sostenute dall’ACRE. L’ACRE sopporterà i due terzi delle proprie spese. 5) L’autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sopporterà le proprie spese.
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