CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 03622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 01/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 19/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110, 648 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui all'art. 116, commi 15 e 17, D.Ivo n. 285/1992 e successive modifiche quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio quanto meno di equivalenza sulla recidiva contestata, nonché la violazione dell'art. 133 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena e dei motivi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti, tenuto conto del numero dei precedenti penali specifici per reati della stessa indole e della gravità del fatto, commesso su autovettura perfettamente funzionante, non vetusta e di valore non infimo]; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte, ha già dato conto delle ragioni ostative alla concessione del beneficio di legge, così fornendo esaustiva ed adeguata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il