CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 6 ottobre 2025 la Corte d’appello di Firenzerigettava la richiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], direstituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa il 6 febbraio 2024 dalTribunale di Lucca con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reatodi truffa in concorso.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 175, comma 2.1, cod.proc. pen.Assumeva che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto tardival’istanza di restituzione del termine poiché proposta oltre trenta giornidall’avvenuta conoscenza della sentenza, considerato che l’ordine di carcerazioneche faceva menzione della sentenza del Tribunale di Lucca era stato notificatoall’imputato il 18 settembre 2024, che la difesa aveva richiesto copia dellasentenza ottenendola il 9 ottobre 2024 e che l’atto di appello contenente larichiesta di restituzione nel termine per impugnare era stato depositato il giorno8 novembre 2024, dunque entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 175,comma 2.1, cod. proc. pen. Si sarebbe dovuta considerare l’avvenuta conoscenzadella sentenza alla data in cui la difesa aveva avuto contezza del contenuto dellastessa (il 9 ottobre 2024), e non alla data in cui l’imputato aveva avutoconoscenza della semplice esistenza della sentenza (il 18 settembre 2024).4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 175, comma 2.1, cod.proc. pen. in relazione all’omessa restituzione nel termine per impugnare, afronte della incolpevole omissione della presentazione di tempestivaimpugnazione da parte dell’imputato.Assumeva che dalla consultazione degli atti era emerso che il decreto dicitazione a giudizio era stato notificato all’imputato il 24 agosto 2022 e dunquein violazione del termine a comparire di sessanta giorni, considerato che l’udienzadi trattazione del procedimento era stata fissata per il giorno 18 ottobre 2022, eciò nonostante il processo era stato celebrato e si era concluso con la sentenzadi condanna della quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia per la prima volta all’attodella notificazione dell’ordine di carcerazione, avvenuta, come detto, in data 18settembre 2024, considerato che il difensore d’ufficio, con il quale il ricorrentenon aveva mai avuto contatti, non gli aveva fornito alcuna notizia al riguardo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I due motivi di ricorso, che devono essere trattati congiuntamente inquanto involgono le medesime questioni, sono entrambi manifestamenteinfondati.Non può essere condiviso l’assunto difensivo secondo il quale l’effettivaconoscenza da parte del ricorrente della sentenza del Tribunale di Lucca dovrebbeessere fatta risalire alla data in cui la difesa aveva avuto contezza del contenutodella stessa (il 9 ottobre 2024), e non alla data in cui l’imputato aveva avutoconoscenza della semplice esistenza della sentenza (il 18 settembre 2024).Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità,espresso anche da questa Sezione e al quale il Collegio intende dare continuità,il termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna decorre dallaconoscenza del provvedimento che può coincidere anche con la notificadell'ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza in esecuzione,anche senza la relativa motivazione, considerato che, a norma dell'art. 94,comma 1-bis, d.lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l'operatore penitenziario sonotenuti ad accertare che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza delprovvedimento che dispone la carcerazione (v., ex multis,Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, Sena, Rv. 274309 – 01; v. ancheSez. 2, n. 26903 del 14/04/2017, Zhou, Rv. 270318 – 01).Nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio, deve ritenersi che ilricorrente abbia avuto conoscenza del provvedimento in data 18 settembre 2024;a fronte di ciò l’istanza di restituzione nel termine per impugnare è stata propostain data 8 novembre 2024, dunque oltre il termine di trenta giorni previsto a penadi decadenza dall’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.Deve, peraltro, osservarsi che, come evidenziato anche dalla Corteterritoriale, la richiesta di restituzione nel termine, oltre che tardiva, risultainfondata, dovendosi considerare che il decreto di citazione a giudizio era statonotificato al [OSCURATO:PERSONA] a mani proprie, così che la dedotta violazione del termine acomparire, integrante una nullità a regime intermedio (v., ex multis,Sez. 5, n. 16732 del 31/01/2018, Reinard, Rv. 272865 – 01), avrebbe dovutoessere eccepita nei termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen.; tale eccezione,invero, è stata sollevata per la prima volta unitamente alla istanza di restituzionenel termine per impugnare, e pertanto tardivamente.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 04/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini