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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1963

ECLI:EU:C:1963:31
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61962C0036 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

17 ottobre 1963 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , la [OSCURATO:PERSONA] des Aciéries du Temple (subentrata nei diritti della [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] de Pontlieu-Aciéries du Temple o S.N.U.P.A.T., che voi ben conoscete), ha presentato un ricorso diretto ad ottenere, a norma dell'articolo 40 del Trattato C.E.C.A., il risarcimento dei danni da essa subiti per colpa dell'[OSCURATO:PERSONA].

È su questo ricorso che voi siete chiamati a pronunciarvi.

L'illecito, sul quale la ricorrente fonda le proprie richieste, consisterebbe : 1 o in un errore di diritto , nel quale l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa per quanto riguarda la conciliazione, che essa era tenuta a fare, tra lo scopo della perequazione, di carattere essenzialmente economico, e il rispetto del principio dell'eguaglianza tra i contribuenti, principio che si assume violato : 2 o nell'aver perseverato in tale errore, tenendo inoltre le imprese in una situazione di incertezza circa la determinazione dei loro effettivi diritti.

Nell'esporre gli argomenti intesi a dimostrare l'esistenza dell'errore di diritto, la ricorrente riprende, soffermandovisi a lungo — direi anzi con una certa nostalgia — la tesi sostenuta nel suo primo ricorso: a suo parere il meccanismo di perequazione, dato il suo scopo essenzialmente economico, è fondato sulla nozione di mercato, e di conseguenza i movimenti di rottame privi di ripercussione sul mercato, come quelli del rottame di gruppo, dovrebbero andare esenti dal contributo: il che risponde del resto alle finalità perseguite con l'istituzione della Cassa di perequazione, secondo le idee dei suoi fondatori.

La Corte è stata però di diverso avviso, ritenendo che il contributo di perequazione trova la sua origine e la sua causa nel consumo di rottame, e non nella partecipazione di quest'ultimo al mercato, e alla ricorrente non resta che accettarne la giurisprudenza.

Ciò non toglie però che le decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], e l'applicazione che se n'è fatta, legittimassero un'interpretazione diversa da quella finalmente effettuata dalla Corte, e inducessero così le imprese in errore.

Ora, io non voglio escludere che l'intenzione originaria di coloro che hanno instaurato il sistema fosse proprio quella di far sopportare l'onere della perequazione solo alle imprese che acquistano il rottame sul mercato, dato che il meccanismo in questione è sorto proprio a causa delle difficoltà di rifornimento.

Però, divenuto il sistema obbligatorio per tutti i consumatori di rottame, con conseguente prevalenza dell'idea della solidarietà fra tutti costoro, si trattasse o meno di acquirenti sul mercato, è possibile che la concezione originaria abbia subito delle modifiche.

Ad ogni modo, resta il fatto che le decisioni di base relative all'istituzione e. alla disciplina del consorzio obbligatorio sono state interpretate in questo secondo senso dalla Corte, e da essa dichiarate vincolanti.

Il che significa che l'unico modo di configurare una «faute de service» a carico del loro autore è quella di dimostrare che, con il suo comportamento, egli ha indotto gli interessati in errore per quanto riguarda l'applicazione regolare delle decisioni, come è avvenuto, per esempio, nella causa 19-60, [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail ed altri, sentenza del 15 dicembre 1961 (Raccolta VII, p. 576 e segg.) , dal momento che l'oscurità e la formulazione inadeguata di un regolamento non sono certo da sole sufficienti ad integrare un illecito.

Anzi, nemmeno la sua illegittimità potrebbe essere fatta valere in un'azione fondata sull'articolo 40 (Meroni, 14-60, 13 luglio 1961, Raccolta VII, p. 321 ), dato che il risarcimento dei danni conseguenti a una decisione annullata o dichiarata illegittima è previsto e regolato, nel Trattato C.E.C.A., dalle norme speciali dell'articolo

34. D'altra parte non è certo su tale base che la ricorrente potrebbe chiedere il risarcimento del danno; infatti, le sole decisioni che la Corte ha dichiarate illegittime, nella materia che qui interessa, sono quelle relative alle esenzioni concesse a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ciò proprio su ricorso dell'attuale ricorrente, e con sentenza che è già stata eseguita.

Allora, è possibile attribuire all'[OSCURATO:PERSONA] un comportamento tale da indurre gli interessati in errore circa la regolare applicazione delle decisioni di base? È alla luce di tale interrogativo che esaminerò le censure della ricorrente, nei cinque punti in cui esse sono state suddivise.

Primo punto : mancanza di una soluzione del problema relativo al rottame di gruppo , soluzione che invano si cercherebbe nelle decisioni di base; queste infatti, parlando di «rottame d'acquisto» e aggiungendo «all'interno della Comunità», legittimavano l'illazione che soggetto al contributo fosse il rottame acquistato sul mercato.

Ora, è chiaro che tale censura si risolve in una critica al modo in cui le decisioni regolamentari sono state formulate; sul valore di tale critica mi sono già espresso precedentemente, il che mi esime dal prenderla ulteriormente in considerazione.

Seguono poi tre punti strettamente connessi, che ritengo opportuno esaminare congiuntamente.

Secondo punto : l'[OSCURATO:PERSONA], nell'applicare le decisioni di base, non ha definito né precisato la nozione di rottame d'acquisto.

Essa si è invece basata sulla nozione di «risorse proprie», lasciando così supporre che per lei tutto ciò che non rientra nel concetto di «risorse proprie» è «rottame d'acquisto».

Inoltre, l'espressione «risorse proprie» è stata per la prima volta usata nella decisione 2-57, mentre, data l'incertezza originata dai testi, sarebbe stato indispensabile che l'[OSCURATO:PERSONA] prendesse posizione in proposito fin dall'inizio e in maniera univoca.

Terzo punto : anche la nozione di «risorse proprie» è stata definita dall'[OSCURATO:PERSONA] con notevole ritardo, sì che il suo significato è rimasto a lungo incerto.

Tant'è vero che le prime indicazioni in proposito, d'altronde troppo vaghe, sono contenute solo nella sua lettera all'O.C.C.F. del 18 dicembre 1957.

Quarto punto : la già delineata incertezza si è poi ulteriormente aggravata quando l'[OSCURATO:PERSONA] «ha sciolto le sue riserve» in merito alle esenzioni accordate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], dando a credere che il rottame di gruppo, ancora non definito, potesse in certi casi essere esentato dal contributo.

La motivazione dell'esenzione è infatti apparsa solo nella lettera del 18 aprile 1958, ed è doppiamente illegittima, perché da un lato ammette l'esenzione del rottame di gruppo e dall'altra introduce il criterio, del tutto arbitrario, dell' «integrazione locale».

Signori, in questi tre punti è riassunta tutta la storia dell'assoggettamento a contributo del rottame di gruppo.

Permettetemi di richiamare, su tale argomento, le mie conclusioni nelle cause 20-58 e segg., Phoenix-Rheinrohr ed altri, Raccolta V , p. 178-182.

Da esse risulta, con tutta evidenza, che la questione dell'assoggettamento a contributo del rottame di gruppo non è stata certo risolta d'un fiato.

Gli organismi di Bruxelles,. come pure la stessa [OSCURATO:PERSONA], hanno proceduto infatti per tentativi, e solo dopo un certo numero di sentenze della nostra Corte si è giunti a una soluzione definitiva.

Ciò non toglie però che fin dall'inizio due punti risultassero chiaramente delineati: intanto si è subito ammessa l'esistenza di un problema relativo al rottame di gruppo (Konzernschrott), e di ciò anche la ricorrente era ben consapevole, come dimostra il fatto che essa aveva ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] con lettera del 19 ottobre 1956, nella quale figura là seguente frase (che è stata citata in corso di causa) : «Effettivamente, le regole poste dal C.P.F.I. sono tali da determinare la possibilità che parte del rottame fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] venga assoggettata al contributo di perequazione ».

E in secondo luogo è altrettanto certo che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha mai riconosciuto l'esenzione del rottame di gruppo: il patrono della ricorrente ha sostenuto il contrario, ravvisando il riconoscimento del principio dell'esenzione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], nel fatto che essa aveva limitato la possibilità dell'esenzione stessa all'ipotesi di integrazione locale, e ciò per ragioni di carattere pratico.

Ma tale affermazione è assolutamente priva di fondamento; basta infatti confrontare la lettera del 18 dicembre 1957 con quella del 17 aprile 1958 per comprendere che il rottame di gruppo è stato ritenuto, di regola, soggetto al contributo e che l'ipotesi speciale dell'integrazione locale rappresenta l'unica eccezione a tale regola.

Non si può quindi dire che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia mutato atteggiamento per quanto riguarda l'assoggettamento al contributo del rottame di gruppo.

Né, a mio parere, si può ritenerla in colpa per non aver provveduto a fissare prima tale atteggiamento, sì da ovviare all'incertezza derivante sia dall'atteggiamento dell'O.C.C.F., sia dalle stesse decisioni di base.

Essa infatti si è preoccupata di far esaminare e studiare la questione non appena questa le è stata prospettata dall'O.C.C.F. ; e tale organismo, da parte sua, l'aveva affrontata già da un pezzo, e non era giunto a una soluzione solo perché i suoi membri non riuscivano a mettersi d'accordo, almeno per quanto riguardava i due casi specifici della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Il che basta ad escludere che l'[OSCURATO:PERSONA] e gli organismi di Bruxelles, di cui essa è responsabile, si siano comportati negligentemente od abbiano abusivamente indugiato nel risolvere la questione.

Quinto e ultimo punto : l'[OSCURATO:PERSONA], persistendo nel suo errore dopo la prima sentenza S.N.U.P.A.T., avrebbe agito illecitamente, Signori, la prima sentenza S.N.U.P.A.T. ha nettamente dichiarato illegittima l'esenzione del rottame di gruppo, in conformità alla tesi dell'[OSCURATO:PERSONA]; come può allora la ricorrente sostenere di essere stata ulteriormente indotta in errore, su tale materia, … per colpa della stessa [OSCURATO:PERSONA]? La «perseveranza diabolica» di quest'ultima, ammesso che si possa fargliene carico, riguarda tutt'al più l'esenzione per integrazione locale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: ma su ciò la ricorrente non ha nulla da dire, dato che ha vinto la causa e, come ho già ricordato, la sentenza è stata eseguita; senza contare il fatto che tale questione esula dalla presente controversia.

Inoltre, soltanto i beneficiari dell'esenzione avrebbero potuto far valere un'eventuale colpa dell'[OSCURATO:PERSONA].

E rammenterò che la [OSCURATO:PERSONA] non ha reagito, mentre la [OSCURATO:PERSONA], che tale colpa aveva invocato davanti alla Corte, ha avuto una sentenza sfavorevole con la motivazione che «l'atteggiamento tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA] fino alla sentenza S.N.U.P.A.T.» (si tratta della seconda sentenza S.N.U.P.A.T., del 22 marzo 1961) non è certo tale da costituire una «faute de service»

([OSCURATO:PERSONA]

, 14-61, 12 luglio 1962, Raccolta VIII, p. 506 ).

Insomma secondo me una «faute de service» dell'[OSCURATO:PERSONA], tale da renderla responsabile a norma dell'articolo 40 del Trattato, non risulta per nulla accertata.

Mi limiterò pertanto ad accennare solo brevemente alla questione relativa al danno, e al nesso di causalità tra il preteso illecito e il danno.

Gli argomenti della ricorrente sono molto simili a quelli invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso 14-61, e precisamente: essa finora non ha mai pagato il contributo oggetto di controversia; se invece l'avesse fatto, avrebbe potuto trasferire il relativo onere sui propri clienti, approfittando della congiuntura allora favorevole, ben diversa da quella di oggi.

È sufficiente in propòsito notare che tali argomenti sono stati respinti dalla sentenza 14-61, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in situazione ben migliore delle Aciéries du Temple per avere già avuto una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] a lei favorevole, il che non è per la ricorrente: quest'ultima quindi non può prendersela che con sé stessa per le conseguenze del suo ritardo nel versare i contributi, come pure per non aver accantonato dei fondi a tal fine.

Concludo quindi per la reiezione dei ricorsi e che le spese siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] des Aciéries du Temple.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61962C0036 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 17 ottobre 1963 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , la [OSCURATO:PERSONA] des Aciéries du Temple (subentrata nei diritti della [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] de Pontlieu-Aciéries du Temple o S.N.U.P.A.T., che voi ben conoscete), ha presentato un ricorso diretto ad ottenere, a norma dell'articolo 40 del Trattato C.E.C.A., il risarcimento dei danni da essa subiti per colpa dell'[OSCURATO:PERSONA]. È su questo ricorso che voi siete chiamati a pronunciarvi. L'illecito, sul quale la ricorrente fonda le proprie richieste, consisterebbe : 1 o in un errore di diritto , nel quale l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa per quanto riguarda la conciliazione, che essa era tenuta a fare, tra lo scopo della perequazione, di carattere essenzialmente economico, e il rispetto del principio dell'eguaglianza tra i contribuenti, principio che si assume violato : 2 o nell'aver perseverato in tale errore, tenendo inoltre le imprese in una situazione di incertezza circa la determinazione dei loro effettivi diritti. Nell'esporre gli argomenti intesi a dimostrare l'esistenza dell'errore di diritto, la ricorrente riprende, soffermandovisi a lungo — direi anzi con una certa nostalgia — la tesi sostenuta nel suo primo ricorso: a suo parere il meccanismo di perequazione, dato il suo scopo essenzialmente economico, è fondato sulla nozione di mercato, e di conseguenza i movimenti di rottame privi di ripercussione sul mercato, come quelli del rottame di gruppo, dovrebbero andare esenti dal contributo: il che risponde del resto alle finalità perseguite con l'istituzione della Cassa di perequazione, secondo le idee dei suoi fondatori. La Corte è stata però di diverso avviso, ritenendo che il contributo di perequazione trova la sua origine e la sua causa nel consumo di rottame, e non nella partecipazione di quest'ultimo al mercato, e alla ricorrente non resta che accettarne la giurisprudenza. Ciò non toglie però che le decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], e l'applicazione che se n'è fatta, legittimassero un'interpretazione diversa da quella finalmente effettuata dalla Corte, e inducessero così le imprese in errore. Ora, io non voglio escludere che l'intenzione originaria di coloro che hanno instaurato il sistema fosse proprio quella di far sopportare l'onere della perequazione solo alle imprese che acquistano il rottame sul mercato, dato che il meccanismo in questione è sorto proprio a causa delle difficoltà di rifornimento. Però, divenuto il sistema obbligatorio per tutti i consumatori di rottame, con conseguente prevalenza dell'idea della solidarietà fra tutti costoro, si trattasse o meno di acquirenti sul mercato, è possibile che la concezione originaria abbia subito delle modifiche. Ad ogni modo, resta il fatto che le decisioni di base relative all'istituzione e. alla disciplina del consorzio obbligatorio sono state interpretate in questo secondo senso dalla Corte, e da essa dichiarate vincolanti. Il che significa che l'unico modo di configurare una «faute de service» a carico del loro autore è quella di dimostrare che, con il suo comportamento, egli ha indotto gli interessati in errore per quanto riguarda l'applicazione regolare delle decisioni, come è avvenuto, per esempio, nella causa 19-60, [OSCURATO:PERSONA]Lille-Cail ed altri, sentenza del 15 dicembre 1961 (Raccolta VII, p. 576 e segg.) , dal momento che l'oscurità e la formulazione inadeguata di un regolamento non sono certo da sole sufficienti ad integrare un illecito. Anzi, nemmeno la sua illegittimità potrebbe essere fatta valere in un'azione fondata sull'articolo 40 (Meroni, 14-60, 13 luglio 1961, Raccolta VII, p. 321 ), dato che il risarcimento dei danni conseguenti a una decisione annullata o dichiarata illegittima è previsto e regolato, nel Trattato C.E.C.A., dalle norme speciali dell'articolo 34. D'altra parte non è certo su tale base che la ricorrente potrebbe chiedere il risarcimento del danno; infatti, le sole decisioni che la Corte ha dichiarate illegittime, nella materia che qui interessa, sono quelle relative alle esenzioni concesse a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ciò proprio su ricorso dell'attuale ricorrente, e con sentenza che è già stata eseguita. Allora, è possibile attribuire all'[OSCURATO:PERSONA] un comportamento tale da indurre gli interessati in errore circa la regolare applicazione delle decisioni di base? È alla luce di tale interrogativo che esaminerò le censure della ricorrente, nei cinque punti in cui esse sono state suddivise. Primo punto : mancanza di una soluzione del problema relativo al rottame di gruppo , soluzione che invano si cercherebbe nelle decisioni di base; queste infatti, parlando di «rottame d'acquisto» e aggiungendo «all'interno della Comunità», legittimavano l'illazione che soggetto al contributo fosse il rottame acquistato sul mercato. Ora, è chiaro che tale censura si risolve in una critica al modo in cui le decisioni regolamentari sono state formulate; sul valore di tale critica mi sono già espresso precedentemente, il che mi esime dal prenderla ulteriormente in considerazione. Seguono poi tre punti strettamente connessi, che ritengo opportuno esaminare congiuntamente. Secondo punto : l'[OSCURATO:PERSONA], nell'applicare le decisioni di base, non ha definito né precisato la nozione di rottame d'acquisto. Essa si è invece basata sulla nozione di «risorse proprie», lasciando così supporre che per lei tutto ciò che non rientra nel concetto di «risorse proprie» è «rottame d'acquisto». Inoltre, l'espressione «risorse proprie» è stata per la prima volta usata nella decisione 2-57, mentre, data l'incertezza originata dai testi, sarebbe stato indispensabile che l'[OSCURATO:PERSONA] prendesse posizione in proposito fin dall'inizio e in maniera univoca. Terzo punto : anche la nozione di «risorse proprie» è stata definita dall'[OSCURATO:PERSONA] con notevole ritardo, sì che il suo significato è rimasto a lungo incerto. Tant'è vero che le prime indicazioni in proposito, d'altronde troppo vaghe, sono contenute solo nella sua lettera all'O.C.C.F. del 18 dicembre 1957. Quarto punto : la già delineata incertezza si è poi ulteriormente aggravata quando l'[OSCURATO:PERSONA] «ha sciolto le sue riserve» in merito alle esenzioni accordate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], dando a credere che il rottame di gruppo, ancora non definito, potesse in certi casi essere esentato dal contributo. La motivazione dell'esenzione è infatti apparsa solo nella lettera del 18 aprile 1958, ed è doppiamente illegittima, perché da un lato ammette l'esenzione del rottame di gruppo e dall'altra introduce il criterio, del tutto arbitrario, dell' «integrazione locale». Signori, in questi tre punti è riassunta tutta la storia dell'assoggettamento a contributo del rottame di gruppo. Permettetemi di richiamare, su tale argomento, le mie conclusioni nelle cause 20-58 e segg., Phoenix-Rheinrohr ed altri, Raccolta V , p. 178-182. Da esse risulta, con tutta evidenza, che la questione dell'assoggettamento a contributo del rottame di gruppo non è stata certo risolta d'un fiato. Gli organismi di Bruxelles,. come pure la stessa [OSCURATO:PERSONA], hanno proceduto infatti per tentativi, e solo dopo un certo numero di sentenze della nostra Corte si è giunti a una soluzione definitiva. Ciò non toglie però che fin dall'inizio due punti risultassero chiaramente delineati: intanto si è subito ammessa l'esistenza di un problema relativo al rottame di gruppo (Konzernschrott), e di ciò anche la ricorrente era ben consapevole, come dimostra il fatto che essa aveva ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dell'[OSCURATO:PERSONA] con lettera del 19 ottobre 1956, nella quale figura là seguente frase (che è stata citata in corso di causa) : «Effettivamente, le regole poste dal C.P.F.I. sono tali da determinare la possibilità che parte del rottame fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA] venga assoggettata al contributo di perequazione ». E in secondo luogo è altrettanto certo che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha mai riconosciuto l'esenzione del rottame di gruppo: il patrono della ricorrente ha sostenuto il contrario, ravvisando il riconoscimento del principio dell'esenzione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], nel fatto che essa aveva limitato la possibilità dell'esenzione stessa all'ipotesi di integrazione locale, e ciò per ragioni di carattere pratico. Ma tale affermazione è assolutamente priva di fondamento; basta infatti confrontare la lettera del 18 dicembre 1957 con quella del 17 aprile 1958 per comprendere che il rottame di gruppo è stato ritenuto, di regola, soggetto al contributo e che l'ipotesi speciale dell'integrazione locale rappresenta l'unica eccezione a tale regola. Non si può quindi dire che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia mutato atteggiamento per quanto riguarda l'assoggettamento al contributo del rottame di gruppo. Né, a mio parere, si può ritenerla in colpa per non aver provveduto a fissare prima tale atteggiamento, sì da ovviare all'incertezza derivante sia dall'atteggiamento dell'O.C.C.F., sia dalle stesse decisioni di base. Essa infatti si è preoccupata di far esaminare e studiare la questione non appena questa le è stata prospettata dall'O.C.C.F. ; e tale organismo, da parte sua, l'aveva affrontata già da un pezzo, e non era giunto a una soluzione solo perché i suoi membri non riuscivano a mettersi d'accordo, almeno per quanto riguardava i due casi specifici della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Il che basta ad escludere che l'[OSCURATO:PERSONA] e gli organismi di Bruxelles, di cui essa è responsabile, si siano comportati negligentemente od abbiano abusivamente indugiato nel risolvere la questione. Quinto e ultimo punto : l'[OSCURATO:PERSONA], persistendo nel suo errore dopo la prima sentenza S.N.U.P.A.T., avrebbe agito illecitamente, Signori, la prima sentenza S.N.U.P.A.T. ha nettamente dichiarato illegittima l'esenzione del rottame di gruppo, in conformità alla tesi dell'[OSCURATO:PERSONA]; come può allora la ricorrente sostenere di essere stata ulteriormente indotta in errore, su tale materia, … per colpa della stessa [OSCURATO:PERSONA]? La «perseveranza diabolica» di quest'ultima, ammesso che si possa fargliene carico, riguarda tutt'al più l'esenzione per integrazione locale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: ma su ciò la ricorrente non ha nulla da dire, dato che ha vinto la causa e, come ho già ricordato, la sentenza è stata eseguita; senza contare il fatto che tale questione esula dalla presente controversia. Inoltre, soltanto i beneficiari dell'esenzione avrebbero potuto far valere un'eventuale colpa dell'[OSCURATO:PERSONA]. E rammenterò che la [OSCURATO:PERSONA] non ha reagito, mentre la [OSCURATO:PERSONA], che tale colpa aveva invocato davanti alla Corte, ha avuto una sentenza sfavorevole con la motivazione che «l'atteggiamento tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA] fino alla sentenza S.N.U.P.A.T.» (si tratta della seconda sentenza S.N.U.P.A.T., del 22 marzo 1961) non è certo tale da costituire una «faute de service» ([OSCURATO:PERSONA] , 14-61, 12 luglio 1962, Raccolta VIII, p. 506 ). Insomma secondo me una «faute de service» dell'[OSCURATO:PERSONA], tale da renderla responsabile a norma dell'articolo 40 del Trattato, non risulta per nulla accertata. Mi limiterò pertanto ad accennare solo brevemente alla questione relativa al danno, e al nesso di causalità tra il preteso illecito e il danno. Gli argomenti della ricorrente sono molto simili a quelli invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso 14-61, e precisamente: essa finora non ha mai pagato il contributo oggetto di controversia; se invece l'avesse fatto, avrebbe potuto trasferire il relativo onere sui propri clienti, approfittando della congiuntura allora favorevole, ben diversa da quella di oggi. È sufficiente in propòsito notare che tali argomenti sono stati respinti dalla sentenza 14-61, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in situazione ben migliore delle Aciéries du Temple per avere già avuto una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] a lei favorevole, il che non è per la ricorrente: quest'ultima quindi non può prendersela che con sé stessa per le conseguenze del suo ritardo nel versare i contributi, come pure per non aver accantonato dei fondi a tal fine. Concludo quindi per la reiezione dei ricorsi e che le spese siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] des Aciéries du Temple.
Sentenza Corte di giustizia UE/1963 — Fons Iuris — Fons Iuris